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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35652/2024

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8860/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo vizio motivazionale e violazione di legge con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la coltivazione di cui all'imputa- zione rispondeva a tutte le caratteristiche oggettive e soggettive affinché la fatti- specie concreta non dovesse essere ritenuta illecita e con un secondo motivo in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

In data 21/08/2024 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse del ricorrente con la quale si ribadiscono i mctivi del ricorso e si chiede non venga dichiarata l'inammissibilità e dunque che gli atti vengano rimessi al Presidente della Corte, onde tramettere il ricorso alla competente Sezione.

2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, del perché la coltivazione di stupefacenti di cui all'im- putazione non potesse rientrare tra quelle coltivazioni domestiche di minime di- mensioni intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale che S.U.

Caruso (n. 12348/2020) hanno inteso sottrarre alla sanzione penale (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata).

Analogamente, la Corte territoriale, ha dato motivatamente conto del perché, in ragione del numero e dello sviluppo delle piante e dedia quantità di dosi ricava- bili, hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73. comma, T.U. stup. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

E sul punto la pronuncia de quo appare collocarsi nell'alveo del principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del P.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività N. 8860/2024 R.G. penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e cir- costanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente as- sorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (Sez.

U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez.

Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta le- gittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'at- tività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato nu- mero di clienti; conf.

Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 8860/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe dedu- cendo vizio motivazionale e violazione di legge con un primo motivo in relazione all'affermazione di responsabilità, sostenendo che la coltivazione di cui all'imputa- zione rispondeva a tutte le caratteristiche oggettive e soggettive affinché la fatti- specie concreta non dovesse essere ritenuta illecita e con un secondo motivo in relazione al mancato accoglimento del motivo con cui chiedeva il riconoscimento del fatto di lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR. 309/90. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. In data 21/08/2024 è stata depositata memoria difensiva nell'interesse del ricorrente con la quale si ribadiscono i mctivi del ricorso e si chiede non venga dichiarata l'inammissibilità e dunque che gli atti vengano rimessi al Presidente della Corte, onde tramettere il ricorso alla competente Sezione. 2. I motivi sopra richiamati non sono consentiti dalla legge in sede di legitti- mità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto con ampia motiva- zione, pienamente corrispondente ai principi più volte affermati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, del perché la coltivazione di stupefacenti di cui all'im- putazione non potesse rientrare tra quelle coltivazioni domestiche di minime di- mensioni intraprese con l'intento di soddisfare esigenze di consumo personale che S.U. Caruso (n. 12348/2020) hanno inteso sottrarre alla sanzione penale (cfr. pag. 2 della motivazione della sentenza impugnata). Analogamente, la Corte territoriale, ha dato motivatamente conto del perché, in ragione del numero e dello sviluppo delle piante e dedia quantità di dosi ricava- bili, hanno ritenuto i fatti in contestazione non riconducibili alla previsione incrimi- natrice di cui all'art. 73. comma, T.U. stup. (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata). E sul punto la pronuncia de quo appare collocarsi nell'alveo del principio secondo cui, in tema di stupefacenti, la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - anche all'esito della formulazione normativa introdotta dall'art. 2 del P.L. n. 146 del 2013 (conv. in legge n. 10 del 2014) e della legge 16.5.2014 n. 79 che ha convertito con modificazioni il decreto-legge 20.3.2014 n. 36 - può essere riconosciuta solo nella ipotesi di minima offensività N. 8860/2024 R.G. penale della condotta, desumibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati espressamente dalla disposizione (mezzi, modalità e cir- costanze dell'azione), con una valutazione che deve essere complessiva, ma al cui esito è possibile che uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente as- sorbente, ogni altra considerazione restando priva di incidenza sul giudizio (Sez. U. n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076 che, a pag. 14 della motivazione, ricordano che rimangono pertanto attuali i principi affermati nei precedenti arresti delle Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911 e Sez. Un, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668 cfr. anche ex multis, sez. 3, n. 23945 del 29/4/2015, Xhihani, Rv. 263551, nel giudicare un caso in cui è stata ritenuta le- gittima l'esclusione dell'attenuante in esame per la protrazione nel tempo dell'at- tività di spaccio, per i quantitativi di droga acquistati e ceduti, per il possesso della strumentazione necessaria per il confezionamento delle dosi e per l'elevato nu- mero di clienti; conf. Sez. 3, 32695 del 27/03/2015, Genco, Rv. 264491, in cui la Corte ha ritenuto ostativo al riconoscimento dell'attenuante la diversità qualitativa delle sostanze detenute per la vendita, indicativa dell'attitudine della condotta a rivolgersi ad un cospicuo e variegato numero di consumatori). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della ca
Sentenza Cassazione n. 35652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris