CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13442/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA;letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato la memoria trasmessa nell'interesse dei due ricorrenti e lo scritto personale depositato dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] tramite il suo difensore; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto i primi tre motivi, prospettati in entrambe le impugnazioni in termini sostanzialmente sovrapponibili, diretti a mettere in crisi la ritenuta configurabilità e la responsabilità dei due ricorrenti, anche sul versante soggettivo, per il reato ex art 388 cp lo ascritto in concorso oltre a riposare su una alternativa e non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, si risolvono comunque in profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche; il quarto motivo, diretto a contrastare la condanna del solo [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento del danno patrimoniale arrecato in conseguenza della condotta illecita riscontrata, condanna resa in appello accogliendo il gravame della parte civile, è manifestamente infondato perché la sentenza impugnata, senza incorrere in violazioni di legge, anche in parte qua appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità dei ricorsi conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili P.Q.M