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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29423/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90.

Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 133 cod. pen., nonché con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum.

Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso.

Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, riproponendo pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito, senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione.

Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4).

Quanto al secondo e al terzo motivo di doglianza, entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici.

Nel caso di specie, la Corte di appello offre sul punto adeguata motivazione (p. 4).

Essa è, altresì, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato quella resa, a seguito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Ravenna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90. Deduce violazione di legge in relazione agli artt. 73 d.P.R. 309/90 e 133 cod. pen., nonché con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento al primo motivo di ricorso, l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum. Tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un'assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, riproponendo pedissequamente le medesime doglianze già illustrate nell'atto di appello e correttamente confutate dalla Corte di merito, senza individuare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura dell'apparato motivazionale a fondamento della decisione. Questa, peraltro, dà ampia contezza delle ragioni a sostegno del giudizio di responsabilità del ricorrente (pp. 3 e 4). Quanto al secondo e al terzo motivo di doglianza, entrambi inerenti al trattamento sanzionatorio, giova ricordare che le determinazioni del giudice di merito in ordine allo stesso sfuggono al sindacato di legittimità ove siano supportate da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la Corte di appello offre sul punto adeguata motivazione (p. 4). Essa è, altresì, coerente, priva di discrasie logiche, del tutto idonea a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e, perciò, a superare lo scrutinio di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20
Sentenza Cassazione n. 29423/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris