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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 settembre 2019

Cassazione n. 11507/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8031/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.t.p., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 5365/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda di Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna al ripristino e al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, per violazione distanza tra costruzioni e, del pari disattese l’omologa e contrapposta domanda riconvenzionale.

La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei Tucci e dell’Arcari, condannò i D’Ascanio “alla rimessione pristino del tetto, tramite demolizione e ricostruzione dello stesso senza alcuna variazione volumetrica, rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, nonché alla demolizione di manufatti nn. 3 e 4 di cui alla planimetria dei luoghi”. [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascanio ricorrono avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria.

La controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria.

Ritenuto che il vaglio delle questioni poste con il primo e il secondo motivo implicano apprezzamenti nomofilattici; che, pertanto, è opportuno rimettere alla pubblica udienza la causa; P.Q.M rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8031/2020 R.G. proposto da: D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 294, presso lo [OSCURATO:PERSONA] s.t.p., rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; –controricorrenti – avverso la sentenza n. 5365/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 04/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/02/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rigettò la domanda di Giuseppina e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] volta alla condanna al ripristino e al risarcimento dei danni nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, per violazione distanza tra costruzioni e, del pari disattese l’omologa e contrapposta domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Roma, in parziale accoglimento dell’impugnazione dei Tucci e dell’Arcari, condannò i D’Ascanio “alla rimessione pristino del tetto, tramite demolizione e ricostruzione dello stesso senza alcuna variazione volumetrica, rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio, nonché alla demolizione di manufatti nn. 3 e 4 di cui alla planimetria dei luoghi”. [OSCURATO:PERSONA]Ascanio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Ascanio ricorrono avverso la decisione d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. La controparte resiste con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria. Ritenuto che il vaglio delle questioni poste con il primo e il secondo motivo implicano apprezzamenti nomofilattici; che, pertanto, è opportuno rimettere alla pubblica udienza la causa; P.Q.M rimette la trattazione della causa alla pubblica udienza. Così d
Sentenza Cassazione n. 11507/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris