CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il primo motivo del ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - avverso la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna alla pena di un anno e 6 mesi di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 - con cui si contesta il vizio della motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, è inammissibile ex art. 606, comma 3, 609 cod. proc. pen. trattandosi di questione non dedotta in appello. Il secondo motivo, con cui si deduce la mancanza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato avendo la Corte di appello specificamente motivato le ragioni della conferma della pena inflitta, come risulta da pag. 3 della sentenza di appello. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 20