CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 giugno 2026
Cassazione n. 21869/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA];- resistente -avverso la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] n. 1065/2023depositata il 25/10/2023;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] era stato il difensore del FallimentoKloss [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., ammesso al beneficio del patrocinio aNumero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026spese dello Stato nei due procedimenti di sequestro giudiziario antecausam e del giudizio di merito promossi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].r.l., relativi alla cessione a quest’ultima della quota del 50% delcapitale sociale della KNE [OSCURATO:PERSONA] 1 s.r.l.; cessione di cui èstata chiesta – e ottenuta, all’esito dei predetti giudizi – l’inefficacia neiconfronti del Fallimento ai sensi degli artt. 66 legge fall. e 2901 c.c.[OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione innanzi al TribunaleOrdinario di Sassari contro la liquidazione dei compensi emessa dalgiudice davanti al quale la causa era stata trattata. Sosteneva ilricorrente che il giudice, nel provvedere alla liquidazione, non avevarispettato i parametri medi del d.m. 13.08.2022 n. 147; chiedeva,pertanto, la modifica della liquidazione nei limiti dei parametri indicati.Il Tribunale di Sassari, con sentenza n. 3445/2023, accoglieval’opposizione nei termini che seguono.Riguardo alla fase relativa al procedimento per sequestro dellequote, liquidava all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] il corrispettivo determinato daivalori medi previsto dello scaglione tra 1.000 euro e 5.000 euro, percomplessivi euro 1.283,00.Riguardo alla causa di merito (azione revocatoria) il valore dellacausa veniva determinato in euro 5.000,00, corrispondente al prezzodella revocanda cessione di quota alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., attesa ladomanda diretta a dichiarare l’inefficacia della cessione di dette quoteeffettuata in pregiudizio ai creditori.Il totale delle due fasi (euro 3.106,00) veniva, poi, ridotto del 50%,fino ad ottenere il compenso finale di euro 1.553,00.Compensava le spese del grado stante l’esigua differenza tra lasomma portata dal decreto di liquidazione opposto (euro 1.499,00) ela liquidazione in sede di opposizione.Numero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026La suddetta sentenza è impugnata per la cassazione da BrunoMassacci, e il ricorso affidato a sei motivi.Resta intimato il Ministero della Giustizia, che ha depositato atto dicostituzione ai soli fini dell’eventuale partecipazione alla discussioneorale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 82, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e dell’art. 5,commi 1, 2 e 3, del Decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014n. 55 (come modificati dall’art. 2, comma 2, lettere a) e b) del Decretodel Ministero della Giustizia 13.8.2022 n. 147), in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3) c.p.c.La questione posta attiene al criterio di determinazione del valoredella causa e, quindi, dello scaglione applicabile, per la liquidazione delcompenso nel patrocinio a spese dello Stato, per la domandarevocatoria.In sostanza, ritiene il ricorrente che il giudice dell’opposizione haviolato l’art. 82, comma 1, d.P.R. 115/2002 e art. 5 d.m. n. 55/2014(come modificati dal d.m. 147/2022) stimando il valore (in euro5.000,00), commisurato al prezzo della cessione revocanda, piuttostoche al valore effettivo della quota accertato in causa (euro 22.976,00).1.1. Il motivo è fondato per le ragioni che seguono.Alla luce dell’art. 5, comma 1, d.m. 55/2014, richiamato dall’art.82 d.P.R. n. 115/2002, questa Corte ha già avuto modo di chiarire cheè errato fare riferimento al valore/prezzo dell’atto o del bene,assumendo invece rilevanza l’entità economica del credito tutelatocome parametro di “valore della causa” in revocatoria. Nell'azionerevocatoria il valore della causa si determina sulla base non già delnegozio impugnato, bensì del credito per il quale si agisce inNumero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026revocatoria, anche se il valore dei beni sottratti al creditore risultisuperiore o inferiore, poiché detta azione ha solo carattereconservativo, posto che la sua funzione consiste nel paralizzarel'efficacia dell'atto impugnato per assicurare al creditore danneggiatol'assoggettabilità all'azione esecutiva dei beni alienali o comunque resiindisponibili dal debitore (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8818 del 2024;Cass., n. 5402 del 17/03/2004; Cass. n. 2307 del 05/03/1988; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10089 del 09/05/2014; Cass. Sez. 3,Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020).Nel caso di specie, contrariamente ai principi sopra riportati, lasentenza impugnata ha assunto quale valore della causa, ai finidell’individuazione dello scaglione tariffario di riferimento, il prezzo dicessione delle quote effettuata in pregiudizio ai creditori (euro5.000,00), mentre il Tribunale, nella sentenza definitiva di merito,aveva quantificato – sulla scorta delle risultanze della CTU - il valoredella quota societaria contestata in circa euro 23.000,00; valore cherappresenta, ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, «[…] l’entitàeconomica della ragione di credito alla cui tutela l’azione [revocatoria]è diretta».La pronuncia merita, pertanto, di essere cassata in parte qua.2. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 4, comma 5, del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3) c.p.c.Il ricorrente chiede il riconoscimento del compenso erroneamentesottratto dal giudice dell’opposizione per la “fase decisionale” nelprocedimento cautelare (sequestro), anche in assenza didiscussione/memorie, comunque rientrando in tale fase attività comequella di precisazione delle conclusioni e l’esame di quelle avverse,redazione e deposito della nota spese, esame del provvedimentoNumero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026conclusivo del giudizio di sequestro, attuazione/notifica/iscrizione delprovvedimento conclusivo del giudizio di sequestro.2.1. Il motivo è fondato.Il gravame contesta al Tribunale di avere escluso qualsiasicompenso per la fase decisionale del procedimento cautelare(sequestro), sul presupposto che la decisione sarebbe stata assunta inudienza «in assenza di discussione e memorie» (v. sentenza pag. 2,righi 15-16), dunque senza attività difensiva.Sul punto, questa Corte ha precisato che il compenso per la fasedecisionale spetta al difensore anche quando non siano statedepositate comparse conclusionali o memorie di replica, perché la fasedecisionale comprende comunque attività come la precisazione delleconclusioni e l’esame del provvedimento conclusivo, evidenziando che,ai fini del riconoscimento del compenso, è sufficiente la sussistenzaanche di una sola delle attività elencate dall’art. 4, comma 5, lett. d)d.m. 55/2014 (Cass. Sez. 6, 20/2/2023, n. 5289, Rv. 667062 – 01;Cass. Sez. 6, n. 28881 del 05/10/2022; Cass. Sez. 6, n. 11303 del07.04.2022).3. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fattodecisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. Lamenta ilricorrente il dimezzamento dei valori medi applicati per talune fasi: ciòè accaduto per la fase di trattazione cautelare (definita «priva di attivitàistruttoria»), per la fase di studio nel merito (ritenuta «già espletata insede di richiesta di sequestro») e per la fase decisionale di merito.Soprattutto con riferimento a quest’ultima fase, la sentenza ècensurata per avere omesso di considerare un fatto decisivo (l’effettivodeposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica) e, pereffetto di tale omissione, per avere applicato il minimo per la faseNumero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026decisionale di merito, assumendo erroneamente che non vi fosseroscritti conclusivi.4. Con il quarto motivo si deduce violazione o falsa applicazionedell’art. 4, comma 1, del d.m. del 2014 n. 55 (come modificato dall’art.2, comma 1, lett. a) del d.m. del 13.8.2022 n. 147), delle Tabelleallegate al medesimo d.m. n. 55/2014 (come modificate dall’art. 5 delcitato d.m. n. 147/2022), e dell’art. 6 del medesimo d.m. n. 147 del2022, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. La questionesollevata attiene all’applicazione ratione temporis delle tabelleparametriche aggiornate (d.m. 147/2022) alla prestazione conclusadopo l’entrata in vigore delle nuove Tabelle.In tesi, nel liquidare il compenso, il Tribunale avrebbe dovutoapplicare le tabelle introdotte dal d.m. 147/2022 (in vigore dal23.10.2022, con disciplina transitoria) perché la prestazioneprofessionale – benché abbia avuto inizio con la fase cautelare - sisarebbe esaurita con la definizione del merito nel 2023. In ogni caso,è indubitabile che le Tabelle entrate in vigore nel 2022 fosseroapplicabili quantomeno alla quantificazione del compenso per tuttal’attività svolta nell’ambito del giudizio di merito, definito con sentenzadel 2023.5. Con il quinto motivo si deduce nullità della sentenza e/o delprocedimento per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art.360, comma 1, n. 4) c.p.c.Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe violato l’art. 112c.p.c. (omessa pronuncia) non decidendo sulla domanda, spiegatadall’avvocato, di incremento fino al 30% previsto quando gli attitelematici sono redatti con tecniche che consentono ricerca testuale enavigazione (collegamenti ipertestuali, ecc.). Tanto anche aprescindere dal fatto che, in applicazione dell’art. 82, comma 1, d.P.R.Numero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026n. 115/2002, l’onorario deve essere liquidato in modo che non risultisuperiore ai valori medi delle tariffe vigenti, riferendosi la norma alvalore limite ottenuto applicando gli incrementi previsti dalla legge, ovene ricorrano i requisiti.6. Per ragioni di priorità logica, sarà esaminato il sesto motivo: larevisione delle spese di lite da parte del giudice del rinvio giustifical’assorbimento dei motivi immediatamente precedenti.Con il sesto motivo si deduce violazione o falsa applicazione degliartt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.Evidenzia il ricorrente l’errata compensazione delle spesedell’opposizione, basata sull’«esigua differenza» tra decreto diliquidazione e somma riconosciuta in sede di opposizione. In presenzadi accoglimento parziale dell’opposizione non ricorrono i presuppostidell’art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare le spese di lite del grado,dovendosi invece applicare la regola della soccombenza ex art. 91c.p.c.6.1. Il motivo è fondato.Le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. Sez. U, n. 32061/2022)hanno chiarito che l’accoglimento in misura ridotta di una domandaarticolata in un unico capo non integra soccombenza reciproca, e nonconsente perciò di porre le spese a carico della parte vittoriosa (sultema della non giustificazione della compensazione delle speseallorquando una parte sia interamente vittoriosa, cfr. ex multis Cass.Sez. 2, Sentenza n. 11098 del 24/04/2024, Rv. 670750 – 01; Cass.Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 – 01; Vass.Sez. 2, n. 18128 del 31/08/2020 Rv. 658963 – 01).La sentenza, pertanto, merita di essere cassata in parte qua.7. In definitiva, il Collegio accoglie il primo e il sesto motivo delricorso; assorbiti i restanti. La sentenza impugnata è cassata inNumero registro generale 9806/2024Numero sezionale 1479/2026Numero di raccolta generale 21869/2026Data pubblicazione 26/06/2026relazione ai motivi accolti. La causa è rinviata al Tribunale Ordinario diSassari in persona di diverso magistrato, in funzione di presidente, ilquale farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà a quanto sopraesposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo e sesto motivo delricorso; dichiara assorbiti i restanti;cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinvia lacausa al Tribunale Ordinario di Sassari in persona di diversomagistrato, in funzione di presidente, che deciderà anche sulle spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, il 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso