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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 04677/2026

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4677/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1317/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29487/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delgiudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. denunciando travisamento della prova inordine all elemento psicologico è manifestamente infondato in contrasto con la consolidatagiurisprudenza secondo cui è ravvisabile il dolo eventuale nella ricettazione quando l agenteaccetta consapevolmente il rischio che la cosa possa avere provenienza illecita ex multis* U. n. 12433 del 26/11/2009 * 246324 * 2 n. 41002 del 20/09/2013 *257237che la Corte di appello di Bari ha ritenuto sussistente l elemento materiale del reatoossia l acquisto e la ricezione da parte del ricorrente del motociclo con il contrassegno diprovenienza furtiva di cui questi era consapevole e sulla quale non ha fornito alcunaspiegazione plausibile si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedell istituto del perdono giudiziale è manifestamente infondatoche la sentenza impugnata si veda in particolare pag. 6 ha posto a base del rigettodella richiesta di applicazione di tale beneficio argomentazioni logiche e ineccepibiliesprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati secondoun giudizio tipicamente di merito che non scade nell illogicità quando come nel caso inesame la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reatoma esamini l incidenza dell illecito sulla capacità a delinquere dell imputato e quindievidenzi aspetti soggettivi della personalità dell imputato che ne hanno orientato ladecisioneritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che in ragione della medesima condizione anagrafica va disposto aisensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs.

Numero di raccolta generale 4677/2026196/2003 e ss.mm.

Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1317/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29487/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delgiudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. denunciando travisamento della prova inordine all elemento psicologico è manifestamente infondato in contrasto con la consolidatagiurisprudenza secondo cui è ravvisabile il dolo eventuale nella ricettazione quando l agenteaccetta consapevolmente il rischio che la cosa possa avere provenienza illecita ex multis* U. n. 12433 del 26/11/2009 * 246324 * 2 n. 41002 del 20/09/2013 *257237che la Corte di appello di Bari ha ritenuto sussistente l elemento materiale del reatoossia l acquisto e la ricezione da parte del ricorrente del motociclo con il contrassegno diprovenienza furtiva di cui questi era consapevole e sulla quale non ha fornito alcunaspiegazione plausibile si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedell istituto del perdono giudiziale è manifestamente infondatoche la sentenza impugnata si veda in particolare pag. 6 ha posto a base del rigettodella richiesta di applicazione di tale beneficio argomentazioni logiche e ineccepibiliesprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati secondoun giudizio tipicamente di merito che non scade nell illogicità quando come nel caso inesame la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reatoma esamini l incidenza dell illecito sulla capacità a delinquere dell imputato e quindievidenzi aspetti soggettivi della personalità dell imputato che ne hanno orientato ladecisioneritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che in ragione della medesima condizione anagrafica va disposto aisensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4677/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1317/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29487/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delgiudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. denunciando travisamento della prova inordine all elemento psicologico è manifestamente infondato in contrasto con la consolidatagiurisprudenza secondo cui è ravvisabile il dolo eventuale nella ricettazione quando l agenteaccetta consapevolmente il rischio che la cosa possa avere provenienza illecita ex multis* U. n. 12433 del 26/11/2009 * 246324 * 2 n. 41002 del 20/09/2013 *257237che la Corte di appello di Bari ha ritenuto sussistente l elemento materiale del reatoossia l acquisto e la ricezione da parte del ricorrente del motociclo con il contrassegno diprovenienza furtiva di cui questi era consapevole e sulla quale non ha fornito alcunaspiegazione plausibile si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedell istituto del perdono giudiziale è manifestamente infondatoche la sentenza impugnata si veda in particolare pag. 6 ha posto a base del rigettodella richiesta di applicazione di tale beneficio argomentazioni logiche e ineccepibiliesprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati secondoun giudizio tipicamente di merito che non scade nell illogicità quando come nel caso inesame la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reatoma esamini l incidenza dell illecito sulla capacità a delinquere dell imputato e quindievidenzi aspetti soggettivi della personalità dell imputato che ne hanno orientato ladecisioneritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che in ragione della medesima condizione anagrafica va disposto aisensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimentoCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art. 52 d.lgs. Numero di raccolta generale 4677/2026196/2003 e ss.mm. Roma lì 04/02/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * D * Presidente * n. sez. 1317/2026* * CC 27/01/2026* * Relatore * 29487/2025* ** * *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto nell interesse di* * nato a * il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE * di Baridato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * *[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO* il ricorso proposto nell interesse di * *rilevato che il primo motivo di ricorso che contesta la motivazione posta alla base delgiudizio di responsabilità ex art. 648 cod. pen. denunciando travisamento della prova inordine all elemento psicologico è manifestamente infondato in contrasto con la consolidatagiurisprudenza secondo cui è ravvisabile il dolo eventuale nella ricettazione quando l agenteaccetta consapevolmente il rischio che la cosa possa avere provenienza illecita ex multis* U. n. 12433 del 26/11/2009 * 246324 * 2 n. 41002 del 20/09/2013 *257237che la Corte di appello di Bari ha ritenuto sussistente l elemento materiale del reatoossia l acquisto e la ricezione da parte del ricorrente del motociclo con il contrassegno diprovenienza furtiva di cui questi era consapevole e sulla quale non ha fornito alcunaspiegazione plausibile si veda in particolare pag. 4 della sentenza impugnataconsiderato che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazionedell istituto del perdono giudiziale è manifestamente infondatoche la sentenza impugnata si veda in particolare pag. 6 ha posto a base del rigettodella richiesta di applicazione di tale beneficio argomentazioni logiche e ineccepibiliesprimendo un giudizio di prognosi sfavorevole sulla non reiterazione futura di reati secondoun giudizio tipicamente di merito che non scade nell illogicità quando come nel caso inesame la valutazione del giudice non si esaurisca nel giudizio di astratta gravità del reatoma esamini l incidenza dell illecito sulla capacità a delinquere dell imputato e quindievidenzi aspetti soggettivi della personalità dell imputato che ne hanno orientato ladecisioneritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibileritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che in ragionedella minore età del ricorrente al momento della commissione del reato è esclusa lacondanna al pagamento delle spese processualiritenuto altresì che in ragione della medesima condizione anagrafica va disposto aisensi dell art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 l oscuramento delle generalità e degli altridati identificativi delle parti del processo in caso di diffusione del presente provvedimento *Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** **Dichiara inammissibile il ricorso.Così è deciso 27/01/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * * * D *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL * 52 *196/03 E ** *
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