CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 04844/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, resa in sede di rinvio disposto da Sez. 3, n. 42823 del 14 ottobre 2024, la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 luglio 2023 dal Tribunale di Bergamo, ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] (nella qualità di amministratore unico, prima, e di liquidatore, poi, della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) responsabile del delitto previsto dall'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, già così riqualificato dalla sentenza annullata il fatto originariamente contestato, relativo all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000, per aver indicato nel Modello IVA relativo al periodo di imposta 2015 fatture per operazioni inesistenti emesse dalla D.M. INOX per un imponibile di euro 2.830.918,00 e IVA per euro 622.723,00. Ha quindi rideterminato la pena in aumento in mesi sei di reclusione, in luogo di quella di anni uno di reclusione determinata in primo grado, così pervenendo alla condanna del ricorrente alla pena finale complessiva di anni p e - due di reclusione; confermava nel resto la pronuncia di prima grado. Con successivo provvedimento di correzione di errore materiale, è stata inserita la dicitura relativa all 'ordine di sospensione condizionale della pena principale e delle pene accessorie. I giudici hanno accertato che l 'impianto accusatorio era stato provato sia mediante i contenuti del verbale di contestazione redatto dai Finanzieri del [OSCURATO:PERSONA] della G.d.F. di Pisogne, all 'esito della verifica fiscale condotta nei confronti della ditta emittente D.M. INOX di [OSCURATO:PERSONA], che attraverso quanto riportato nell'avviso di accertamento redatto dal personale dell 'Agenzia delle Entrate di Bergamo nei confronti della CMZ [OSCURATO:PERSONA],società rappresentata, all'epoca dei fatti, dall'imputato. In particolare, benché dai dati ricavati tramite spesometro integrato risultasse che la D.M. INOX aveva emesso, nel corso del 2015, nei confronti della CMZ [OSCURATO:PERSONA] fatture per un imponibile di euro 2.830.918 oltre iva, dall 'accertamento compiuto dalla Guardia di Finanza era emerso che l'emittente non era un soggetto economico effettivamente operativo. Invero, la D.M. INOX, pur dichiarando quale oggetto sociale l 'attività di commercio all'ingrosso di materiale ferroso, plastico e derivati, non aveva in concreto alcuna capacità e struttura imprenditoriale, non avendo segnalato alcun fornitore del materiale trattato, non avendo una sede operativa per il pratico svolgimento della propria attività, non avendo mai avuto personale alle proprie dipendenze, non avendo mai incassato gli importi fatturati alla [OSCURATO:PERSONA] e all'unica altra cliente. Inoltre, anche la società [OSCURATO:PERSONA] era priva di qualsiasi struttura di impresa, per cui era stata accertata l'inesistenza oggettiva delle operazioni, con la conseguente falsità delle dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA presentate dalla [OSCURATO:PERSONA] ate •woTh ---tiAs! i rare . elementi passivi fittizi in riferimento all'imponibile e all'iva apparentemente versata, rivenienti proprio nelle 't44i, o'g operazioni falsamente fatturate. L'annullamento era stato disposto,re-rmd----Chè i1 (A t t fatto Lad, asse qualificato ai sensi dell 'art. all'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000, in relazione alla soglia minima di punibilità, poiché all'epoca del fatto la norma penale prevedeva che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, dovesse essere superiore al 10% dell 'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore ad euro tre milioni (e non due milioni, come ritenuto in sentenza). 3. La Corte d'appello di Brescia, in sede di rinvio, ha confermato la condanna, ‘',A-t& rilevando che il quantum complessivo diitgop 2.830.918 delle fatture passive per prestazioni inesistenti, confluite nelle dichiarazioni fiscali IVA ed imposte dirette, oggetto di censura, è largamente superiore al 10% dell'imponibile, che, come già evidenziato nella prima sentenza, è pari a euro 2.834.810, per cui ricorre il requisito richiesto in alternativa al superamento nella cifra di tre milioni di euro, per la sussistenza del reato. 2. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, affidandosi a un unico motivo. 2.1. La parte deduce la violazione di legge e la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, in relazione al fatto che è stata ritenuta integrata la fattispecie di cui all'art. 4 d.lgs. n. 74/2000 pur in assenza di dichiarazione infedele, dal momento che erano stati accertati come elementi inveritieri gli elementi attivi. Si deduce l'illegittimità della riqualificazione del fatto, in quanto assunta in violazione del diritto di difesa. Si evidenzia che la dichiarazione infedele si ha quando il contribuente inserisce elementi passivi fittizi ovvero occulta elementi attivi. Nel caso di specie la Corte di appello aveva dichiarato sia gli elementi attivi che quelli passivi* ricadenti negli articoli 2 e 8 del D.Lgs. n. 74 del 2000, ma non già l'ipotesi residuale di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, che riguarda una realtà alterata, ma comunque esistente. 4. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto manifestamente infondato. La Corte territoriale ha pronunciato condanna per il delitto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000. La sentenza rescindente aveva ritenuto corretta la riqualificazione operata dalla sentenza della Corte d'appello del 30 gennaio 2024 laddove la condotta originariamente contestata sub art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 era stata riferita al diverso delitto di cui all'art. 4 d.ls. cit., valorizzando gli elementi di prova acquisiti al processo e fondando la decisione sugli stessi. In tal modo, secondo la sentenza rescindente, la Corte d'appello era pervenuta, correttamente, ad una pronuncia di condanna per un unico reato, nel quale è stata sussunta la condotta contestata, meno grave di quellcAinizialmente contestato. 2. La sentenza rescindente ha poi disposto l'annullamento con rinvio perché il giudice del rinvio verificasse se gli elementi passivi individuati integrassero il reato di dichiarazione infedele e se fosse stata superata o no la soglia minima di tre milioni di euro richiesta all'epoca dei fatti dal disposto di cui all'art. 4 D.Lgs. n. 74 del 2000, nella formulazione antecedente alla modifica introdotta con il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Tale testo prevedeva che l'imposta evasa dovesse essere superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro "centocinquantamila" (così l'art. 4, comma 1, lett. a), D.Lgs. cit. prima della riforma) e che l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, dovesse essere superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore ad "euro tre milioni" (così l'art 4, comma 1, lett. b), D.Lgs. cit. anteriforma). La Corte d'appello di Brescia con la sentenza ora impugnata, in sede di rinvio, ha confermato la condanna, rilevando che il quantum complessivo di euro 2.830.918 delle fatture passive per prestazioni inesistenti, confluite nelle dichiarazioni fiscali IVA ed imposte dirette, oggetto di censura, è largamente superiore al 10% dell'imponibile, che, come già evidenziato nella prima sentenza, è pari a euro 2.834.810, per cui ricorre il requisito richiesto in alternativa al k i-t 4 superamento ulke)- cifra di tre milioni di euro, per la sussistenza del reato. 4. Il motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'esistenza di una dichiarazione infedele, per non essere stati accertati gli elementi attivi come veritieri; secondo il ricorrente per la configurabilità del reato solo gli elementi passivi devono essere inesistenti, mentre quelli attivi devono essere reali. Per poter determinare il superamento delle imposte evasa nella misura del 10%, deve essere giudizialmente accertata l'esistenza e la quantificazione del valore degli elementi attivi, che comprendono ricavi, plusvalenze patrimoniali, sopravvenienze attive, dividendi, interessi e proventi immobiliari. 5. La tesi è manifestamente infondata. L'art. 4, comma 1, letta b del D.Igs. 10 marzo 2000, n. 74, prevede "1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b). 6. Nel caso di specie, a fronte di un imponibile dichiarato di euro 2.834.810, etz r il valore delle fatture passive fittizie è pari a euro 2.830.918, quindi, somma ,c13:1 t 1, coincidente agli elementi attivi indicati in dichiarazione. Le deduzioni del ricorrente non tengono conto, in primo luogo del dato testuale appena evidenziato che pone in alternativa, mediante la disgiuntiva odi1 presupposto della fittizietà degli elementi passivi e quello della dichiarazione di elementi attivi inferiori ("[...] indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti [4"). Ciò in funzione della ratio sottesa al delitto contemplato dall'art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000. La fattispecie, infatti, si caratterizza per la carenza di qualsiasi connotato di fraudolenza, essendo impostata su criteri di selezione delle offese penalmente rilevanti, di talché, ciò che rileva è il dato dell4 inesistenzeA degli elementi passivi, o, in alternativa, di quelli attivi, perché sono quelli idonei a incidere sull'imponibile fiscale. 7. Nella condotta in esame, alla falsa registrazione attuata e alla falsa dichiarazione consegue l'evasione dell'imposta, che effettivamente e concretamente non viene correttamente calcolata e non viene corrisposta. Infatti, dalla semplice lettura dell'art. 4 richiamato, emerge che lo stesso non richiede alcun carattere iingt,vn:gtotiFòAdAla condotta posta in essere, essendo sufficiente una mera dichiarazione infedele in quanto non conforme alla realtà, proposta al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto (Sez. 3, n. 8969 del 07/11/2019 (dep. 2020). 8. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. 9. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila