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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 30674/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1957 avverso l'ordinanza resa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Imperia, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 7 agosto 2022 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Imperia, con cui era stato disposto il sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato nei confronti del Ricotta, nella veste di indagato per i reati di cui agli articoli 416 e 640 codice penale, ha annullato il sequestro con esclusivo riguardo ad alcuni oggetti indicati nel verbale, ordinandone la restituzione, e ha rigettato l'istanza di riesame con riferimento agli strumenti da gioco, ai telefoni cellulari, alla documentazione bancaria e al denaro in sequestro.

Si contesta al Ricotta di avere preso parte ad un sodalizio dedito a condotte truffaldine ai danni del casinò di Sanremo, che consisterebbero sostanzialmente nell'utilizzare mazzi di carte manomessi con la complicità di un croupier al fine di conseguire vincite illecite al tavolo da gioco. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa o apparente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione della condotta ipotizzata dalla pubblica accusa a carico dell'indicato, al nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato oggetto di provvisoria contestazione, nonché alla finalità probatoria perseguita con l'applicazione del vincolo reale.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge l'adeguata ed esaustiva motivazione resa dal tribunale sia in ordine alla prospettazione accusatoria a carico dell'imputato, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro probatorio, nei limiti confermati dal tribunale, e l'ipotesi criminosa da accertare.

Sotto il primo profilo il tribunale a pagina due della motivazione ha esposto gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria, costituiti dagli accertati contatti tra i soggetti appartenenti al gruppo di giocatori segnalati dal casinò per alcuni comportamenti sospetti e l'odierno ricorrente;emersi dai tabulati telefonici e dai servizi di osservazione posti in essere dalla Polizia e dalla accertata manomissione dei mazzi di carte utilizzati per consumare la frode.

Non va peraltro trascurato che il tribunale ha parzialmente accolto l'istanza di riesame formulata dal ricorrente, proprio in ragione della assenza del vincolo di pertinenzialità tra alcuni oggetti indicati nel verbale di sequestro e l'ipotesi accusatoria, mentre ha motivatamente evidenziato la sussistenza di un possibile vincolo di strumentalità tra gli altri beni posti in sequestro all'esito della perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato e il reato per cui si sta indagando e la qualità del denaro, ritenuto profitto della truffa in contestazione.

Le censure difensive in ordine al nesso di pertinenzialità sono del tutto generiche e si limitano a rilevare assenza di motivazione in merito al denaro rinvenuto, sostenendo che l'affermazione del tribunale è smentita dal fatto che la frode ipotizzata si colloca sotto il profilo temporale in una data successiva al provvedimento di allontanamento dell'indagato dal casinò.

Trattasi di censura non consentita poiché deduce un vizio di motivazione che non può essere sollevato con il ricorso avverso misure cautelari reali.

La censura è poi manifestamente infondata poiché sembra trascurare che si contesta all'indagato il reato di associazione a delinquere e quindi la sua partecipazione, in forma concorsuale, a condotte fraudolente che possono essere state poste in essere materialmente anche dai coimputati.

Né può ritenersi come lamentato dal ricorrente che in questo caso il sequestro probatorio abbia finalità tendenzialmente esplorative, poiché il sequestro probatorio è uno strumento di ricerca di elementi a sostegno di quella specifica prospettazione accusatoria e la statuizione del tribunale risulta pienamente rispettosa di tale criterio. 4.In forza di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] niela Borsellino DEPOS

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26 giugno 1957 avverso l'ordinanza resa il 15 settembre 2022 dal Tribunale di Imperia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il provvedimento impugnato il Tribunale di Imperia, accogliendo parzialmente l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto emesso il 7 agosto 2022 dal pubblico ministero presso il Tribunale di Imperia, con cui era stato disposto il sequestro probatorio di cose costituenti corpo del reato o pertinenti al reato nei confronti del Ricotta, nella veste di indagato per i reati di cui agli articoli 416 e 640 codice penale, ha annullato il sequestro con esclusivo riguardo ad alcuni oggetti indicati nel verbale, ordinandone la restituzione, e ha rigettato l'istanza di riesame con riferimento agli strumenti da gioco, ai telefoni cellulari, alla documentazione bancaria e al denaro in sequestro. Si contesta al Ricotta di avere preso parte ad un sodalizio dedito a condotte truffaldine ai danni del casinò di Sanremo, che consisterebbero sostanzialmente nell'utilizzare mazzi di carte manomessi con la complicità di un croupier al fine di conseguire vincite illecite al tavolo da gioco. 2.Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il difensore di fiducia deducendo: 2.1 Violazione di legge per omessa o apparente motivazione del provvedimento impugnato in ordine alla individuazione della condotta ipotizzata dalla pubblica accusa a carico dell'indicato, al nesso di pertinenzialità tra i beni sequestrati e il reato oggetto di provvisoria contestazione, nonché alla finalità probatoria perseguita con l'applicazione del vincolo reale. 3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato in quanto dalla lettura del provvedimento impugnato emerge l'adeguata ed esaustiva motivazione resa dal tribunale sia in ordine alla prospettazione accusatoria a carico dell'imputato, sia in ordine al nesso di pertinenzialità tra i beni oggetto del sequestro probatorio, nei limiti confermati dal tribunale, e l'ipotesi criminosa da accertare. Sotto il primo profilo il tribunale a pagina due della motivazione ha esposto gli elementi a sostegno della prospettazione accusatoria, costituiti dagli accertati contatti tra i soggetti appartenenti al gruppo di giocatori segnalati dal casinò per alcuni comportamenti sospetti e l'odierno ricorrente;emersi dai tabulati telefonici e dai servizi di osservazione posti in essere dalla Polizia e dalla accertata manomissione dei mazzi di carte utilizzati per consumare la frode. Non va peraltro trascurato che il tribunale ha parzialmente accolto l'istanza di riesame formulata dal ricorrente, proprio in ragione della assenza del vincolo di pertinenzialità tra alcuni oggetti indicati nel verbale di sequestro e l'ipotesi accusatoria, mentre ha motivatamente evidenziato la sussistenza di un possibile vincolo di strumentalità tra gli altri beni posti in sequestro all'esito della perquisizione domiciliare nei confronti dell'imputato e il reato per cui si sta indagando e la qualità del denaro, ritenuto profitto della truffa in contestazione. Le censure difensive in ordine al nesso di pertinenzialità sono del tutto generiche e si limitano a rilevare assenza di motivazione in merito al denaro rinvenuto, sostenendo che l'affermazione del tribunale è smentita dal fatto che la frode ipotizzata si colloca sotto il profilo temporale in una data successiva al provvedimento di allontanamento dell'indagato dal casinò. Trattasi di censura non consentita poiché deduce un vizio di motivazione che non può essere sollevato con il ricorso avverso misure cautelari reali. La censura è poi manifestamente infondata poiché sembra trascurare che si contesta all'indagato il reato di associazione a delinquere e quindi la sua partecipazione, in forma concorsuale, a condotte fraudolente che possono essere state poste in essere materialmente anche dai coimputati. Né può ritenersi come lamentato dal ricorrente che in questo caso il sequestro probatorio abbia finalità tendenzialmente esplorative, poiché il sequestro probatorio è uno strumento di ricerca di elementi a sostegno di quella specifica prospettazione accusatoria e la statuizione del tribunale risulta pienamente rispettosa di tale criterio. 4.In forza di queste considerazioni si impone la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] niela Borsellino DEPOS
Decreto Cassazione n. 30674/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris