CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 02953/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: El WarrakiAbdelrrazaI4, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] H(22112/19773 A6(.1P_4 avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte di appello di Milano letti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi di ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e meramente riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dai giudici del merito. La mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. (in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990) è sorretta da motivazione esente da manifesta illogicità, e, per:anto, insindacabile in cassazione avendo valorizzato il numero di dosi detenute (27 dosi di cocaina) e del profitto economico di consistenza non minima né trascurabile, che sarebbe potuto derivare dalla loro cessione, altamente probabile tenuto conto del frazionamento riscontrato. In appello non erano stati formulati specifici motivi attinenti alla esclusione della recidiva, ragion per cui il mancato specifico esame di tale punto della decisione non è deducibile in questa sede.Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 gennaio 2023 Il Consigliere relato e [OSCURATO:PERSONA] nte