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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 gennaio 2026

Cassazione n. 04148/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che affronta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze, è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che la Corte ha correttamente evidenziato l'impossibilità di una maggiormente favorevole comparazione attesa la natura qualificata della sussistente recidiva, stante il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle. ammende.

Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che ha confermato la pronuncia di primo grado che lo aveva condannato alla pena di otto mesi di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv. cod. pen. 75 d. Igs. n. 159 del 2011. [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso con cui si deduce vizio della motivazione in ordine al tema della responsabilità, è inammissibile in quanto generico, aspecifico ed avulso da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, a fronte di un apparato argomentativo della sentenza d'appello che affronta adeguatamente in ordine alla sussistenza del fatto ascritto all'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole del giudizio di comparazione effettuato dai Giudici di merito tra circostanze, è generico, aspecifico e manifestamente infondato, atteso che la Corte ha correttamente evidenziato l'impossibilità di una maggiormente favorevole comparazione attesa la natura qualificata della sussistente recidiva, stante il divieto sancito dall'art. 69 comma 4 cod. pen.; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle. ammende. Così deciso il 08 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04148/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris