CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 04859/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Brescia, con sentenza in data 26 ottobre 2021, confermava la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Bergamo del 6 aprile 2021 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed C 1.200,00 di multa in ordine ai reati di ricettazione e rapina. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 bis disp.att. cod.proc.pen.: - inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 27, 1 e 3 della Costituzione in relazione all'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. per eccessività della pena irrogata anche in relazione alla omessa concessione della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen.; - violazione dell'art. 599 bis cod.proc.pen. e difetto di motivazione in relazione all'ordinanza della corte di appello con la quale era stata respinta la richiesta di concordato all'udienza del 26 ottobre 2021 avente ad oggetto il riconoscimento della continuazione fra i fatti giudicati nel presente giudizio e quelli già oggetto della sentenza della stessa corte di appello bresciana del 13-3-2018. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 Il ricorso è proposto per motivi infondati e deve, pertanto, essere respinto. Ed invero, quanto al primo motivo, va rilevato che correttamente e con ampia motivazione il giudice di appello ha escluso la possibilità di applicare l'invocata attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. alla luce della molteplicità degli oggetti trafugati. Trattasi pertanto di motivazione agganciata a precisi argomenti di fatto non sindacabili nella presente sede in quanto esposti in assenza di qualsiasi illogicità. 2.2 Infondato è anche il secondo motivo, dovendosi concordare con le conclusioni cui è pervenuta la corte di appello in ordine all'impossibilità di applicare nel caso in esame la procedura prevista per il concordato in appello disciplinato dagli artt. 599 bis e 602 comma 1 bis cod.proc.pen. come reintrodotti dalle legge n. 103 del 2017; ed invero, ai sensi delle suddette norme previste dalla riforma del 2017, il concordato in appello è proponibile soltanto sui motivi di appello già avanzati e non può avere ad oggetto richieste nuove formulate al di fuori dell'atto di impugnazione. Tale conclusione si impone alla luce dell'inequivocabile dettato normativo che nelle due norme citate richiama la possibilità per ciascuna delle parti processuali di richiedere il consenso dell'altra su tutti o anche solo alcuni dei motivi di appello; ne consegue pertanto che presupposti imprescindibili per l'applicazione della richiesta di concordato sono: a) che sia stato proposto appello dalla parte che ne fa istanza; b) che sia stato anche proposto un motivo in relazione alla richiesta che forma oggetto del concordato. Così che, in assenza di motivi proposti dalla difesa del Derbali sulla continuazione cd. esterna nell'atto di impugnazione avverso la pronuncia di condanna in primo grado, deve escludersi che la richiesta potesse essere validamente formulata solo nella fase del giudizio di appello che rimane incardinato esclusivamente sui motivi proposti e può avere ad oggetto soltanto quelle doglianze. Peraltro, nel caso in esame, va pure sottolineato come la sentenza con la quale si chiedeva applicarsi l'istituto della continuazione esterna, in quanto pronunciata nel 2018, è pure antecedente la pronuncia di primo grado del presente procedimento così che nel proporre appello il motivo sulla continuazione esterna ben avrebbe potuto essere avanzato. Deve pertanto affermarsi il seguente principio di diritto: il concordato in appello può essere richiesto esclusivamente in relazione all'accoglimento di uno dei motivi già avanzati con l'atto di impugnazione e non può avere ad oggetto richieste nuove avanzate nella udienza di trattazione del giudizio di secondo grado. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi infondata; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Roma, 22 dicembre 2022 CONSIGLIERE [OSCURATO:PERSONA]. az.o Pardo [OSCURATO:PERSONA] Giova liev