CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 aprile 2025
Cassazione n. 15408/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/12/2024 del TRIBUNALE di MILANO Idato avviso alle parta udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato I ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei difensore. Considerato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in vigore dal 3 agosto 2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento risulta proponibile solo per motivi attinenti all'espressione deila volontà dell'imputato, ai difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica dei fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Considerato che, nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori \d'aiutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (cosi Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 P.v. 272619 e 01). Ritenuto che il motivo dedotto è del tutto generico e che l'assunto difensivo, in base al quale ii giudice avrebbe dovuto ritenere l'uso personale della sostanza stupefacente caduta in sequestro, è palesemente contraddetto dalia parte descrittiva del capo d'imputazione e dal contenuto della pronuncia, in cui l'affermazione della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti in contestazione, è accompagnata da puntuali riferimenti ai verbale di arresto ed alla inesistenza di elementi per addivenire all'immediato proscioglimento dell'imputato. Ritenuto che la decisione in ordine alla inammissibilità dei ricorsi deve essere adottata "de plano", poiché l'art. 610, comma 5-bis, cod, proc. pen. prevede espressamente, quale unico modello orocedimentale per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena, dichiarazione senza formalità. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente (Corte Cost, sent. n. 186 dei 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cosi deciso in data 2 aprile 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]