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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2020

ECLI:EU:C:2020:758
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CC0649

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 30 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑649/19 [OSCURATO:PERSONA] prokuratura Procedimento penale contro

[OSCURATO:PERSONA]

[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 3 a 7 – Comunicazione dei diritti per iscritto al momento dell’arresto – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Ricorso avverso la decisione di emissione di un mandato d’arresto europeo – Validità della decisione quadro 2002/584/GAI – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6, 47 e 48»

I. Introduzione

1. A partire dal 2010 il legislatore dell’Unione europea ha adottato un certo numero di direttive destinate a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e aventi principalmente ad oggetto il rafforzamento dei diritti degli interessati nell’ambito dei procedimenti penali.

2. La prima questione sollevata dal giudice del rinvio è relativa alla portata, ratione personae, di un siffatto rafforzamento, per quanto concerne più specificamente il riconoscimento in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo di vari diritti processuali previsti dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 2 ).

Associando il beneficio di tali diritti all’esercizio di un ricorso effettivo contro la decisione di emissione di un siffatto mandato, detto giudice s’interroga riguardo alla validità stessa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ) con riferimento agli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione.

3. La presente causa fornisce quindi alla Corte l’occasione per precisare l’articolazione tra la direttiva 2012/13 e la decisione quadro 2002/584 nonché i suoi requisiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali applicate al sistema del mandato d’arresto europeo.

II. Contesto normativo A. Direttiva 2012/13

4. Il considerando 39 di tale direttiva è così formulato: «Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro [2002/584].

Per assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato

II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore».

5. L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico.

Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti».

6. L’articolo 3 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità».

7. L’articolo 4 della direttiva 2012/13 così dispone: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto.

A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà.

2. Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale: a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine; b) il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona; c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria.

3. La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

4. La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione.

5. [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile.

Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile.

Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile».

8. L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro [2002/584] nello Stato membro di esecuzione.

2. La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile.

L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione».

9. Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva: «1. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso.

Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate.

3. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato.

4. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento».

10. L’articolo 7 della medesima direttiva così dispone: «1.

Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati.

2. Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria.

Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame.

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale.

5. L’accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito».

B. Decisione quadro 2002/584

11. L’articolo 1 della citata decisione quadro dispone quanto segue: «1.

Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2. [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3. L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

12. L’articolo 8 di detta decisione quadro prevede quanto segue: «1.

Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2; d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione.

Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee».

13. L’articolo 11 della medesima decisione quadro enuncia quanto segue: «1.

Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente.

2. Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione».

14. L’articolo 12 della decisione quadro 2002/854 è così formulato: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione.

In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga».

III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15. [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di IR, accusato di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari.

Durante la fase preliminare del procedimento penale, di cui è stato oggetto e nel corso del quale si è avvalso dei servizi di due avvocati di sua scelta, IR è stato informato soltanto di taluni dei suoi diritti in qualità di imputato.

16. All’avvio della fase giudiziale del procedimento penale nei confronti di IR, il 24 febbraio 2017, quest’ultimo aveva lasciato il proprio domicilio e non è stato possibile rintracciarlo.

I due avvocati che l’avevano rappresentato nel corso della fase preliminare del procedimento penale hanno dichiarato di non rappresentarlo più.

A tal fine, è stato nominato d’ufficio un nuovo avvocato.

17. Con ordinanza del 10 aprile 2017, confermata in appello il 19 aprile 2017, il giudice del rinvio ha adottato nei confronti di IR una misura di custodia cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale.

IR non ha partecipato al procedimento ed è stato difeso dall’avvocato nominato d’ufficio.

18. Il 25 maggio 2017 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di IR che non è stato ancora ritrovato.

L’avvocato nominato d’ufficio per rappresentarlo è stato sostituito da un nuovo avvocato, parimenti nominato d’ufficio.

19. Alla lettura delle sentenze OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( 4 ) e PF (Procuratore generale di Lituania) ( 5 ), nonché delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gavanozov ( 6 ), il giudice del rinvio ha deciso di annullare detto mandato d’arresto, ritenendo di non essere certo della sua conformità al diritto dell’Unione, in quanto esso non garantisce a IR il diritto a un ricorso effettivo, nel senso che quest’ultimo non potrà chiedere, immediatamente dopo il proprio arresto nello Stato membro di esecuzione, l’annullamento del mandato d’arresto nazionale ed europeo.

20. Detto giudice sottolinea di aver bisogno, per poter emanare un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR conforme al diritto dell’Unione, di ricevere precisazioni sul contenuto di detto mandato o sulla possibilità di allegare documenti a quest’ultimo, in modo da garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13.

21. In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, ai sensi della direttiva in parola, non sia chiaro se talune disposizioni, quali l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, possano essere applicati nei confronti di una persona arrestata nel territorio di un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo.

Sarebbe necessario sapere se tale persona possa avvalersi dei diritti previsti dalle citate disposizioni, in aggiunta a quelli espressamente contemplati all’articolo 5 e all’allegato II della direttiva 2012/13.

22. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui occorra ritenere che la persona arrestata nello Stato membro di esecuzione sulla base di un mandato d’arresto europeo debba disporre di tutti i diritti di cui avrebbe beneficiato se fosse stata arrestata nel territorio dello Stato membro emittente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che il contenuto del mandato d’arresto europeo può essere modificato per integrarvi i diritti previsti dalle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13.

23. In terzo luogo, se si dovesse ritenere che le informazioni contenute nel modello della decisione quadro 2002/584 non possano essere integrate, il giudice del rinvio chiede quali sarebbero gli altri mezzi per garantire l’esercizio reale ed effettivo dei diritti di cui IR dispone in forza della direttiva 2012/13, immediatamente dopo essere stato arrestato in un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo.

Ciò potrebbe condurre il giudice del rinvio, che ha emesso il mandato d’arresto europeo, ad inviare a detta persona, dopo essere venuto a conoscenza del suo arresto, la comunicazione dei diritti in caso di arresto, una copia del mandato d’arresto nazionale e delle relative prove, nonché i dati del suo difensore e, su sua richiesta, una copia degli altri documenti del procedimento che la riguardano.

24. In quarto luogo, nell’ipotesi dell’assenza di una soluzione giuridica vincolante che garantisca alla persona arrestata l’esercizio dei diritti di cui dispone in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, il giudice del rinvio s’interroga riguardo alla validità della decisione quadro 2002/584 con riferimento al necessario rispetto dei diritti fondamentali, enunciato al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, e più specificamente dei diritti sanciti agli articoli 6 e 47 della Carta.

25. Ciò premesso, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i diritti dell’imputato a norma dell’articolo 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13] si applichino all’imputato arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo. 2) In caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584], con l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13] e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti. 4) Se la decisione quadro [2002/584] sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo a norma dell’articolo 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13]».

IV. Procedimento dinanzi alla Corte

26. I governi ceco, tedesco, ungherese e austriaco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.

V. Analisi

27. Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte quattro questioni, che si sovrappongono parzialmente e, a mio avviso, possono essere raggruppate in due quesiti.

28. Con la prima questione pregiudiziale, detto giudice chiede, in sostanza, se l’articoli 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, debbano essere interpretati nel senso che i diritti ivi contemplati sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

In caso affermativo, il giudice del rinvio s’interroga sulla possibilità di modificare il contenuto del modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, come determinato all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, includendovi detti diritti o, in alternativa, di inviare alla persona arrestata documenti che l’informino dei suoi diritti in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13.

29. Con la seconda questione pregiudiziale, nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio, in sostanza, interpella la Corte sulla compatibilità della decisione quadro 2002/584 con i requisiti che discendono dal diritto alla libertà previsto all’articolo 6 della Carta e dal diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, nella parte in cui essa non garantisce alla persona arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo e detenuta nello Stato membro di esecuzione il diritto all’informazione enunciato ai summenzionati articoli della direttiva 2012/13, ai fini dell’esercizio effettivo, immediatamente dopo il suo arresto in tale Stato, di un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria emittente diretto all’annullamento del mandato d’arresto nazionale e del mandato d’arresto europeo.

A. Sulla ricevibilità

30. Il governo tedesco ha espresso dubbi in ordine alla ricevibilità delle questioni sollevate, le quali sono simili ad una richiesta di parere legale in assenza di un legame con una controversia pendente, in contrasto con la ratio del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

31. Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire.

Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza.

Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 7 ).

32. Nel caso di specie, dal fascicolo di causa presentato alla Corte non emerge in maniera evidente che la situazione in oggetto corrisponde a una di queste ipotesi.

Infatti, dinanzi al giudice del rinvio è attualmente pendente un procedimento penale in contumacia riguardante IR nel contesto del quale tale giudice aveva adottato nei confronti di quest’ultimo una misura di custodia cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale, e successivamente, il 27 maggio 2017, aveva emesso un mandato d’arresto europeo.

Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame s’inserisce nell’ambito di detto procedimento.

A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa di adire la Corte al fine di adottare, in base alle risposte fornite alle questioni sollevate, un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR, in quanto il mandato inizialmente emesso è stato annullato a causa dei dubbi di detto giudice in ordine alla sua conformità al diritto dell’Unione.

Pertanto, non è possibile sostenere che le questioni proposte non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio né che il problema è di natura ipotetica ( 8 ).

33. Si deve, inoltre, sottolineare che l’emissione di un mandato d’arresto europeo ha quale conseguenza il possibile arresto della persona ricercata e, pertanto, pregiudica la libertà personale di quest’ultima.

Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel caso di una procedura riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia dei diritti fondamentali spetta, in primo luogo, allo Stato membro emittente.

Pertanto, per assicurare la tutela di tali diritti – la quale può indurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione di revoca del mandato d’arresto europeo che ha emesso – occorre che una siffatta autorità disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale per determinare le condizioni di conformità al diritto dell’Unione dell’emissione di un nuovo mandato d’arresto europeo, per quanto attiene specificamente al rispetto dei diritti processuali dell’interessato e, dunque, all’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 9 ).

34. Di conseguenza, a mio avviso, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è ricevibile.

B. Sulla prima questione pregiudiziale

35. Mi sembra necessario sottolineare in via preliminare, come enunciazione di un’evidenza, che la direttiva 2012/13 si applica alle persone destinatarie di un mandato d’arresto europeo, mentre la questione sollevata dal giudice del rinvio è quella della portata di tale applicazione e, più specificamente, del riconoscimento in favore di dette persone dei diritti previsti all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13.

36. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ).

1. Sull’interpretazione contestuale e letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13

37. L’analisi dell’impianto generale della direttiva 2012/13, a mio avviso, è essenziale per determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e risolvere la questione del riconoscimento dei diritti ivi previsti in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo.

38. Si deve constatare, in proposito, che la situazione delle persone summenzionate è richiamata nel preambolo, per la prima e unica volta, soltanto al considerando 39 della direttiva 2012/13, mentre l’insieme dei precedenti considerando è dedicato all’illustrazione delle norme minime da applicare in materia di informazioni dell’«indagato o imputato» nel contesto di procedimenti penali.

La formulazione del considerando 39 conferma la distinzione fra le situazioni effettuata dal legislatore dell’Unione, in quanto si afferma che il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto dovrebbe applicarsi «anche», «mutatis mutandis», alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo.

Tale espressione latina, che è possibile tradurre con «una volta effettuate le modifiche necessarie», è abitualmente utilizzata nell’ambito di un confronto tra situazioni che s’intende presentare come soltanto simili.

39. L’articolo 1 della direttiva 2012/13 è ancora più esplicito in quanto individua in due frasi distinte il duplice oggetto di quest’ultima, ossia la definizione di norme relative al diritto all’informazione di due categorie di individui: le persone indagate e imputate nel contesto di procedimenti penali, da un lato, e le persone soggette al mandato d’arresto europeo, dall’altro.

La terminologia così utilizzata è riprodotta con precisione ai successivi articoli da 2 a 8 e soltanto l’articolo 5 della direttiva in parola, eccettuate dunque le disposizioni prese in considerazione dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, fa esplicito riferimento alla seconda categoria summenzionata.

L’articolo 2 della direttiva 2012/13, dal canto suo, menziona l’applicabilità ratione materiae di quest’ultima unicamente sotto il profilo della determinazione della nozione di procedimento penale, adottando, nel caso di specie, un significato ampio, dai primi sospetti fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza dell’interessato.

Tale definizione dimostra ancora la singolarità e in un certo qual modo il carattere accessorio delle disposizioni relative alle persone destinatarie di un mandato d’arresto europeo contenute all’articolo 5 della direttiva 2012/13.

40. Per quanto riguarda più specificamente la portata dei diritti previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13, occorre procedere a una lettura in combinato disposto delle citate disposizioni che includa l’articolo 3 di tale direttiva, tenuto conto degli espliciti rinvii ivi effettuati all’uno o all’altro di detti testi normativi.

41. L’articolo 4 della direttiva 2012/13 pone a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di fornire alle persone indagate e imputate, che siano arrestate o detenute, una comunicazione scritta contenente informazioni relative, da un lato, ai diritti processuali contemplati all’articolo 3 di tale direttiva, fra cui quello di essere informato dell’accusa, precisato all’articolo 6 del medesimo atto, e, dall’altro, a quattro diritti aggiuntivi menzionati all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, fra cui quello dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine, specificato all’articolo 7 di quest’ultima.

Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 prevede che tale comunicazione dei diritti contenga anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria.

42. Come precisato dal considerando 22 della direttiva 2012/13 e previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, di quest’ultima, per assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’elaborazione di tale comunicazione dei diritti, nell’allegato I della medesima direttiva è previsto un modello indicativo, il quale include otto rubriche aventi ad oggetto: A. l’assistenza di un avvocato, il diritto all’assistenza legale; B. l’informazione in merito all’accusa mossa contro la persona interessata; C. l’interpretazione e la traduzione; D. la facoltà di non rispondere; E. l’accesso ai documenti; F. il diritto di informare un terzo sull’arresto o sulla detenzione/il diritto di informare il consolato o l’ambasciata della persona interessata; G. l’assistenza medica d’urgenza; H. il periodo di privazione della libertà.

Ne risulta che le rubriche B, E e H corrispondono ai diritti previsti, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo, 3 della direttiva 2012/13.

43. L’articolo 5 della direttiva 2012/13, in combinato disposto con il considerando 39 di quest’ultima, stabilisce che chiunque sia arrestato ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve altresì ricevere un’«idonea» comunicazione scritta dei diritti e rinvia al modello indicativo contenuto nell’allegato II di tale direttiva, il cui contenuto differisce da quello riprodotto all’allegato

I. Infatti, il modello indicativo dell’allegato II non include rubriche relative ai diritti previsti all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo, 3 della direttiva 2012/13, i quali dunque non si applicano alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 11 ).

44. Come correttamente rilevato dal governo ceco nelle sue osservazioni, nessuna disposizione della direttiva 2012/13 prevede né lascia intendere che le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo debbano ricevere una comunicazione scritta che cumuli le informazioni contenute nei due modelli indicativi di cui agli allegati I e II di tale direttiva.

Al contrario, il considerando 39 della direttiva 2012/13 rivela molto chiaramente che il modello della comunicazione dei diritti «per tali persone» è costituito unicamente dall’allegato II della citata direttiva.

Dalla formulazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2012/13, in combinato disposto con i considerando 22 e 39 di quest’ultima, risulta dunque che i modelli della comunicazione dei diritti riprodotti nei due allegati summenzionati si escludono a vicenda ( 12 ).

45. La conclusione dell’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è poi avvalorata da altri due elementi.

46. Mi sembra rilevante, in primo luogo, fare riferimento alla portata delle nozioni di «arresto» o di «detenzione» delle persone indagate e imputate, come impiegate agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13.

In proposito, il considerando 21 della direttiva 2012/13 precisa che «[n]ella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU)], quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo».

47. Quest’ultima disposizione riguarda la situazione in cui un individuo «è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso».

Orbene, una situazione siffatta si distingue da quella di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto f), della CEDU, ossia l’arresto o la detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un «procedimento d’espulsione o d’estradizione», ipotesi, quest’ultima, che corrisponde al meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584.

48. In secondo luogo, dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 risulta che in favore delle persone indagate e imputate sono riconosciuti vari diritti, fra cui quelli di essere informati dell’accusa e di avere accesso alla documentazione relativa all’indagine precisati, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 di tale direttiva, come quelli «che si applicano ai sensi del diritto nazionale» dello Stato membro interessato.

Orbene, tale esplicito riferimento al «diritto nazionale» non è compatibile con la presa in considerazione della situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultima rinvia necessariamente alla menzione del diritto dello Stato membro emittente o di esecuzione, come confermato dalla formulazione dell’articolo 5 di detta direttiva.

2. Sull’interpretazione teleologica

49. In via preliminare, rilevo che, tenuto conto della natura della questione pregiudiziale sollevata, l’interpretazione teleologica implica un esame congiunto degli obiettivi della direttiva 2012/13 e della decisione quadro 2002/584.

50. Al fine di cogliere la volontà del legislatore dell’Unione e, conseguentemente, gli obiettivi di tali atti normativi, occorre fare riferimento alla dinamica della costruzione, dal punto di vista dell’Unione, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, più specificamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale.

51. In proposito, si deve osservare che la decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo considerando 6, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 TUE, sulla cui base tale decisione quadro è stata adottata.

Da allora, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è dotata progressivamente di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati ( 13 ).

52. La direttiva 2012/13, come indicano i suoi considerando 11, 12 e 14, fa parte di tale insieme di strumenti giuridici che concretizza la tabella di marcia, adottata dal Consiglio nel 2009, per il rafforzamento dei diritti delle persone in procedimenti penali, la quale è stata accolta con favore dal Consiglio europeo e dichiarata parte integrante del programma di Stoccolma ( 14 ).

Tale cronologia rende evidente che il legislatore dell’Unione ha cercato di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale spingendosi oltre il meccanismo del mandato d’arresto europeo, già istituito, per abbracciare il procedimento penale in tutta la sua estensione.

Come afferma la Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a detta tabella di marcia, i «procedimenti penali, (...) ai fini della presente risoluzione comprend[ono] sia la fase preprocessuale che quella processuale».

53. Fra tali strumenti rientrano inoltre: – la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( 15 ); – la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( 16 ); – la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ( 17 ); – la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ( 18 ).

54. Tutte le citate norme di diritto derivato, inclusa la direttiva 2012/13, mirano a rafforzare i diritti processuali degli indagati o degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, ma sono altresì accomunate dal fatto di contenere disposizioni specifiche relative alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rendendo così applicabili a queste ultime alcuni di detti diritti, in maniera adeguata.

L’interpretazione delle disposizioni prese in considerazione nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a mio avviso, è indissociabile da tale particolare contesto normativo, caratterizzato da una tecnica legislativa che fa ricorso a strumenti giuridici aventi un duplice scopo e nel quale il testo base, ossia la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 19 ), di per sé non è più sufficiente per individuare i diritti delle persone arrestate in forza di un mandato d’arresto europeo.

55. Riguardo appunto alla direttiva 2012/13, rilevo che varie formulazioni utilizzate nella proposta di direttiva della Commissione, del 20 luglio 2010 ( 20 ), che potevano apparire relativamente ambigue per quanto concerne la portata dei diritti ivi previsti sono venute meno nel testo definitivo.

56. Così, il considerando 25 stabiliva che «[i] diritti previsti dalla presente direttiva» dovrebbero applicarsi anche, mutatis mutandis, nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, formulazione generica sostituita dalla menzione, al considerando 39 della direttiva 2012/13, del solo diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, con esplicito rinvio al modello di comunicazione previsto nell’allegato II.

57. L’articolo 2 della proposta di direttiva, relativo al campo di applicazione, conteneva già, al paragrafo 1, un’identica definizione ratione temporis, ossia dai primi sospetti fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza.

Il paragrafo 2 era così formulato: «La presente direttiva si applica ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo».

Si deve constatare che l’articolo 2 della direttiva 2012/13 non fa neppure menzione di detti procedimenti.

58. Va invece sottolineato che la proposta di direttiva, nella parte della relazione relativa all’articolo 5, conteneva l’esplicita affermazione secondo la quale «[a]lle persone colpite da mandato d’arresto europeo si applicano diritti diversi», il che si è tradotto in una formulazione della disposizione in parola vicina all’attuale testo definitivo.

59. Risulta quindi che la direttiva 2012/13 mira, da un lato ed in via principale, a delimitare, mediante l’emanazione di norme minime comuni, il diritto all’informazione delle persone indagate e imputate nei procedimenti penali nazionali, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei loro rispettivi sistemi di giustizia penale ( 21 ).

Come enunciato dai considerando 19, 22, 27 e 28 della direttiva 2012/13, al pari degli articoli 3, 4, 6 e 7 della medesima direttiva, questi ultimi mirano a garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa nonché l’equità di detto procedimento ( 22 ), posto che tali diritti sono esercitati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato.

60. D’altro lato, essa è volta, in via accessoria, a precisare la maniera in cui il diritto all’informazione si applica in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ove l’articolo 5 della direttiva 2012/13 e il suo allegato II completano così la decisione quadro 2002/584.

61. Sebbene i due obiettivi summenzionati presentino un’innegabile connessione o possano essere descritti come paralleli, considerato che l’emissione del mandato d’arresto europeo trae necessariamente origine da un procedimento penale nazionale, essi non si confondono.

L’arresto della persona ricercata conduce automaticamente alla messa in atto di una procedura specifica, avente carattere di lex specialis, a causa della dimensione transnazionale di quest’ultima.

62. Al riguardo, va ricordato che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

Come si evince dal considerando 5 di detta decisione quadro, il sistema del mandato d’arresto europeo consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione che esistevano prima della sua adozione.

In conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro di cui trattasi, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è dunque di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti ( 23 ).

63. La Corte ha già dichiarato che la decisione dell’autorità dell’esecuzione si limita a consentire la consegna della persona interessata, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, in quanto l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà, o ancora il procedimento penale di merito non rientrano nell’ambito di applicazione di detta decisione ( 24 ).

64. La determinazione dei diritti processuali della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è indissociabile dalla volontà del legislatore dell’Unione espressa in occasione dell’istituzione di detto mandato.

Quest’ultimo è stato concepito come un meccanismo giudiziario di consegna rapido ed efficace delle persone ricercate tra [OSCURATO:PERSONA] membri, in sostituzione di un sistema di estradizione complesso e soggetto alla valutazione del potere politico, non idoneo a prendere in considerazione la situazione processuale penale dell’interessato nella sua integralità.

Come correttamente sottolineato dal governo ceco, i diritti di una persona nel contesto di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo sono dunque, logicamente, imperniati sull’aspetto della consegna in un altro Stato membro e non comprendono tutto il novero dei diritti di cui una persona dispone nel contesto di un procedimento penale a norma del diritto nazionale ( 25 ).

65. Ciò premesso, qualsiasi interpretazione della direttiva 2012/13 che conduca a un’applicazione ratione personae estensiva di quest’ultima ( 26 ) e ad una forte compenetrazione tra le due norme di diritto derivato in esame mi sembra incompatibile con l’oggetto volutamente limitato e l’obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria della decisione quadro 2002/584, il cui articolo 17, paragrafo 1, prevede espressamente che il mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza ( 27 ).

Si deve pertanto evitare, conformemente alla volontà già espressa dalla Corte, che l’effetto dei mandati di arresto europei sia indebolito da pratiche dilatorie volte a ostacolarne l’esecuzione ( 28 ).

66. Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 29 ).

In tali circostanze, non occorre esaminare la possibilità, evocata dal giudice del rinvio, di modificare il contenuto del modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, come determinato all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, includendovi detti diritti o, in alternativa, di inviare alla persona arrestata documenti che l’informino dei suoi diritti in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13.

67. Per quanto attiene all’argomento addotto dal giudice del rinvio, secondo il quale la privazione per le persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo dei diritti enunciati nelle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13 condurrebbe alla violazione dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, come previsto al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e, più specificamente, le condizioni che discendono dagli articoli 6 e 47 della Carta, occorre sottolineare che un tale argomento induce, in realtà, ad interrogarsi sulla compatibilità della decisione quadro 2002/584 con i diritti fondamentali protetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il che è oggetto della seconda questione ( 30 ).

