CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 marzo 2026
Cassazione n. 08005/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 25221-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro642 tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. -Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- controricorrenti -avverso la sentenza n. 39/2020 della CORTE D'APPELLO diTORINO, depositata il 11/02/2020 R.G.N. 368/2019;Numero registro generale 25221/2020udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio delN umero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 8005/202610/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Data pubblicazione 31/03/20261. Con l’impugnata sentenza n. 39/2020, la Corte d’appello diTorino ha accolto il gravame proposto dall’I.N.P.S., avverso lasentenza del Tribunale di Asti, che aveva accolto il ricorso dellaspa [OSCURATO:PERSONA] (Alpi), affermando l’applicazione,anche nel caso di pretesa contributiva avanzata ex art. 29,comma 2, del d.lgs. n. 276/2003, del termine biennaledecadenziale.La Corte territoriale condivideva, in particolare, l’assuntodell’appellante in ordine alla ritenuta inapplicabilità all’INPS deltermine biennale indicato.2. [OSCURATO:PERSONA] spa ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo adun unico motivo, illustrato anche con memoria ex art. 380-bisc.p.c. L’INPS ha resistito con controricorso.3. Al termine della camera di consiglio, il collegio ha riservatoil deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380-bis,ultimo comma, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la Violazione e/ofalsa applicazione dell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.La società si duole, in particolare, che la sentenza impugnataabbia ritenuto il termine biennale decadenziale previsto dall’art.29 cit. non applicabile alle pretese contributive dell’INPS.2. Il motivo di ricorso è infondato, alla luce dei precedenti diquesta Corte, a cui si intende dare continuità (n. 18562/2022;n. 470 del 2021; n. 23788/2021; n. 30602/2021 ed altre), eche hanno affermato, in analogia con l’orientamento formatosinel vigore della L. n. 1369 del 1960, il principio secondo cui ilNumero registro generale 25221/2020termine di due anni previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003, art. 29,N umero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 8005/2026comma 2, non è applicabile all’azione promossa dagli entiData pubblicazione 31/03/2026previdenziali, soggetti alla sola prescrizione.3. Nei citati precedenti si è considerato che l’obbligazionecontributiva non si confonde con l’obbligo retributivo, posto ilconsolidato il principio secondo il quale il rapporto di lavoro equello previdenziale, per quanto tra loro connessi, rimangonodel tutto diversi. In tal senso, l’obbligazione contributiva,derivante dalla legge e che fa capo all’INPS, è distinta edautonoma rispetto a quella retributiva ed ha natura indisponibilee va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbesulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimalecontributivo”).4.Dunque, anche in questa sede, tenuto conto dell’assenza dielementi atti ad indurre un ripensamento del predettoorientamento, deve ribadirsi che la finalità di finanziamentodella gestione assicurativa previdenziale pone una relazioneimmanente e necessaria tra la retribuzione, dovuta secondo iparametri della legge previdenziale e la pretesa impositivadell’ente preposto alla realizzazione della tutela previdenziale;proprio dalla peculiarità dell’oggetto dell’obbligazionecontributiva, che coincide con il concetto di minimalecontributivo, strutturato dalla legge in modo imperativo,discende la considerazione di rilevo sistematico, che fa ritenerenon coerente con tale assetto l’interpretazione volta adammettere che, alla corresponsione di una retribuzione, aseguito dell’azione tempestivamente proposta dal lavoratorenon possa seguire il soddisfacimento anche dall’obbligocontributivo, solo perché l’ente previdenziale non ha azionato lapropria pretesa nel termine di due anni dalla cessazionedell’appalto. Si spezzerebbe, in altri termini e senza alcunaNumero registro generale 25221/2020plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, il nesso strettoN umero sezionale 642/2026Numero di raccolta generale 8005/2026tra retribuzione dovuta (in ipotesi addirittura effettivamenteData pubblicazione 31/03/2026erogata) ed adempimento dell’obbligo contributivo, con ciòprocurandosi un vulnus nella protezione assicurativa dellavoratore che, invece, il citato art. 29, ha voluto potenziare (n.28836/2023; 18562/2022).5. In definitiva, il ricorso va rigettato.6. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., seguono lasoccombenza del ricorrente e si liquidano in favore delcontroricorrente come in dispositivo, tenuto conto del valoredella causa.7. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, sidà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, cheliquida in euro 6.000,00 (seimila) per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati ineuro 200,00 ed agli accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dàparte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Numero registro generale 25221/2020Numero sezionale 642/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 feNbumberrao idoi r accolta generale 8005/2026Data pubblicazione 31/03/20262026.La PresidenteLUCIA ESPOSITO