Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38963/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo una breve discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 29/4/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 19/6/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2.

L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione.

Osserva, in particolare, la difesa che nel caso di specie i fatti devono essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., in assenza della prova del dolo della ricettazione, anche in considerazione della buona qualità della merce; che al più può ipotizzarsi in capo all'Arcidiacono il mero sospetto sulla falsità della merce della quale è stato trovato in possesso; che il dolo non può essere recuperato sulla scorta dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

E), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oggetto di uno specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità.

Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01).

Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile Tictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 2 \Th del 10/07/2007, Rv. 237652).

Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d.

"doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado.

Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze.

Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno ritenuto il dolo della ricettazione da plurimi elementi: innanzitutto, dalle modalità di rinvenimento (le borse e gli altri accessori erano privi dei packaging originale e mancanti delle carte magnetiche identificative, che avrebbero dovuto esser custodite all'interno di ogni singolo oggetto), dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che non ha fornito indicazioni in ordine all'identità del soggetto da cui aveva acquistato la merce ed in ordine al prezzo di acquisto, dalla circostanza per cui dalla vendita delle borse e degli accessori sequestrati ha affermato avrebbe tratto il necessario per sopravvivere, dato questo incompatibile con l'acquisto di merce originale ed in quella quantità, che ha costi elevati, dai precedenti penali specifici, che danno conto della dimestichezza dell'Arcidiacono con siffatte condotte criminose.

In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di cui all'art. 648 cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art. 712 cod. pen., dichiarando di non condividerlo.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01).

Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale.

Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Rileva, invero, il Collegio che il corrispondente motivo di appello era inammissibile ab origine nei termini che seguono, ciò che comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione.

In proposito, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva già valutato il valore esiguo dei beni per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art.648 cod. pen., ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01).

Dalla manifesta infondatezza del motivo proposto innanzi alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione quel motivo di appello ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.3 Il secondo motivo di ricorso coglie, invece, nel segno nella parte in cui censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte di uno specifico motivo di appello.

Nell'impugnato provvedimento, invero, non si rinviene nemmeno una traccia di motivazione sul punto, nonostante la Corte territoriale fosse stata specificamente investita della questione.

Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio a diversa sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.

Dichiara inammissibile nel resto il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2021 della CORTE di APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], che, dopo una breve discussione, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 29/4/2021, in riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Arezzo in data 19/6/2014, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione e rideterminava la pena per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen. e mancanza e contraddittorietà della motivazione. Osserva, in particolare, la difesa che nel caso di specie i fatti devono essere sussunti nella fattispecie di cui all'art. 712 cod. pen., in assenza della prova del dolo della ricettazione, anche in considerazione della buona qualità della merce; che al più può ipotizzarsi in capo all'Arcidiacono il mero sospetto sulla falsità della merce della quale è stato trovato in possesso; che il dolo non può essere recuperato sulla scorta dei precedenti penali da cui l'imputato è gravato. 2.1 Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. E), cod. proc. pen., in relazione alla omessa motivazione in ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alla circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., oggetto di uno specifico motivo di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1 Il primo motivo è inammissibile, perché non consentito dalla legge, atteso che - a fronte di una motivazione esente da profili di illogicità o di contraddittorietà - si limita a proporre mere doglianze di fatto, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità. Deve, inoltre, esser preliminarmente evidenziato che la sentenza di appello oggetto di ricorso in relazione al reato di ricettazione costituisce una c.d. doppia conforme della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 2, n. 6560 del 8/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). Va, altresì, evidenziato che la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di legittimità di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali possa essere dedotta sotto lo stigma del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile Tictu °culli, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 - 01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099 - 01; Sez. 4, n. 35683 2 \Th del 10/07/2007, Rv. 237652). Questa Corte, infatti, con orientamento (Sez. 2, n. 5336 del 9/1/2018 Rv. 272018; Sez. 6, n. 19710 del 3/2/2009, Rv. 243636) che il Collegio condivide e ribadisce, ritiene che, in presenza della c.d. "doppia conforme", ovvero di una doppia pronuncia di eguale segno (nel caso di specie, riguardante l'affermazione di responsabilità), il vizio di travisamento della prova possa essere rilevato in sede di legittimità solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti (con specifica deduzione) che l'argomento probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado. Tanto premesso, rileva il Collegio come nel caso in esame non si versi in ipotesi di travisamento della prova nei termini sopra specificati e che, peraltro, le risposte ai motivi di ricorso si rinvengano in entrambe le sentenze. Dalla lettura congiunta dei due provvedimenti, invero, risulta che i giudici di merito hanno ritenuto il dolo della ricettazione da plurimi elementi: innanzitutto, dalle modalità di rinvenimento (le borse e gli altri accessori erano privi dei packaging originale e mancanti delle carte magnetiche identificative, che avrebbero dovuto esser custodite all'interno di ogni singolo oggetto), dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, che non ha fornito indicazioni in ordine all'identità del soggetto da cui aveva acquistato la merce ed in ordine al prezzo di acquisto, dalla circostanza per cui dalla vendita delle borse e degli accessori sequestrati ha affermato avrebbe tratto il necessario per sopravvivere, dato questo incompatibile con l'acquisto di merce originale ed in quella quantità, che ha costi elevati, dai precedenti penali specifici, che danno conto della dimestichezza dell'Arcidiacono con siffatte condotte criminose. In conclusione, la difesa - più che del travisamento della prova - si duole del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito, che in modo congruo ed esaustivo hanno ritenuto che nel caso di specie debba configurarsi il reato di cui all'art. 648 cod. pen. piuttosto che quello di cui all'art. 712 cod. pen., dichiarando di non condividerlo. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto cura di precisare che nel giudizio di cassazione sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01; Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, Filizzola, Rv. 280601 - 01; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 01). Peraltro, il motivo è inammissibile anche perché aspecifico, atteso che è reiterativo di medesime doglianze inerenti all'interpretazione del materiale probatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale. Come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sezione 6, n. 23014 del 29/4/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sezione 3, n. 50750 del 15/6/2016, Dantese, Rv. 268385 - 01; Sezione 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sezione 4, n. 34270 del 3/7/2007, [OSCURATO:PERSONA]. 236945 - 01). 1.2 Inammissibile è anche il secondo motivo di ricorso con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Rileva, invero, il Collegio che il corrispondente motivo di appello era inammissibile ab origine nei termini che seguono, ciò che comporta l'inammissibilità del motivo di ricorso per cassazione. In proposito, va evidenziato che il giudice di prime cure aveva già valutato il valore esiguo dei beni per ricondurre la fattispecie concreta nell'ipotesi attenuata prevista dall'art.648 cod. pen., ragion per cui tale aspetto non può essere nuovamente valutato ai fini della applicabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che, in tema di ricettazione, la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità è compatibile con la forma attenuata del delitto nel solo caso in cui la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto (da ultimo, Sezione 7, ord. n. 19744 del 26/1/2016, Sabani, Rv. 266673 - 01). Dalla manifesta infondatezza del motivo proposto innanzi alla Corte territoriale discende l'inammissibilità per carenza di interesse del ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione quel motivo di appello ab origine inammissibile, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sezione 3, n. 46588 del 3/10/2019, Bercigli, Rv. 277281 - 01; Sezione 2, n. 35949 del 20/6/2019, Liberti, Rv. 276745 - 01; Sezione 6, n. 47722 del 6/10/2015, Arcone, Rv. 265878 - 01; Sezione 2, n. 10173 del 16/12/2014, Bianchetti, Rv. 263157 - 01). 1.3 Il secondo motivo di ricorso coglie, invece, nel segno nella parte in cui censura l'omessa motivazione in ordine alla richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, pur a fronte di uno specifico motivo di appello. Nell'impugnato provvedimento, invero, non si rinviene nemmeno una traccia di motivazione sul punto, nonostante la Corte territoriale fosse stata specificamente investita della questione. Si impone, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al profilo relativo al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con rinvio a diversa sezione della Corte di appello per un nuovo giudizio sul punto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile nel resto il
Sentenza Cassazione n. 38963/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris