CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 18745/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/09/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, con riferimento alla valutazione della prova e, più precisamente, all'attendibilità della ricognizione personale e del riconoscimento fotografico, nonché all'assenza di riscontri oggettivi; e altresì il secondo motivo, che deduce il vizio di motivazione e il vizio di mancata assunzione di una prova decisiva con riferimento all'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a diniego della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, diretta all'audizione della sorella del ricorrente, e a chiarire le contraddizioni insite nelle dichiarazioni del teste Forgione, sono entrambi non consentiti, perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici, risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01), tra l'altro caratterizzata da evidente genericità nella sua formulazione, in assenza di confronto con la motivazione; che il giudice del merito ha correttamente motivato sull'affidabilità del riconoscimento effettuato dalla persona offesa nell'ambito della ricognizione fotografica, rilevando l'infondatezza delle deduzioni difensive dirette a censurare la contraddittorietà delle dichiarazioni della stessa e, in tal modo, la sua scarsa credibilità (si vedano in particolare le pagg. 7-12 della sentenza impugnata), nonché sul rigetto della richiesta di rinnovazione istruttoria, presentata dal difensore del ricorrente per l'audizione della sorella di costui, [OSCURATO:PERSONA], atteso che tale richiesta non era stata presentata tra i motivi di appello (anche aggiunti), e che la Corte si trovava già nelle condizioni di decidere allo stato degli atti (si veda la pag. 16); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al giudizio di bilanciamento fra le circostanze aggravanti contestate e le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62-bis, cod. pen., ritenute equivalenti, non è consentito in quanto anch'esso reiterativo, ed è anche manifestamente infondato perché censura un vizio della motivazione che tuttavia non si palesa in sentenza, essendo i passaggi relativi al trattamento sanzionatorio articolati in modo compiuto, logicamente lineare e con specifico riferimento agli elementi di fatto per i quali ritenere congrua la commisurazione effettuata dal giudice di prime cure, alla luce della complessiva gravità del fatto e della personalità del ricorrente, valutata negativamente in base alla vita ante acta del medesimo e alla mancanza di segnali di resipiscenza, come testimoniato dalla 2condotta processuale non collaborativa e, anzi, diretta a fuorviare l'accertamento giudiziale mediante formulazione di un falso alibi (si vedano le pagg. 16-17 della sentenza impugnata); ritenuto che, l'ultimo motivo con cui, in subordine all'accoglimento del terzo motivo di ricorso, il ricorrente formula istanza di sostituzione della pena ai sensi dell'art. 20-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627-01), e che tale motivo deve comunque ritenersi manifestamente infondato per le ragioni già esposte in precedenza, le quali fanno ritenere implicitamente racchiusa nella definizione del trattamento sanzionatorio qualsivoglia ulteriore valutazione ad esso relativa, tanto più in considerazione della giurisprudenza di legittimità, a mente della quale, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi, il giudice non è tenuto a proporre, in ogni caso, all'imputato l'applicazione di una pena sostitutiva, essendo investito di un potere discrezionale al riguardo, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva. (Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, dep. 2024, S., Rv. 285710 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M