CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 09887/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] (ART. 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore A d. 27 / 03/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 28994 /20 22 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 28994del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.(P.I.: 01508150677), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dagli avvocat i [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 56A13 L117M ) e d [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: MRO MNL57C26 A252Q ) -ricorrente- nei confronti di REGIONE MARCHE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DNN LLL62C56 A271Q ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dellegale rappresentante pro tempore BACALINI Anselmo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55P24 E208R) -intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Fermo n. 525/2022, pubblicatain data 5 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 27 marzo 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 28994/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 [OSCURATO:PERSONA] ha promosso procedimento di espropria- zione mobiliare (in virtù di conversione di precedente sequestro conservativo) nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., quale terza proprietaria dei beni della sua debitrice [OSCURATO:PERSONA]- personale S.r.l., a seguito di sentenza che aveva dichiarato l’inefficacia della vendita dei suddetti beni, da parte di quest’ul- tima in favore della prima, ai sensi dell’art. 2901 c.c.. Il giudice dell’esecuzione hadisposto la vendita solo per alcuni dei beni pignorati. La creditrice procedente ha proposto opposizione agli atti ese- cutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.. Il Tribunale di Fermo – preso atto dell’avvenuta revoca del provvedimento opposto –ha dichiarato la cessazione della ma- teria del contendere e compensa to integralmente le spese di lite tra le parti. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unico articolatomo- tivo. Resiste con controricorso la Regione Marche. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altraintimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « Violazione e falsa applicazione: dell’art. 360 n. 3 c.p.c., relazione all’art24 Cost., agli artt. 132, comma 2 n. 4c.p.c.; degli artt. 91 e 92 cpc (an- che con riferimento alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costi- tuzionale); nonché violazionedell’art. 360 n. 5, in relazione an- che all’art. 111 Costituzione e dell ’ art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.per omesso esame di uno specifico fatto decisivo oggetto Ric. n. 28994/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 di discussione tra le parti con conseguente motivazione solo apparente, perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa, nella specie, qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione, in punto compensazione delle spese». La società ricorrente contesta la decisione con la quale il tribu- nale ha disposto la compensazione delle spese processuali, so- stenendo che la stessa sarebbe priva di una effettiva e logica motivazione e, comunque, non sarebbe conforme a diritto, dal momento che l’opposizione proposta dalla Regione Marche era stata ritenuta virtualmente infondata. Il ricorso è infondato. 1.1Il tribunale ha rilevato l’avvenuta cessazione della materia del contendere sul merito dell’opposizione in quanto, dopo la proposizione dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione aveva chiarito alla creditrice procedente che la ragione per la quale nonera stata disposta la vendita di tutti i beni mobili pignorati, ma solo di quelli registrati, era la mancanza in atti del certificato negativo dei privilegi relativamente ai beni non registrati, onde la creditrice aveva provveduto a depositare il predetto certifi- cato e, di conseguenza, lo stesso giudice dell’esecuzione aveva revocato l’ordinanza opposta ed emesso una nuova ordinanza di vendita, comprendente l’intero compendio pignorato. Il giudice di primo e unico grado ha, quindi, in primo luogo, confermato la necessità del certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati, perché ne sia disposta la vendita. Ha, peraltro, rilevato che «in specie, considerato che nel caso che occupa l’ordinanza impugnata ha omesso del tutto di spe- cificare le ragionidella limitazione della messa in vendita ai soli mobili registrati e che, tuttavia, non vi è prova che il certificato di iscrizione dei privilegi fosse stato tempestivamente prodotto anteriormente all’udienza di vendita, ritiene il Tribunale che ri- corranoi presupposti legittimanti la compensazione delle spese Ric. n. 28994/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 di lite tra le parti, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sen- tenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale». 1.2La decisione, contrariamente a quanto sostiene la parte ri- corrente, deve ritenersi conforme a diritto e sostenuta da ade- guata motivazione, non meramente apparente, né insanabil- mente contraddittoria sul piano logico, come tale non sindaca- bile nella presente sede. Il tribunale ha, infatti, evidenziato che il giudice dell’esecuzione, nel disporre la vendita solo di alcuni dei beni pignorati, non aveva chiarito le ragioni per le quali aveva omesso di disporre nel medesimo senso anche in relazione agli altri beni e, dunque, non aveva fatto presente alla creditrice procedente la necessità di integrare la documentazione depositata con la produzione del certificato d’iscrizione dei privilegi gravanti sui mobili pignorati non messi in vendita, onde consentire la vendita anche di questi ultimi. È evidente che, in tal modo, il tribunale ha inteso, implicita- mente ma inequivocabilmente, sottolineare che non era stato inizialmente chiarito se la vendita solo parziale del compendio pignorato doveva ritenersi equivalente ad un rigetto definitivo dell’istanza di vendita in relazione agli altri beni ovvero solo ad una sospensione della liquidazione degli altri beni, in attesa del deposito della necessaria certificazione sull’eventuali esistenza di privilegi,peraltro regolarmente prodotta, benché solamente dopo l’indicazione fornita dallo stesso giudice dell’esecuzione, e che l’equivocità della situazione aveva potuto in qualche modo giustificare l’opposizione della creditrice. Deve certamente ritenersi che tali considerazioni integrino le gravi ed eccezionali ragioni sufficienti a giustificare la compen- sazione delle spese processuali, correttamente disposta dal tri- bunale nella decisione impugnata, sulla base della formulazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., come risultante dall’intervento Ric. n. 28994/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 integrativo della Corte Costituzionale di cui alla Sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, che ne ha dichiarato l’illegittimità, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settem- bre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni, benché non direttamente riconducibili a quelle richieste dalla norma vigente, cioè diverse dalla soccom- benza reciproca delle parti, dall’assoluta novità della questione trattata o dal mutamento della giurisprudenza sulle questioni dirimenti. 1.3 Trattandosi di una valutazione discrezionale riservata al giudice del merito e che per giunta, nella specie, non può con- siderarsi affatto irragionevole o priva di una effettiva motiva- zione, essa non può ritenersi sindacabile nella presente sede e, comunque, appare condivisibile, a giudizio della Corte. 2.Il ricorso è rigettato. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - condanna la società ricorrente a pagare le spese del giu- dizio di legittimità in favore dell’entecontroricorrente, li- quidandole in complessivi € 1.800,00, oltre€ 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 28994/2022 –Sez. 3 – A d. 27 marzo 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 improcedibilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 , per il versa- mento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore im- porto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricor