CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 30352/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lettefts~ le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 9 febbraio 2024 la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Parma dell'8 novembre 2021 - di cui ha ordinato l'esecuzione - con cui l'imputato era stato condannato alla pena di anni uno, mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui agli artt. 81, comma 1, 589-bis, primo e ultimo comma, e 590-bis cod. pen., altresì venendo applicata nei suoi confronti la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per anni tre. Avverso tale decisione aveva proposto appello il Pavlov, deducendo, nel proprio atto, tre distinti motivi di impugnazione, con cui aveva rispettivamente eccepito: errata valutazione del compendio probatorio e insussistenza dei delitti di cui agli artt. 589-bis e 590-bis cod. pen., per difetto sia dell'elemento oggettivo che di quello soggettivo; erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed elevata quantificazione della pena base applicata; eccessiva durata del termine di sospensione della patente di guida. 2. Avverso la decisione di inammissibilità dell'appello ha proposto ricorso per cassazione Pavlov . Costei, a mezzo del suo difensore, deducendo, con -un unico motivo, inosservanza o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art. 591, comma 1, lett. c)iin relazione all'art. 581 cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe errato • nell'affermare che costui non avrebbe adempiuto all'obbligo di esporre in forma specifica i motivi posti a fondamento del proprio atto di appello, soprattutto per difetto del requisito della specificità estrinseca. In termini opposti, invece, l'atto di appello risulterebbe connotato dalla specificità richiesta dalla norma dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen., anche alla stregua dei dettami interpretativi resi dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 8825 del 2017. Con il primo motivo, infatti, l'appellante avrebbe specificamente preso posizione su ogni singolo aspetto di merito considerato da parte del giudice di primo grado - come, ad esempio: la velocità tenuta dall'autoarticolato guidato A t/A Th dal Pavlov; le ragioni del cambio di direzione esso; l'insussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e la verificazione dell'evento letale; la mancanza di certezza della verificazione del contatto tra l'autoarticolato e l'autovettura Audi A8; i motivi legittimanti la richiesta di una rinnovazione istruttoria, con ammissione di una perizia volta a dirimere i contrasti esistenti tra le consulenze tecniche di parte -, suggerendo alla Corte di appello una ricostruzione alternativa della dinamica del sinistro, con congrua indicazione dei vari elementi fattuali e giuridici di supporto. Analitiche e diffuse sarebbero, poi, le ragioni per cui il Pavlov, con il proprio secondo motivo di appello, aveva richiesto la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l'adozione di un trattamento sanzionatorio più mite, motivando ciò in virtù della valorizzazione di plurimi aspetti, ulteriori rispetto alla sola considerazione della condotta da lui serbata dopo l'incidente - come, invece, ritenuto dalla Corte di merito nell'ordinanza dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello -. Ben argomentata, infine, sarebbe anche la doglianza con cui il Pavlov, nel suo terzo motivo di appello, aveva richiesto la riduzione del termine di durata della sospensione della patente di guida. In tal maniera, quindi, la Corte territoriale avrebbe finito per adottare una motivazione che, più che criticare il difetto di specificità dell'atto di appello, si sarebbe solo illogicamente soffermata sui motivi di impugnazione dedotti, per evidenziarne la relativa irrilevanza e infondatezza, così confondendo i piani valutativi e l'ordine logico delle operazioni cognitive da svolgersi. 3. Il Procuratore generale- ha rassegnato cOnclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarata_ inammissibile. 4. Il difensore ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è fondato, dovendo trovare accoglimento il motivo di censura dedotto dal Pavlov. 2. Ed infatti, la decisione con cui la Corte territoriale ha dichiarato l'inammissibilità dell'atto di appello proposto dall'imputato non fa buon governo dei principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità afferenti al requisito della specificità dei motivi di appello, come oggi normativamente richiesti dalla novella dell'art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen. Assume soprattutto rilievo la decisione con cui le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come, già nella vigenza del precedente testo dell'art. 581 cod. proc. pen., l'appello, al pari del ricorso per cassazione, fosse inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultassero esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (così, espressamente, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822-01; cfr. anche, in conformità, Sez. 2, n. 51531 del 19/11/2019, Greco, Rv. 277811-01). [OSCURATO:PERSONA] ha, in particolare, delineato una netta distinzione tra la "genericità intrinseca", attinente a motivi di gravame fondati su considerazioni generiche o astratte, o comunque non pertinenti al caso concreto, e la "genericità estrinseca", riguardante la mancanza di correlazione tra le doglianze formulate e le ragioni di fatto o di diritto poste a base della sentenza impugnata. Le Sezioni Unite hanno, quindi, indicato la linea interpretativa da adottarsi nella valutazione dell'ammissibilità dell'appello, sotto il profilo della specificità dei motivi, rilevando che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., la necessità della specificità ("estrinseca") dei motivi di appello, nonché la ratio stessa delle preclusioni previste dalle suddette disposizioni, trova fondamento nella considerazione che i motivi non possono essere diretti all'introduzione di un nuovo giudizio, del tutto sganciato da quello di primo grado, ma devono, al contrario, essere volti ad attivare uno strumento di controllo, su specifici punti e per specifiche ragjoni,-délla_deCigionejmiggiaa. . - - L'impugnazione, cioè, deve esplicarsi attraverso una critica specifica, mirata e necessariamente puntuale della decisione gravata, da cui deve trarre il sostrato argomentativo della domanda di una decisione corretta in diritto ed in fatto. La specificità dei motivi di appello deve, pertanto, atteggiarsi quale - critica alla sentenza di primo grado, capace di confutare le argomentazioni del primo decidente, prendendo posizione rispetto ad esse, sì da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare l'area della cognizione a lui devoluta e di esercitare i propri poteri di sindacato. Solo attraverso tale connotazione della "specificità" dei motivi di appello, peraltro, il giudice di secondo grado può dirsi efficacemente investito dei poteri decisori di cui all'art. 597, comma 2, lett. b), cod. proc. pen., nonché legittimato a verificare tutte le risultanze processuali, senza essere vincolato alle alternative decisorie prospettate nei motivi di appello; con la precisazione, tuttavia, che, essendo quello di appello un giudizio di merito di secondo grado, non è precluso sottoporre al vaglio del giudice di appello gli stessi argomenti in punto di ricostruzione dei fatti e di valutazione della prova già rappresentati nel giudizio di primo grado, non rilevando che su di essi il primo decidente si sia già pronunciato, sempre che, però, le censure mosse al riguardo contengano una confutazione delle argomentazioni utilizzate dal primo giudice. Giova, peraltro, sottolineare che il rispetto del requisito della specificità dei motivi non implica che le censure svolte debbano diffondersi in analitiche e particolareggiate disquisizioni sulle ragioni dell'invocata riforma, essendo sufficiente l'identificabilità, con accettabile precisione, dei punti cui si riferiscono le doglianze e delle ragioni essenziali per le quali viene contestato l'iter logico- giuridico esperito dal primo giudice (cfr. Sez. 3, n. 12727 del 21/02/2019, Rv. 275841-01). 3. E' stato precisato, inoltre, che il sindacato sull'ammissibilità dell'appello, condotto ai sensi degli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., non può ricomprendere - a .differenza di quanto avviene per il ricorso per cassazione, stante il disposto della norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. - la valutazione della manifesta infondatezza dei motivi di appello. Tale ultima, infatti, non è menzionata da tali disposizioni quale causa di inammissibilità dell'impugnazione, per cui il giudice di secondo grado non può dichiarare l'inammissibilità dell'appello, ex art. 591 cod. proc. pen., in presenza di motivi caratterizzati da specificità intrinseca ed estrinseca, ancorché questi ultimi appaiano manifestamente infondati: - Sono, -quindi, censurabili quelle pronunce che, considerati i motivi di gravame come manifestamente infondati, affermano, surrettiziamente, l'assenza del requisito della specificità, dichiarando, di conseguenza, l'inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi, seppur in difetto di quest'ultima. Il requisito della specificità dei motivi implica, infatti, l'instaurazione di un confronto dialettico con l'apparato argomentativo a fondamento della sentenza impugnata, ma prescinde dall'intrinseco spessore delle doglianze proposte: connotato che si colloca sul terreno della fondatezza, e quindi della valutazione del merito dell'impugnazione, e non già su quello della specificità e dell'ammissibilità di quest'ultima 4. Da tale ultimo vizio risulta affetta l'ordinanza impugnata, considerato come dal suo esame affiori la specificità dei motivi di appello dedotti dall'imputato, invero desumibile già dallo sforzo argonnentativo profuso dalla Corte di merito per confutarne i ritenuti limiti, dilungandosi in analitiche e articolate considerazioni che sembrano attagliarsi costitutivamente ad un giudizio di infondatezza, e non già di genericità delle doglianze dedotte. Così, a pure titolo esemplificativo, la Corte territoriale ha criticato l'atto di appello, evidenziandone la ritenuta carenza di specificità, per: non aver considerato aspetti tecnici relativi alla dinamica del sinistro evidenziati nella consulenza redatta dal C.T. del P.M. ; non aver tenuto conto della velocità hp, ,r /il __.> r dall'autoarticolato condotto dall'imputato al momento dell'impatto con l'Audi A8 ; non avere adeguatamente valutato elementi di natura tecnica da cui poter evincere la riferibilità eziologica al Pavlov anche dell'impatto avvenuto tra l'[OSCURATO:PERSONA] e l'Audi A8. Trattasi, all'evidenza, di argomenti tecnici e fattuali che, piuttosto che giustificare il giudizio di inammissibilità formulato, intendono più che altro evidenziare l'infondatezza delle doglianze di merito eccepite da parte dell'appellante, posto che la risposta fornita dalla Corte territoriale già di per sé dimostra la sussistenza della correlazione fra le censure mosse e la motivazione impugnata, al punto che quest'ultima non può ritenersi affetta da genericità estrinseca - stante la correlazione con la motivazione della sentenza impu gnata - né da genericità intrinseca - essendo i motivi connotati da specificità argomentativa tale da imporre la risposta della Corte -. 5. Ne deriva, in conclusione, l'annullamento del provvedimento impugnato, con conseguente trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P. Q. Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti a