CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 00496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. Milano il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2016 della Corte di appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 24 ottobre 2016, la Corte d'appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge in ordine ai reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. 2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, la violazione della legge penale per non essere stata dichiarata la prescrizione dei reati, posto che l'unica fattura per la quale i reati erano stati ritenuti risultava emessa il 30 luglio 2007. In particolare - si sostiene - al momento della pronuncia della sentenza impugnata era decorso il termine massimo di prescrizione di 7 anni e mezzo, anche considerando la recidiva specifica ed infraquinquennale. 3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. All'epoca della commissione dei contestati reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000, limitatamente all'unica fattura per operazioni inesistenti rispetto alla quale è stata riconosciuta la responsabilità penale - vale a dire, rispettivamente: il 30 luglio 2007, data di emissione della fattura; il 26 settembre 2008, data di presentazione della dichiarazione IVA nella quale la medesima era stata indicata - i reati erano puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. Ai sensi della identica previsione contenuta al terzo comma delle citate disposizioni incriminatrici, la pena era tuttavia da sei mesi a due anni nel caso in cui l'importo non rispondente al vero indicato in fattura per operazioni inesistenti fosse inferiore a euro 154.937,09 e la pena nel caso di specie inflitta è stata comminata tenendo conto di tale più favorevole forbice edittale poiché l'importo della fattura in questione era di euro 40.020. 3.2. Nella giurisprudenza di questa Corte è controverso se l'ultimo comma delle richiamate disposizioni integrasse fattispecie autonome di reato (in questo senso, Sez. 3, n. 3163 del 22/11/2019, dep. 2020, Bruschi, Rv. 278251; Sez. 3, n. 23064 del 06/03/2008, Palamà e a., Rv. 239919), ovvero mere circostanze attenuanti (così, Sez. 3, n. 53905 del 01/06/2016, Bencini, Rv. 268775; Sez. 3, n. 5720 del 07/01/2016, Scarfato, Rv. 265948; Sez. 3, n. 20529 del 20/04/2011, Romiti, Rv. 250339), ciò che ovviamente incide sull'individuazione del termine di prescrizione nel caso in cui si debba tenere conto anche dell'aumento connesso ad eventuali circostanze aggravanti ad effetto speciale. Il ricorso non affronta in alcun modo la cennata questione di diritto e, nell'indicare i termini di prescrizione nella specie ritenuti applicabili, si colloca nella prima delle delineate prospettive ermeneutiche. Pur muovendosi in quest'ottica, tuttavia, la doglianza è manifestamente infondata, poiché la ricorrente non considera la rilevanza sull'interruzione della prescrizione della contestata e ritenuta recidiva specifica infraquinquennale e trascura altresì una sospensione del corso della prescrizione per oltre dieci mesi. 3.3. Ed inYero, pur volendo individuare il termine di prescrizione di cui all'art.157 cod. pen. nella misura, minima per i delitti, di sei anni, considerato l'aumento massimo per gli atti interruttivi, computato nella metà ai sensi dell'art. 161, secondo comma, cod. pen., stante la menzionata recidiva, il termine di prescrizione del più risalente reato di cui al capo B sarebbe di nove anni dalla data di emissione della fattura, vale a dire il 30 luglio 2016. Considerata, inoltre, la sospensione del dibattimento (e la conseguente sospensione del termine di prescrizione) verificatasi in primo grado in conseguenza del rinvio dell'udienza dal 30 maggio 2013 al 17 aprile 2014, disposto a causa dell'adesione del difensore all'astensione proclamata dall'associazione di categoria, nessuno dei reati ascritti era prescritto alla data della pronuncia della sentenza qui impugnata (24 ottobre 2016). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., oltre all'onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle Ammende della somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 4 novembre 20