CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 dicembre 1988
Cassazione n. 39747/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 25/12/1988 avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del TRIB. LIBERTA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del riesame di Bari, in funzione di appello ex art. 310 cod. proc. pen., accoglieva l'impugnazione del pubblico ministero avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Trani in data 12 ottobre 2023, che aveva sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione a [OSCURATO:PERSONA]. Per l'effetto, l'ordinanza ora impugnata ripristinava la misura degli arresti domiciliari. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il motivo deduce violazione di legge in relazione all'art. 274 cod. proc. pen., in quanto le argomentazioni dell'ordinanza impugnata — in ordine alla intensità delle esigenze di cautela — difetterebbero di attualità oltre a essere tautologiche, a fronte della condotta dell'imputato già rispettosa della misura cautelare meno grave. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché tardivo. 2. A seguito della decisione con dispositivo del 3 giugno 2024, la motivazione impugnata è stata depositata in data 8 luglio 2024, nel termine di 45 giorni prefissato, che sarebbe scaduto in data 18 luglio 2024. Il provvedimento è stato comunicato al difensore in data 10 luglio 2024 e all'imputato il 17 luglio 2024, mentre il ricorso risulta depositato il 1 agosto 2024. Pertanto, trovando applicazione l'art. 311, comma 1, cod. proc. pen. che fissa quale termine per il deposito del ricorso in cassazione quello di dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito, ne consegue che il ricorso doveva essere notificato, considerando l'ultima comunicazione del 17 luglio 2024, entro il 27 luglio 2024. Il ricorso depositato il 1 agosto 2024 è pertanto tardivo. 3. Ne consegue, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.