CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 ottobre 1986
Cassazione n. 45367/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/10/1986 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/06/1981 avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Gli imputati MELIS Alessandro e CAMBA Christian hanno proposto ricorsi con separati atti e proprio difensore avverso la sentenza, con la quale la Corte d'appello di Cagliari ha confermato quella del Tribunale cittadino di condanna dei predetti per furto aggravato in concorso. 2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposti per motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, siccome costituiti da doglianze in fatto, peraltro ripropositive di censure adeguatamente vagliate e disattese dai giudici di merito e non scandite da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata (cfr., sul contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione). 3. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 4 novembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] DEPOSiTA.T A CP L