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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 settembre 2026

Cassazione n. 25152/2026

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izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1699/2025depositata il 23/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 8218/2026Numero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 25152/2026Data pubblicazione 09/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;Rilevato che, agli atti soltanto del presente giudizio, è versata delibera diammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato;Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente,che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente nonammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore dellaparte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore delloStato»;Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazionediscrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favoredello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536,entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione cosìliquidate sia eseguito a favore dello Stato.Così deciso in Roma, addì 08/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
izzo PEC del propriodifensore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC delproprio difensore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 1699/2025depositata il 23/12/2025;Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti in data 23/07/2026;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta (al quale, per la natura dellacontroversia, non si applica la sospensione feriale) senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Numero registro generale 8218/2026Numero sezionale 508/2026Numero di raccolta generale 25152/2026Data pubblicazione 09/09/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, da liquidarsi come in dispositivo;Rilevato che, agli atti soltanto del presente giudizio, è versata delibera diammissione della controricorrente al patrocinio a spese dello Stato;Rilevato che l'art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede, testualmente,che «il provvedimento che pone a carico della parte soccombente nonammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore dellaparte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore delloStato»;Reputato che il giudice, dunque, senza margini di valutazionediscrezionale, è tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favoredello Stato, quale effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamentodelle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio aspese dello Stato (Cass. 24/01/2011, n. 1639; 05/02/2014, n. 2536,entrambe non massimate; Cass. 12/06/2019, n. 15817); P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 edagli accessori di legge.Dispone che il pagamento delle spese del giudizio di cassazione cosìliquidate sia eseguito a favore dello Stato.Così deciso in Roma, addì 08/09/2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA]