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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 1 luglio 2021

Cassazione n. 09900/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5207-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 5025/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/07/2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2018 presentò alla Provincia di Bolzano, al fine di ottenerne le prescritte autorizzazioni, un progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento termico di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione 31 luglio 2018 n. 748, recependo il parere del comitato ambientale (il quale è un organo tecnico-consuntivo della [OSCURATO:PERSONA]) negò l’autorizzazione al progetto.

2. Il suddetto provvedimento negativo venne impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tar del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], il quale con sentenza 8 luglio 2019 n. 166 rigettò il ricorso.

La sentenza venne appellata dalla società soccombente.

3. Con sentenza 1° luglio 2021 n. 5025 il Consiglio di Stato, VI Sezione, respinse il gravame.

In estrema sintesi, il giudice amministrativo ritenne che il rifiuto di approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale non fu illegittimo, né esorbitò dai limiti della discrezionalità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] - osservò il Giudice amministrativo - aveva infatti ritenuto che l’impianto, essendo progettato per smaltire una quantità di rifiuti tripla rispetto a quelli prodotti dall’intero territorio regionale, se realizzato avrebbe determinato l’affluenza di rifiuti provenienti da altre regioni, in violazione dei principi “di prossimità e di specializzazione” imposti dall’ordinamento comunitario, nazionale e provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti.

4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su un motivo.

Hanno resistito con controricorso la provincia di Bolzano e il comune di Cortaccia.

La ricorrente e il Comune di Cortaccia hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce, formalmente richiamando l’articolo 360, n. 1, c.p.c., che la sentenza impugnata avrebbe commesso errori di diritto così gravi, da palesare “una deliberata volontà di violare i limiti del potere giurisdizionale”.

Gli errori di diritto commessi dal Consiglio di Stato sarebbero: -) ritenere che la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale non sia libera, ma subordinata alla possibilità per l’autorità competente di accertarne la provenienza; -) avere assoggettato anche i rifiuti speciali al cosiddetto “principio di autosufficienza”, non concepibile rispetto a questa tipologia di rifiuti a causa della imprevedibilità e non pianificabilità della relativa produzione; -) avere applicato il principio di autosufficienza non solo ai rifiuti destinati allo smaltimento, ma anche ai rifiuti destinati al recupero.

Ciò premesso, l’illustrazionedel motivo prosegue sostenendo che le suddette affermazioni in punto di diritto contrastano con vari principi stabiliti dal diritto comunitario, per concludere che quando una sentenza del giudice amministrativo di ultimo grado violi regole sovranazionali, quella sentenza realizza uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguente impugnabilità per cassazione.

In subordine, la ricorrente chiede di sollevare questione pregiudiziale, ex articolo 267 del Trattato sull’Unione Europea, affinché la Corte di giustizia dell’Unione Europea stabilisca se sia conforme al diritto comunitario la disciplina nazionale che impedisce di impugnare per cassazione le sentenze del Consiglio di Stato che abbiano adottato decisioni contrastanti col diritto dell’Unione Europea.

1.1. Il motivo è inammissibile.

Quelli denunciati dalla società ricorrente, come essa stessa ammette, sono infatti errori di diritto, e non statuizioni sulla giurisdizione.

Stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia violato un interesse legittimo pretensivo costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una “violazione dei limiti esterni” alla giurisdizione stessa.

Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo non si limiti a stabilire se sia legittimo il provvedimento impugnato, ma compie una “diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto”, oppure sostituisce la propria volontà a quella dell’amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (ex permultis, Sez.

U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01; Sez.

U, Sentenza n. 20590 del09/09/2013, Rv. 627420 - 01).

1.2. Tanto meno potrebbe costituire “violazione del limite esterno alla giurisdizione” la contrarietà della sentenza a norme comunitarie: anche la violazione di esse infatti costituisce pur sempre un errore di diritto, e non una questione di giurisdizione (ex multis, Sez.

U, Sentenza n. 2403 del 04/02/2014, Rv. 629620 - 01, nella cui motivazione si legge che “nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione che la Costituzione affida alla Corte di cassazione non include la funzione di finale verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea”; nello stesso senso, Sez.

U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016, Rv. 640438 - 01; Sez.

U - , Sentenza n. 30301 del 18/12/2017, Rv. 646625 - 02; Sez.

U - , Ordinanza n. 24107 del 30/10/2020, Rv. 659290 -01).

1.3. La violazione delle norme di diritto comunitario da parte del giudice amministrativo di ultima istanza può ricevere tutela, in ossequio al principio di effettività del diritto dell’Unione, non attraverso l’impugnazione della relativa decisione, ma attraverso lo strumento del risarcimento del danno, secondo quanto stabilito da Corte giust. giustizia, 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Köbler c.

Austria ; e Corte giust., 13 giugno 2006, in causa C - 173/03, Traghetti del Mediterraneoc.

Italia.

1.4. Va del pari rigettata l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE.

La questione che la ricorrente chiede sia sottoposta alla Corte di Lussemburgo (e che può così riassumersi: “se sia conforme a diritto dell’unione la regola processuale di diritto nazionale che non consente di impugnare per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato viziate da violazioni del diritto comunitario”)è stata infatti già esaminata da Corte giust. 21.12.2021 in causa C-497/20, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha stabilito che: a) spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali con cui assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (§ 58); b) il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono essere dedotti nei procedimenti per cassazione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (§ 59); c) la circostanza che il giudice amministrativo di ultima istanza erri nell’applicazione o nell’interpretazione del diritto comunitario non impone allo Stato membro “di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione” (§ 78); d) nel caso in cui il giudice amministrativo di ultima istanza violi il diritto dell’Unione, l’unico rimedio “consiste nell’obbligo, per ogni giudice amministrativo dello Stato membro interessato, compreso lo stesso supremo giudice amministrativo, di disapplicare tale giurisprudenza non conforme al diritto dell’Unione e, in caso di inosservanza di un tale obbligo, nella possibilità per la Commissione europea di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro” (§ 79); e) i singoli che siano stati eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, possono inoltre far valere la responsabilità di tale Stato membro, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalle sentenze Köbler e T raghetti del Mediterraneo, sopra ricordate (§ 80).

2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore della Provincia di Bolzano delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Comune di Cortaccia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5207-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 54, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]'ANNO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata - avverso la sentenza n. 5025/2021 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 01/07/2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. nel 2018 presentò alla Provincia di Bolzano, al fine di ottenerne le prescritte autorizzazioni, un progetto per la realizzazione di un impianto per il trattamento termico di rifiuti. [OSCURATO:PERSONA] con deliberazione 31 luglio 2018 n. 748, recependo il parere del comitato ambientale (il quale è un organo tecnico-consuntivo della [OSCURATO:PERSONA]) negò l’autorizzazione al progetto. 2. Il suddetto provvedimento negativo venne impugnato dalla [OSCURATO:SOCIETA] dinanzi al Tar del Trentino-[OSCURATO:PERSONA], il quale con sentenza 8 luglio 2019 n. 166 rigettò il ricorso. La sentenza venne appellata dalla società soccombente. 3. Con sentenza 1° luglio 2021 n. 5025 il Consiglio di Stato, VI Sezione, respinse il gravame. In estrema sintesi, il giudice amministrativo ritenne che il rifiuto di approvazione del progetto da parte della Giunta provinciale non fu illegittimo, né esorbitò dai limiti della discrezionalità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] - osservò il Giudice amministrativo - aveva infatti ritenuto che l’impianto, essendo progettato per smaltire una quantità di rifiuti tripla rispetto a quelli prodotti dall’intero territorio regionale, se realizzato avrebbe determinato l’affluenza di rifiuti provenienti da altre regioni, in violazione dei principi “di prossimità e di specializzazione” imposti dall’ordinamento comunitario, nazionale e provinciale in materia di smaltimento dei rifiuti. 4. La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione dalla [OSCURATO:SOCIETA] con ricorso fondato su un motivo. Hanno resistito con controricorso la provincia di Bolzano e il comune di Cortaccia. La ricorrente e il Comune di Cortaccia hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce, formalmente richiamando l’articolo 360, n. 1, c.p.c., che la sentenza impugnata avrebbe commesso errori di diritto così gravi, da palesare “una deliberata volontà di violare i limiti del potere giurisdizionale”. Gli errori di diritto commessi dal Consiglio di Stato sarebbero: -) ritenere che la circolazione dei rifiuti sul territorio nazionale non sia libera, ma subordinata alla possibilità per l’autorità competente di accertarne la provenienza; -) avere assoggettato anche i rifiuti speciali al cosiddetto “principio di autosufficienza”, non concepibile rispetto a questa tipologia di rifiuti a causa della imprevedibilità e non pianificabilità della relativa produzione; -) avere applicato il principio di autosufficienza non solo ai rifiuti destinati allo smaltimento, ma anche ai rifiuti destinati al recupero. Ciò premesso, l’illustrazionedel motivo prosegue sostenendo che le suddette affermazioni in punto di diritto contrastano con vari principi stabiliti dal diritto comunitario, per concludere che quando una sentenza del giudice amministrativo di ultimo grado violi regole sovranazionali, quella sentenza realizza uno sconfinamento dai limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, con la conseguente impugnabilità per cassazione. In subordine, la ricorrente chiede di sollevare questione pregiudiziale, ex articolo 267 del Trattato sull’Unione Europea, affinché la Corte di giustizia dell’Unione Europea stabilisca se sia conforme al diritto comunitario la disciplina nazionale che impedisce di impugnare per cassazione le sentenze del Consiglio di Stato che abbiano adottato decisioni contrastanti col diritto dell’Unione Europea. 1.1. Il motivo è inammissibile. Quelli denunciati dalla società ricorrente, come essa stessa ammette, sono infatti errori di diritto, e non statuizioni sulla giurisdizione. Stabilire se un provvedimento amministrativo abbia o non abbia violato un interesse legittimo pretensivo costituisce un accertamento che nulla a che vedere con le regole sul riparto di giurisdizione, né costituisce una “violazione dei limiti esterni” alla giurisdizione stessa. Tale ultimo limite infatti è violato solo quando il giudice amministrativo non si limiti a stabilire se sia legittimo il provvedimento impugnato, ma compie una “diretta e concreta valutazione dell'opportunità e convenienza dell'atto”, oppure sostituisce la propria volontà a quella dell’amministrazione, ed adotti una decisione che ha il contenuto sostanziale e l'esecutorietà propria del provvedimento sostituito (ex permultis, Sez. U - , Sentenza n. 30526 del 26/11/2018, Rv. 651812 - 01; Sez. U, Sentenza n. 20590 del09/09/2013, Rv. 627420 - 01). 1.2. Tanto meno potrebbe costituire “violazione del limite esterno alla giurisdizione” la contrarietà della sentenza a norme comunitarie: anche la violazione di esse infatti costituisce pur sempre un errore di diritto, e non una questione di giurisdizione (ex multis, Sez. U, Sentenza n. 2403 del 04/02/2014, Rv. 629620 - 01, nella cui motivazione si legge che “nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato, il controllo del rispetto del limite esterno della giurisdizione che la Costituzione affida alla Corte di cassazione non include la funzione di finale verifica della conformità di quelle decisioni al diritto dell'Unione europea”; nello stesso senso, Sez. U, Sentenza n. 14042 del 08/07/2016, Rv. 640438 - 01; Sez. U - , Sentenza n. 30301 del 18/12/2017, Rv. 646625 - 02; Sez. U - , Ordinanza n. 24107 del 30/10/2020, Rv. 659290 -01). 1.3. La violazione delle norme di diritto comunitario da parte del giudice amministrativo di ultima istanza può ricevere tutela, in ossequio al principio di effettività del diritto dell’Unione, non attraverso l’impugnazione della relativa decisione, ma attraverso lo strumento del risarcimento del danno, secondo quanto stabilito da Corte giust. giustizia, 30 settembre 2003, in causa C-224/01, Köbler c. Austria ; e Corte giust., 13 giugno 2006, in causa C - 173/03, Traghetti del Mediterraneoc. Italia. 1.4. Va del pari rigettata l’istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267 TUE. La questione che la ricorrente chiede sia sottoposta alla Corte di Lussemburgo (e che può così riassumersi: “se sia conforme a diritto dell’unione la regola processuale di diritto nazionale che non consente di impugnare per cassazione la sentenza del Consiglio di Stato viziate da violazioni del diritto comunitario”)è stata infatti già esaminata da Corte giust. 21.12.2021 in causa C-497/20, [OSCURATO:PERSONA], la quale ha stabilito che: a) spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro stabilire le modalità processuali con cui assicurare ai singoli, nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione, il rispetto del loro diritto a una tutela giurisdizionale effettiva (§ 58); b) il diritto dell’Unione non osta a che gli Stati membri limitino o subordinino a condizioni i motivi che possono essere dedotti nei procedimenti per cassazione, purché siano rispettati i principi di effettività e di equivalenza (§ 59); c) la circostanza che il giudice amministrativo di ultima istanza erri nell’applicazione o nell’interpretazione del diritto comunitario non impone allo Stato membro “di prevedere, per rimediare alla violazione di tale diritto a un ricorso effettivo, la possibilità di impugnare, dinanzi all’organo giurisdizionale supremo, tali decisioni di irricevibilità adottate dal supremo giudice amministrativo, qualora il diritto nazionale di detto Stato non preveda un siffatto mezzo di impugnazione” (§ 78); d) nel caso in cui il giudice amministrativo di ultima istanza violi il diritto dell’Unione, l’unico rimedio “consiste nell’obbligo, per ogni giudice amministrativo dello Stato membro interessato, compreso lo stesso supremo giudice amministrativo, di disapplicare tale giurisprudenza non conforme al diritto dell’Unione e, in caso di inosservanza di un tale obbligo, nella possibilità per la Commissione europea di proporre un ricorso per inadempimento contro tale Stato membro” (§ 79); e) i singoli che siano stati eventualmente lesi dalla violazione del loro diritto a un ricorso effettivo a causa di una decisione di un organo giurisdizionale di ultimo grado, possono inoltre far valere la responsabilità di tale Stato membro, ove ricorrano i presupposti stabiliti dalle sentenze Köbler e T raghetti del Mediterraneo, sopra ricordate (§ 80). 2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore della Provincia di Bolzano delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore del Comune di Cortaccia delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società
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