CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33217/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte d'appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e negava la continuazione e l'indulto invocati in suo favore, ritenendo che si trattasse di reati frutto di spinte a delinquere estemporanee. 2. Avverso questa ordinanza ricorreva per cassazione l'interessato, a mezzo del suo difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione in sede esecutova, che si imponeva tenuto conto della correlazione tra i fatti di reato giudicati dalle sentenze presupposte. Tale correlazione, secondo il ricorrente, era stata svalutata dal giudice dell'esecuzione, con un percorso argomentativo incongruo, che disattendeva l'incontrovertibile collegamento materiale esistente tra i reati presupposti. 3. Il ricorso, ad avviso del Collegio, è inammissibile. Manifestamente infondato è il dedotto vizio avuto riguardo al rigetto della continuazione tra i fatti di cui alle sentenze di condanna. Come è noto, infatti, l'art. 671 cod. proc. pen. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 cod. pen. e la decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Sez. 5, 7.5.1992, n. 1060, [OSCURATO:PERSONA], riv. 189980; Sez. 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 2229, Caterino, riv. 198420; Sez. 1, 30.1.1995, n. 5518, Montagna, riv. 200212). Nella specie, le doglianze del ricorrente, alla luce della motivazione del provvedimento impugnato, si risolvono in buona parte, nella riproposizione delle argomentazioni sulle quali era fondata la richiesta originaria e propongono aspetti essenzialmente di fatto e non correlati criticamente al contenuto della decisione. Essa ha spiegato che nessun elemento in concreto potesse indurre a ritenere che i diversi reati di criminalità economica fossero stati programmati dall'inizio nell'ottica di un medesimo disegno criminoso ed in ragione di un programma temporale compreso tra il 2003 e il 2016. Egualmente l'indulto era stato correttamente revocato ricorrendo le condizioni di cui all'art. 1 comma 3 L 241/2006 essendo stato l'istante condannato ad una pena superiore a due anni di reclusione. Ciò posto il ricorso non si correla con questo specifico aspetto della motivazione, né offre argomenti convincenti a confutazione, che possano rivelare effettivamente i dedotti vizi di motivazione e deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e tql=2:153:1 =Th Notx_is ,1o/t,t\A della somma di 3.000,00 eurdeilla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il