C. Sulla seconda questione pregiudiziale

68. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interpella la Corte in ordine alla validità della decisione quadro 2002/584 con riferimento agli articoli 6 e 47 della Carta, in quanto alle persone arrestate in forza di un mandato d’arresto europeo non sono garantiti i diritti previsti dalle disposizioni della direttiva 2012/13 cui si riferisce la decisione di rinvio, il che renderebbe impossibile o eccessivamente difficile la contestazione dei mandati d’arresto nazionale ed europeo da parte di dette persone, mentre queste ultime sono detenute nello Stato membro di esecuzione sulla base del mandato d’arresto europeo.

69. Va ricordato, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ( 31 ).

70. Si deve sottolineare, in primo luogo, che il meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584, la quale non disciplina la possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione di emissione di detto mandato, è fondato su una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui sono parte integrante il diritto alla libertà previsto all’articolo 6 della Carta nonché il rispetto dei diritti della difesa che derivano dal diritto a un equo processo, sancito agli articoli 47 e 48 della Carta.

71. Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, infatti, si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti nell’Unione, in particolare di quelli contenuti nella Carta.

Il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti [OSCURATO:PERSONA], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 32 ).

72. Più precisamente, la decisione quadro 2002/584 si basa sul principio secondo cui le decisioni in materia di mandato d’arresto europeo beneficiano di tutte le garanzie proprie delle decisioni giudiziarie, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, il che implica che l’intera procedura di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri prevista dalla decisione quadro 2002/584 è esercitata sotto controllo giudiziario.

Ne consegue che le stesse disposizioni della decisione quadro prevedono già una procedura conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta, a prescindere dalle modalità di attuazione di detta decisione scelte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 33 ).

73. La Corte ha dichiarato che, nel caso di un procedimento riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui si chiede la consegna spetta in primo luogo allo Stato membro emittente, che si deve presumere rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 34 ).

In proposito, il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale ( 35 ).

74. Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, tale tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva.

In particolare, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente controlli il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata ( 36 ).

75. Spetta, pertanto, agli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584 mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all’altro, purché l’obiettivo di tale decisione quadro e i requisiti derivanti da quest’ultima non siano pregiudicati.

In proposito, i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva possono condurre all’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un giudice ( 37 ).

Alla luce della formulazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, è interessante rilevare che risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva un sistema nazionale che prevede un diritto di ricorso avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale che può essere esercitata dopo la consegna effettiva della persona ricercata ( 38 ).

76. Si deve inoltre sottolineare che sebbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso ( 39 ).

Prima di decidere sulla consegna della persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve esercitare un certo controllo sul mandato d’arresto europeo e assicurarsi del rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata, come espressamente ricordato all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584.

Detta autorità non può tollerare una violazione di tali diritti e, in una simile ipotesi, dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo ( 40 ).

77. A titolo di osservazione finale, rilevo che la giurisprudenza della Corte richiamata nelle presenti conclusioni ha potuto, correttamente, essere qualificata come movimento di «proceduralizzazione» del principio della fiducia reciproca nel contesto dell’attuazione del mandato d’arresto europeo, destinato a compensare la quasi automaticità di quest’ultimo con requisiti di ordine processuale che garantiscono i diritti degli interessati ( 41 ).

78. In secondo luogo, si deve osservare che la decisione quadro 2002/584 prevede un certo numero di diritti processuali a favore della persona fermata sulla base di un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione, e, in particolare, un diritto all’informazione.

Conformemente all’articolo 11 della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente deve informare detta persona, al momento del suo arresto, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire o di opporsi alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente nonché del suo diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete.

Tali diritti, oltre a quello all’audizione se non dà il consenso alla propria consegna conformemente all’articolo 14 di detta decisione quadro, corrispondono a quelli enunciati nella comunicazione scritta che dev’essere tempestivamente fornita alla persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, prevista all’articolo 5 della direttiva 2012/13.

79. Nel contesto della comunicazione del contenuto del mandato d’arresto, detta persona riceverà le informazioni richieste nel modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, allegato alla decisione quadro 2002/584, che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare, a fini di semplificazione e di accelerazione della procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584.

Ai sensi dell’articolo 8 di quest’ultima, tali informazioni riguardano evidentemente l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2 di tale decisione quadro, ma altresì la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato ( 42 ).

È interessante rilevare che le ultime due informazioni sono simili a quelle contemplate all’articolo 6 della direttiva 2012/13.

80. Risulta quindi che, in forza dell’articolo 11 della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 5 della direttiva 2012/13, la persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia di un’informazione precisa, appropriata e accessibile riguardo ai propri diritti, fornita in una fase precoce della procedura di consegna, in modo da permetterle l’esercizio effettivo di questi ultimi nello specifico contesto di detta procedura.

81. Tali diritti sono stati inoltre precisati e integrati da disposizioni delle direttive 2010/64, 2013/48 e 2016/1919.

La Corte ha pertanto sottolineato che la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione, adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, che contribuiscono a facilitare alla persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo l’esercizio dei suoi diritti, ancor prima della sua consegna allo Stato membro emittente.

In particolare, l’articolo 10 della direttiva 2013/48 impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di informare senza indebito ritardo, dopo la privazione della libertà, le persone ricercate che esse hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente ( 43 ).

Va tuttavia precisato, da un lato, che il ruolo di tale difensore consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti di dette persone, «di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI» e, d’altro lato, che il diritto summenzionato fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584 o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro.

82. Per quanto attiene, in terzo luogo, alla situazione di custodia della persona ricercata, posta in relazione dal giudice del rinvio con la questione dell’esercizio di un ricorso avverso il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, compete all’autorità giudiziaria dell’esecuzione decidere, dopo l’arresto della persona ricercata, se quest’ultima debba rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà nelle more della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo.

La custodia non è dunque necessariamente richiesta e in qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione.

83. Tali osservazioni si coniugano con il fatto che il legislatore europeo, da un lato, ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione, quale risulta, in particolare, dagli articoli 14 e 18 della decisione quadro 2002/584, il che consente all’interessato di contestare in maniera effettiva il proprio mantenimento in custodia e, d’altro lato, ha delimitato cronologicamente in maniera rigorosa l’adozione delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo al fine di soddisfare l’obiettivo di accelerazione della cooperazione giudiziaria.

84. Come testé menzionato, per quanto attiene all’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che quest’ultimo debba essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

I paragrafi 2 e 3 di tale articolo fissano termini precisi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono osservare per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione di detto mandato, rispettivamente di 10 o 60 giorni, a seconda che il ricercato acconsenta o meno alla propria consegna, con la previsione di una proroga di trenta giorni al paragrafo

4. La tempistica del meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa dunque in ampia misura sull’espressione della volontà di detta persona.

85. Pur dichiarando che i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 sono in linea di principio sufficienti, alla luce in particolare del ruolo essenziale del principio del riconoscimento reciproco nel sistema istituito dalla decisione quadro, affinché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione proceda ai controlli preliminari all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e adotti la decisione sull’esecuzione di tale mandato, la Corte ha considerato che in capo a detta autorità permane l’obbligo di adottare tale decisione dopo la scadenza dei termini summenzionati e che, in una situazione siffatta, l’articolo 12 della decisione quadro, in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima, non osta, in linea di principio, a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione mantenga la persona ricercata in custodia, sulla base del diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti ( 44 ).

86. A mio avviso, l’aspetto importante è che, procedendo a un’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi conforme all’articolo 6 della Carta, le cui spiegazioni rinviano all’articolo 5 della CEDU e, nel caso di specie all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di detto testo normativo vertente sui procedimenti d’estradizione, la Corte ha chiaramente temperato tale soluzione precisando che, atteso che l’emissione di un mandato d’arresto europeo non può, in quanto tale, giustificare la custodia della persona ricercata per un periodo la cui durata totale superi il tempo necessario all’esecuzione di tale mandato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può decidere di mantenere tale persona in custodia soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva.

Per sincerarsene, tale autorità deve effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di valutare la giustificazione della durata del procedimento ( 45 ).

87. Ritengo che debbano essere richiamate ancora due disposizioni della decisione quadro 2002/584, alla luce della situazione di custodia della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo menzionata dal giudice del rinvio a sostegno dei propri dubbi in ordine alla validità di tale atto nell’ipotesi dell’inapplicabilità dei vari diritti all’informazione di cui alla direttiva 2012/13 presi in considerazione nella domanda di pronuncia pregiudiziale.

88. Da un lato, l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 prevede che, dopo la scadenza dei termini per la consegna del ricercato a seguito dell’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, tale persona è rilasciata se continua a trovarsi in stato di custodia.

89. D’altro lato, l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello stesso Stato, garantendo, in tal modo, che qualsiasi periodo detentivo, compreso quello risultante da un eventuale mantenimento in custodia dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro, sarà debitamente preso in considerazione nel caso di esecuzione di una pena privativa della libertà nello Stato membro emittente ( 46 ).

90. Ciò premesso, mi sembra che la conclusione dell’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non sia idonea a costituire, con riferimento ad un eventuale ricorso diretto contro la decisione di emissione del mandato d’arresto nazionale ed europeo e alla situazione di tali persone nel corso della procedura di consegna, una qualsivoglia violazione da parte della decisione quadro 2002/584 dei requisiti che discendono dagli articoli 6, 47 e 48 della Carta.

91. A mio avviso, la decisione quadro 2002/584, come precisata e integrata, in particolare, dall’articolo 5 della direttiva 2012/13, e interpretata dalla Corte, garantisce i diritti degli interessati, conformemente ai requisiti summenzionati, assicurando al contempo l’efficacia del meccanismo di consegna di tali persone e, in tal modo, l’effettività del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui il mandato d’arresto europeo costituisce uno degli elementi essenziali.

92. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere dichiarando che l’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584.

VI. Conclusione

93. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nel modo seguente: – L’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. – L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 142, pag. 1 . ( 3 ) GU 2002, L 190, pag. 1 . ( 4 )

V. sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 ). ( 5 )

V. sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) ( C‑509/18 , EU:C:2019:457 ). ( 6 )

V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gavanozov ( C‑324/17 , EU:C:2019:312 ). ( 7 ) V., in particolare, sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 , punti 21 e 22 , nonché giurisprudenza ivi citata). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 26 e 27 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 28 e 29 ). ( 10 )

V. sentenza del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑491/13 , EU:C:2014:2187 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) L’allegato II contiene cinque rubriche aventi ad oggetto: A. le informazioni sul mandato di arresto europeo; B. l’assistenza di un avvocato; C. l’interpretazione e la traduzione; D. la possibilità del consenso; E. l’udienza.

Tali rubriche corrispondono ai diritti della persona ricercata garantiti direttamente nella decisione quadro 2002/584, come si vedrà qui di seguito. ( 12 ) Preciso, tuttavia, che la persona ricercata, una volta consegnata all’autorità giudiziaria emittente, assumerà lo status di «imputato» ai sensi della direttiva 2012/13 e beneficerà dunque dell’insieme dei diritti connessi a tale qualifica. ( 13 )

V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punto 43 ). ( 14 ) Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( GU 2009, C 295, pag. 1 ) e «Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», punto 2.4 ( GU 2010, C 115, pag. 1 ). ( 15 ) GU 2010, L 280, pag. 1 . ( 16 ) GU 2013, L 294, pag. 1 . ( 17 ) GU 2016, L 132, pag. 1 . ( 18 ) GU 2016, L 297, pag. 1 . ( 19 ) GU 2009, L 81, pag. 24 . ( 20 ) COM(2010) 392 definitivo. ( 21 ) V., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punto 34 ) e del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 36 ).

Nella prima decisione citata, la Corte ha inoltre precisato, al punto 36, che la direttiva 2012/13 partecipa alla creazione di un’armonizzazione minima dei procedimenti penali nell’Unione, e l’applicazione, in uno Stato membro, delle norme previste da tale direttiva è indipendente dall’esistenza di una situazione transnazionale nell’ambito di una controversia insorta in tale Stato membro. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 89 ). ( 23 )

V. sentenze del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (

C‑551/18 PPU

, EU:C:2018:991 , punti da 36 a 39 ) e del 30 maggio 2013, F (

C‑168/13 PPU

, EU:C:2013:358 , punto 57 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (

C‑551/18 PPU

, EU:C:2018:991 , punto 56 ) e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 , punto 57 ). ( 25 ) La tesi, esposta nella decisione di rinvio, consistente nell’allineare la situazione processuale delle persone arrestate in esecuzione di un mandato europeo con quella degli indagati o degli imputati a cui fa riferimento la direttiva 2012/13, a mio avviso, equivale a negare la specificità della procedura transfrontaliera di consegna della persona ricercata tra [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 26 ) L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è, in ogni caso, priva di senso qualora tale mandato sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. ( 27 ) È possibile interrogarsi, più specificamente, sulle conseguenze del riconoscimento in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo del diritto di accesso al fascicolo come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 e precisato al considerando 30 di quest’ultima sotto forma di messa a disposizione dell’interessato e del suo avvocato di qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate.

Tale trasmissione della documentazione relativa all’indagine consentirà all’interessato e al suo avvocato di formulare domande riguardo alle prove prodotte o di chiedere un supplemento di indagini, il che inciderà innegabilmente sullo svolgimento della procedura di consegna. ( 28 ) Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (

C‑237/15 PPU

, EU:C:2015:474 , punto 41 ). ( 29 ) Rilevo che tale posizione è condivisa dalla Commissione e da tutti i governi che hanno depositato osservazioni scritte nell’ambito del presente procedimento. ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 45 ). ( 31 )

V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 48 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti 77 e 78 ). ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) (

C‑216/18 PPU

, EU:C:2018:586 , punto 56 ) e del 30 maggio 2013, F (

C‑168/13 PPU

, EU:C:2013:358 , punti 46 e 47 ). ( 34 )

V. sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 50 ). ( 35 )

V. sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 , punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 36 )

V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 60 e 61 ). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti da 64 a 66 ). ( 38 )

V. sentenze del 30 maggio 2013, F (

C‑168/13 PPU

, EU:C:2013:358 , punto 50 ); del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) (

C‑551/18 PPU

, EU:C:2018:991 , punto 67 ), nonché del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 70 e 71 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punti 39 e 40 ). ( 40 ) V., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2013, Radu ( C‑396/11 , EU:C:2013:39 , punto 41 ) e del 10 agosto 2017, Zdziaszek (

C‑271/17 PPU

, EU:C:2017:629 , punti 103 e 104 ).

A titolo esemplificativo, è possibile citare la verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione del rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione nello Stato emittente [sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 )], della qualifica come autorità giudiziaria dell’organo che ha emesso il mandato d’arresto [sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas (

C‑477/16 PPU

, EU:C:2016:861 )], dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale [sentenza del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi ( C‑241/15 , EU:C:2016:385 )], del rispetto del principio del ne bis in idem [sentenza del 16 novembre 2010, Mantello ( C‑261/09 , EU:C:2010:683 )], del fatto che le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro [sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procura Svezia) (

C‑625/19 PPU

, EU:C:2019:1078 )]. ( 41 ) Rizcallah, C., «La notion d’autorité judiciaire d’émission dans le cadre du mandat d’arrêt européen et la “procéduralisation” du principe de confiance mutuelle», L’Observateur de Bruxelles, n. 119, pag.

36. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punti 58 e 59 ). ( 43 )

V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 72 e 73 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (

C‑237/15 PPU

, EU:C:2015:474 , punti 42 , 52 , 60 e 62 ). ( 45 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (

C‑237/15 PPU

, EU:C:2015:474 , punti da 53 a 59 ). ( 46 ) V. sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan (

C‑237/15 PPU

, EU:C:2015:474 , punto 51 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CC0649 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 30 settembre 2020 ( 1 ) Causa C‑649/19 [OSCURATO:PERSONA] prokuratura Procedimento penale contro [OSCURATO:PERSONA] [domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria)] «Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Diritto all’informazione nei procedimenti penali – Direttiva 2012/13/UE – Articoli da 3 a 7 – Comunicazione dei diritti per iscritto al momento dell’arresto – Diritto all’informazione sull’accusa – Diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine – Persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo – Ricorso avverso la decisione di emissione di un mandato d’arresto europeo – Validità della decisione quadro 2002/584/GAI – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 6, 47 e 48» I. Introduzione 1. A partire dal 2010 il legislatore dell’Unione europea ha adottato un certo numero di direttive destinate a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale e aventi principalmente ad oggetto il rafforzamento dei diritti degli interessati nell’ambito dei procedimenti penali. 2. La prima questione sollevata dal giudice del rinvio è relativa alla portata, ratione personae, di un siffatto rafforzamento, per quanto concerne più specificamente il riconoscimento in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo di vari diritti processuali previsti dalla direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali ( 2 ). Associando il beneficio di tali diritti all’esercizio di un ricorso effettivo contro la decisione di emissione di un siffatto mandato, detto giudice s’interroga riguardo alla validità stessa della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri ( 3 ) con riferimento agli articoli 6 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione. 3. La presente causa fornisce quindi alla Corte l’occasione per precisare l’articolazione tra la direttiva 2012/13 e la decisione quadro 2002/584 nonché i suoi requisiti relativi alla tutela dei diritti fondamentali applicate al sistema del mandato d’arresto europeo. II. Contesto normativo A. Direttiva 2012/13 4. Il considerando 39 di tale direttiva è così formulato: «Il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, previsto dalla presente direttiva, dovrebbe applicarsi anche, mutatis mutandis, alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo ai sensi della decisione quadro [2002/584]. Per assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri a elaborare una comunicazione dei diritti per tali persone, un modello è previsto nell’allegato II. Tale modello è indicativo e può essere rivisto in sede di relazione della Commissione sull’attuazione della presente direttiva e una volta che tutte le misure della tabella di marcia saranno entrate in vigore». 5. L’articolo 1 di detta direttiva dispone quanto segue: «La presente direttiva stabilisce norme relative al diritto all’informazione, delle persone indagate o imputate, sui diritti di cui godono nel procedimento penale e dell’accusa elevata a loro carico. Essa stabilisce altresì norme relative al diritto all’informazione delle persone soggette al mandato di arresto europeo sui loro diritti». 6. L’articolo 3 della medesima direttiva prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano tempestivamente fornite le informazioni concernenti almeno i seguenti diritti processuali, ai sensi del diritto nazionale, onde consentire l’esercizio effettivo di tali diritti: a) il diritto a un avvocato; b) le condizioni per beneficiare del gratuito patrocinio; c) il diritto di essere informato dell’accusa, a norma dell’articolo 6; d) il diritto all’interpretazione e alla traduzione; e) il diritto al silenzio. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le informazioni fornite a norma del paragrafo 1 siano fornite oralmente o per iscritto, in un linguaggio semplice e accessibile, tenendo conto delle eventuali necessità delle persone indagate o imputate in condizioni di vulnerabilità». 7. L’articolo 4 della direttiva 2012/13 così dispone: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate che siano arrestate o detenute, ricevano prontamente una comunicazione dei diritti per iscritto. A queste persone è data la possibilità di leggere la comunicazione e hanno la facoltà di conservarla per tutto il periodo in cui esse sono private della libertà. 2.   Oltre alle informazioni di cui all’articolo 3, la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo contiene informazioni sui seguenti diritti che si applicano ai sensi del diritto nazionale: a) il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine; b) il diritto di informare le autorità consolari e un’altra persona; c) il diritto di accesso all’assistenza medica d’urgenza; e d) il numero massimo di ore o giorni in cui l’indagato o l’imputato può essere privato della libertà prima di essere condotto dinanzi a un’autorità giudiziaria. 3.   La comunicazione dei diritti contiene anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria. 4.   La comunicazione dei diritti è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato I contiene un modello indicativo della comunicazione. 5.   [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché l’indagato o l’imputato riceva la comunicazione redatta in una lingua a lui comprensibile. Qualora la comunicazione non sia disponibile nella lingua appropriata, l’indagato o l’imputato è informato dei suoi diritti oralmente in una lingua a lui comprensibile. Senza indugio gli verrà quindi fornita la comunicazione dei diritti in una lingua a lui comprensibile». 8. L’articolo 5 di tale direttiva prevede quanto segue: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che a chiunque sia arrestato, ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, venga fornita tempestivamente un’idonea comunicazione contenente informazioni sui suoi diritti, ai sensi del diritto che attua la decisione quadro [2002/584] nello Stato membro di esecuzione. 2.   La comunicazione è redatta in linguaggio semplice e accessibile. L’allegato II contiene un modello indicativo di tale comunicazione». 9. Ai sensi dell’articolo 6 di detta direttiva: «1.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che alle persone indagate o imputate siano fornite informazioni sul reato che le stesse sono sospettate o accusate di aver commesso. Tali informazioni sono fornite tempestivamente e con tutti i dettagli necessari, al fine di garantire l’equità del procedimento e l’esercizio effettivo dei diritti della difesa. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che le persone indagate o imputate, che siano arrestate o detenute, siano informate dei motivi del loro arresto o della loro detenzione, e anche del reato per il quale sono indagate o imputate. 3.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, al più tardi al momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria, siano fornite informazioni dettagliate sull’accusa, inclusa la natura e la qualificazione giuridica del reato, nonché la natura della partecipazione allo stesso dell’accusato. 4.   [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che le persone indagate o imputate, siano tempestivamente informate di ogni eventuale modifica alle informazioni fornite a norma del presente articolo, ove ciò sia necessario per salvaguardare l’equità del procedimento». 10. L’articolo 7 della medesima direttiva così dispone: «1.   Qualora una persona sia arrestata e detenuta in una qualunque fase del procedimento penale, gli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedono affinché i documenti relativi al caso specifico, in possesso delle autorità competenti, che sono essenziali per impugnare effettivamente, conformemente al diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione, siano messi a disposizione delle persone arrestate o dei loro avvocati. 2.   Per garantire l’equità del procedimento e consentire la preparazione della difesa, gli [OSCURATO:PERSONA] membri assicurano che a dette persone o ai loro avvocati venga garantito l’accesso almeno a tutto il materiale probatorio in possesso delle autorità competenti, sia esso a favore o contro l’indagato o imputato. 3.   Fatto salvo il paragrafo 1, l’accesso alla documentazione di cui al paragrafo 2 è concesso in tempo utile per consentire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa e al più tardi nel momento in cui il merito dell’accusa è sottoposto all’esame di un’autorità giudiziaria. Qualora le autorità competenti entrino in possesso di ulteriore materiale probatorio, l’accesso a quest’ultimo è concesso in tempo utile per consentirne l’esame. 4.   In deroga ai paragrafi 2 e 3, purché ciò non pregiudichi il diritto a un processo equo, l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine può essere rifiutato se tale accesso possa comportare una grave minaccia per la vita o per i diritti fondamentali di un’altra persona o se tale rifiuto è strettamente necessario per la salvaguardia di interessi pubblici importanti, come in casi in cui l’accesso possa mettere a repentaglio le indagini in corso, o qualora possa minacciare gravemente la sicurezza interna dello Stato membro in cui si svolge il procedimento penale. [OSCURATO:PERSONA] membri garantiscono che, secondo le procedure del diritto nazionale, una decisione di rifiutare l’accesso a parte della documentazione relativa all’indagine, a norma del presente paragrafo, sia adottata da un’autorità giudiziaria o sia quantomeno soggetta a un controllo giurisdizionale. 5.   L’accesso di cui al presente articolo è fornito a titolo gratuito». B. Decisione quadro 2002/584 11. L’articolo 1 della citata decisione quadro dispone quanto segue: «1.   Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà. 2.   [OSCURATO:PERSONA] membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro. 3.   L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [TUE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro». 12. L’articolo 8 di detta decisione quadro prevede quanto segue: «1.   Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato: a) identità e cittadinanza del ricercato; b) il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente; c) indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2; d) natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2; e) descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato; f) pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione; g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato. 2.   Il mandato di arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione. Ciascuno Stato membro può al momento dell’adozione della presente decisione quadro, o successivamente, attestare in una dichiarazione depositata presso il Segretariato generale del Consiglio che accetterà una traduzione in una o più lingue ufficiali delle istituzioni delle Comunità europee». 13. L’articolo 11 della medesima decisione quadro enuncia quanto segue: «1.   Quando il ricercato è arrestato l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente lo informa, in conformità con il proprio diritto interno, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, nonché della possibilità di acconsentire alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente. 2.   Il ricercato arrestato in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ha il diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione». 14. L’articolo 12 della decisione quadro 2002/854 è così formulato: «Quando una persona viene arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide se la persona debba o meno rimanere in stato di custodia conformemente al diritto interno dello Stato membro dell’esecuzione. In qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione, a condizione che l’autorità competente di tale Stato membro adotti le misure ritenute necessarie ad evitare che il ricercato si dia alla fuga». III. Procedimento principale e questioni pregiudiziali 15. [OSCURATO:PERSONA] prokuratura (Procura specializzata, Bulgaria) ha avviato un procedimento penale nei confronti di IR, accusato di partecipazione a un’organizzazione criminale finalizzata alla commissione di reati tributari. Durante la fase preliminare del procedimento penale, di cui è stato oggetto e nel corso del quale si è avvalso dei servizi di due avvocati di sua scelta, IR è stato informato soltanto di taluni dei suoi diritti in qualità di imputato. 16. All’avvio della fase giudiziale del procedimento penale nei confronti di IR, il 24 febbraio 2017, quest’ultimo aveva lasciato il proprio domicilio e non è stato possibile rintracciarlo. I due avvocati che l’avevano rappresentato nel corso della fase preliminare del procedimento penale hanno dichiarato di non rappresentarlo più. A tal fine, è stato nominato d’ufficio un nuovo avvocato. 17. Con ordinanza del 10 aprile 2017, confermata in appello il 19 aprile 2017, il giudice del rinvio ha adottato nei confronti di IR una misura di custodia cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale. IR non ha partecipato al procedimento ed è stato difeso dall’avvocato nominato d’ufficio. 18. Il 25 maggio 2017 è stato emesso un mandato d’arresto europeo nei confronti di IR che non è stato ancora ritrovato. L’avvocato nominato d’ufficio per rappresentarlo è stato sostituito da un nuovo avvocato, parimenti nominato d’ufficio. 19. Alla lettura delle sentenze OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( 4 ) e PF (Procuratore generale di Lituania) ( 5 ), nonché delle conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gavanozov ( 6 ), il giudice del rinvio ha deciso di annullare detto mandato d’arresto, ritenendo di non essere certo della sua conformità al diritto dell’Unione, in quanto esso non garantisce a IR il diritto a un ricorso effettivo, nel senso che quest’ultimo non potrà chiedere, immediatamente dopo il proprio arresto nello Stato membro di esecuzione, l’annullamento del mandato d’arresto nazionale ed europeo. 20. Detto giudice sottolinea di aver bisogno, per poter emanare un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR conforme al diritto dell’Unione, di ricevere precisazioni sul contenuto di detto mandato o sulla possibilità di allegare documenti a quest’ultimo, in modo da garantire il rispetto dei diritti riconosciuti dalla direttiva 2012/13. 21. In primo luogo, il giudice del rinvio ritiene che, ai sensi della direttiva in parola, non sia chiaro se talune disposizioni, quali l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, di quest’ultima, possano essere applicati nei confronti di una persona arrestata nel territorio di un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo. Sarebbe necessario sapere se tale persona possa avvalersi dei diritti previsti dalle citate disposizioni, in aggiunta a quelli espressamente contemplati all’articolo 5 e all’allegato II della direttiva 2012/13. 22. In secondo luogo, nell’ipotesi in cui occorra ritenere che la persona arrestata nello Stato membro di esecuzione sulla base di un mandato d’arresto europeo debba disporre di tutti i diritti di cui avrebbe beneficiato se fosse stata arrestata nel territorio dello Stato membro emittente, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 8 della decisione quadro 2002/584 debba essere interpretato nel senso che il contenuto del mandato d’arresto europeo può essere modificato per integrarvi i diritti previsti dalle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13. 23. In terzo luogo, se si dovesse ritenere che le informazioni contenute nel modello della decisione quadro 2002/584 non possano essere integrate, il giudice del rinvio chiede quali sarebbero gli altri mezzi per garantire l’esercizio reale ed effettivo dei diritti di cui IR dispone in forza della direttiva 2012/13, immediatamente dopo essere stato arrestato in un altro Stato membro sulla base di un mandato d’arresto europeo. Ciò potrebbe condurre il giudice del rinvio, che ha emesso il mandato d’arresto europeo, ad inviare a detta persona, dopo essere venuto a conoscenza del suo arresto, la comunicazione dei diritti in caso di arresto, una copia del mandato d’arresto nazionale e delle relative prove, nonché i dati del suo difensore e, su sua richiesta, una copia degli altri documenti del procedimento che la riguardano. 24. In quarto luogo, nell’ipotesi dell’assenza di una soluzione giuridica vincolante che garantisca alla persona arrestata l’esercizio dei diritti di cui dispone in forza dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, il giudice del rinvio s’interroga riguardo alla validità della decisione quadro 2002/584 con riferimento al necessario rispetto dei diritti fondamentali, enunciato al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, e più specificamente dei diritti sanciti agli articoli 6 e 47 della Carta. 25. Ciò premesso, lo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se i diritti dell’imputato a norma dell’articolo 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13] si applichino all’imputato arrestato in forza di un mandato d’arresto europeo. 2) In caso affermativo: se l’articolo 8 della decisione quadro [2002/584] debba essere interpretato nel senso che consente una modifica del contenuto del mandato d’arresto europeo rispetto al modello allegato, in particolare, l’inserimento all’interno di detto modello di un nuovo testo concernente i diritti riconosciuti alla persona ricercata nei confronti delle autorità giudiziarie dello Stato membro emittente di impugnare il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo. 3) In caso di risposta negativa alla seconda questione: se l’emissione di un mandato d’arresto europeo nel pieno rispetto del modello allegato (vale a dire, privo delle informazioni alla persona ricercata circa i suoi diritti dinanzi all’autorità giudiziaria emittente) sia compatibile con il considerando 12 e con l’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro [2002/584], con l’articolo 4, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13] e con gli articoli 6 e 47 della Carta laddove l’autorità giudiziaria emittente, non appena venga a conoscenza dell’arresto della persona, la informi immediatamente dei diritti a lei spettanti e le invii i relativi documenti. 4) Se la decisione quadro [2002/584] sia valida ove non sussista alcun altro mezzo giuridico per garantire i diritti riconosciuti a una persona arrestata sulla base di un mandato d’arresto europeo a norma dell’articolo 4 (in particolare, il diritto ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3), dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva [2012/13]». IV. Procedimento dinanzi alla Corte 26. I governi ceco, tedesco, ungherese e austriaco nonché la Commissione europea hanno depositato osservazioni scritte entro il termine impartito conformemente all’articolo 23 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. V. Analisi 27. Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte quattro questioni, che si sovrappongono parzialmente e, a mio avviso, possono essere raggruppate in due quesiti. 28. Con la prima questione pregiudiziale, detto giudice chiede, in sostanza, se l’articoli 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13, debbano essere interpretati nel senso che i diritti ivi contemplati sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. In caso affermativo, il giudice del rinvio s’interroga sulla possibilità di modificare il contenuto del modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, come determinato all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, includendovi detti diritti o, in alternativa, di inviare alla persona arrestata documenti che l’informino dei suoi diritti in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13. 29. Con la seconda questione pregiudiziale, nell’ipotesi di una risposta negativa alla prima questione, il giudice del rinvio, in sostanza, interpella la Corte sulla compatibilità della decisione quadro 2002/584 con i requisiti che discendono dal diritto alla libertà previsto all’articolo 6 della Carta e dal diritto a un ricorso effettivo e a un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, nella parte in cui essa non garantisce alla persona arrestata in forza di un mandato d’arresto europeo e detenuta nello Stato membro di esecuzione il diritto all’informazione enunciato ai summenzionati articoli della direttiva 2012/13, ai fini dell’esercizio effettivo, immediatamente dopo il suo arresto in tale Stato, di un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria emittente diretto all’annullamento del mandato d’arresto nazionale e del mandato d’arresto europeo. A. Sulla ricevibilità 30. Il governo tedesco ha espresso dubbi in ordine alla ricevibilità delle questioni sollevate, le quali sono simili ad una richiesta di parere legale in assenza di un legame con una controversia pendente, in contrasto con la ratio del rinvio pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE. 31. Occorre ricordare, a tale riguardo, che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte, nell’ambito della cooperazione tra quest’ultima e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire. Da ciò consegue che le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione proposte dal giudice nazionale nell’ambito del contesto di diritto e di fatto che egli individua sotto la propria responsabilità, del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rigetto, da parte della Corte, di una domanda proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che l’interpretazione del diritto dell’Unione richiesta non ha alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto della controversia principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte ( 7 ). 32. Nel caso di specie, dal fascicolo di causa presentato alla Corte non emerge in maniera evidente che la situazione in oggetto corrisponde a una di queste ipotesi. Infatti, dinanzi al giudice del rinvio è attualmente pendente un procedimento penale in contumacia riguardante IR nel contesto del quale tale giudice aveva adottato nei confronti di quest’ultimo una misura di custodia cautelare, che rappresenta il mandato d’arresto nazionale, e successivamente, il 27 maggio 2017, aveva emesso un mandato d’arresto europeo. Orbene, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame s’inserisce nell’ambito di detto procedimento. A tal riguardo, il giudice del rinvio precisa di adire la Corte al fine di adottare, in base alle risposte fornite alle questioni sollevate, un nuovo mandato d’arresto europeo nei confronti di IR, in quanto il mandato inizialmente emesso è stato annullato a causa dei dubbi di detto giudice in ordine alla sua conformità al diritto dell’Unione. Pertanto, non è possibile sostenere che le questioni proposte non hanno alcuna relazione con la realtà effettiva o con l’oggetto del procedimento pendente dinanzi al giudice del rinvio né che il problema è di natura ipotetica ( 8 ). 33. Si deve, inoltre, sottolineare che l’emissione di un mandato d’arresto europeo ha quale conseguenza il possibile arresto della persona ricercata e, pertanto, pregiudica la libertà personale di quest’ultima. Orbene, la Corte ha dichiarato che, nel caso di una procedura riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia dei diritti fondamentali spetta, in primo luogo, allo Stato membro emittente. Pertanto, per assicurare la tutela di tali diritti – la quale può indurre un’autorità giudiziaria ad adottare una decisione di revoca del mandato d’arresto europeo che ha emesso – occorre che una siffatta autorità disponga della facoltà di adire la Corte in via pregiudiziale per determinare le condizioni di conformità al diritto dell’Unione dell’emissione di un nuovo mandato d’arresto europeo, per quanto attiene specificamente al rispetto dei diritti processuali dell’interessato e, dunque, all’applicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 9 ). 34. Di conseguenza, a mio avviso, la domanda di pronuncia pregiudiziale in esame è ricevibile. B. Sulla prima questione pregiudiziale 35. Mi sembra necessario sottolineare in via preliminare, come enunciazione di un’evidenza, che la direttiva 2012/13 si applica alle persone destinatarie di un mandato d’arresto europeo, mentre la questione sollevata dal giudice del rinvio è quella della portata di tale applicazione e, più specificamente, del riconoscimento in favore di dette persone dei diritti previsti all’articolo 4, paragrafo 3, all’articolo 6, paragrafo 2, e all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13. 36. Secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma di diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte ( 10 ). 1. Sull’interpretazione contestuale e letterale dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 37. L’analisi dell’impianto generale della direttiva 2012/13, a mio avviso, è essenziale per determinare l’ambito di applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva e risolvere la questione del riconoscimento dei diritti ivi previsti in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. 38. Si deve constatare, in proposito, che la situazione delle persone summenzionate è richiamata nel preambolo, per la prima e unica volta, soltanto al considerando 39 della direttiva 2012/13, mentre l’insieme dei precedenti considerando è dedicato all’illustrazione delle norme minime da applicare in materia di informazioni dell’«indagato o imputato» nel contesto di procedimenti penali. La formulazione del considerando 39 conferma la distinzione fra le situazioni effettuata dal legislatore dell’Unione, in quanto si afferma che il diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto dovrebbe applicarsi «anche», «mutatis mutandis», alle persone arrestate in esecuzione di un mandato di arresto europeo. Tale espressione latina, che è possibile tradurre con «una volta effettuate le modifiche necessarie», è abitualmente utilizzata nell’ambito di un confronto tra situazioni che s’intende presentare come soltanto simili. 39. L’articolo 1 della direttiva 2012/13 è ancora più esplicito in quanto individua in due frasi distinte il duplice oggetto di quest’ultima, ossia la definizione di norme relative al diritto all’informazione di due categorie di individui: le persone indagate e imputate nel contesto di procedimenti penali, da un lato, e le persone soggette al mandato d’arresto europeo, dall’altro. La terminologia così utilizzata è riprodotta con precisione ai successivi articoli da 2 a 8 e soltanto l’articolo 5 della direttiva in parola, eccettuate dunque le disposizioni prese in considerazione dalla domanda di pronuncia pregiudiziale, fa esplicito riferimento alla seconda categoria summenzionata. L’articolo 2 della direttiva 2012/13, dal canto suo, menziona l’applicabilità ratione materiae di quest’ultima unicamente sotto il profilo della determinazione della nozione di procedimento penale, adottando, nel caso di specie, un significato ampio, dai primi sospetti fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza dell’interessato. Tale definizione dimostra ancora la singolarità e in un certo qual modo il carattere accessorio delle disposizioni relative alle persone destinatarie di un mandato d’arresto europeo contenute all’articolo 5 della direttiva 2012/13. 40. Per quanto riguarda più specificamente la portata dei diritti previsti agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13, occorre procedere a una lettura in combinato disposto delle citate disposizioni che includa l’articolo 3 di tale direttiva, tenuto conto degli espliciti rinvii ivi effettuati all’uno o all’altro di detti testi normativi. 41. L’articolo 4 della direttiva 2012/13 pone a carico degli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di fornire alle persone indagate e imputate, che siano arrestate o detenute, una comunicazione scritta contenente informazioni relative, da un lato, ai diritti processuali contemplati all’articolo 3 di tale direttiva, fra cui quello di essere informato dell’accusa, precisato all’articolo 6 del medesimo atto, e, dall’altro, a quattro diritti aggiuntivi menzionati all’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, fra cui quello dell’accesso alla documentazione relativa all’indagine, specificato all’articolo 7 di quest’ultima. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2012/13 prevede che tale comunicazione dei diritti contenga anche informazioni su qualsiasi possibilità prevista dal diritto nazionale di contestare la legittimità dell’arresto, ottenere un riesame della detenzione o presentare una domanda di libertà provvisoria. 42. Come precisato dal considerando 22 della direttiva 2012/13 e previsto dall’articolo 4, paragrafo 4, di quest’ultima, per assistere gli [OSCURATO:PERSONA] membri nell’elaborazione di tale comunicazione dei diritti, nell’allegato I della medesima direttiva è previsto un modello indicativo, il quale include otto rubriche aventi ad oggetto: A. l’assistenza di un avvocato, il diritto all’assistenza legale; B. l’informazione in merito all’accusa mossa contro la persona interessata; C. l’interpretazione e la traduzione; D. la facoltà di non rispondere; E. l’accesso ai documenti; F. il diritto di informare un terzo sull’arresto o sulla detenzione/il diritto di informare il consolato o l’ambasciata della persona interessata; G. l’assistenza medica d’urgenza; H. il periodo di privazione della libertà. Ne risulta che le rubriche B, E e H corrispondono ai diritti previsti, rispettivamente, all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo, 3 della direttiva 2012/13. 43. L’articolo 5 della direttiva 2012/13, in combinato disposto con il considerando 39 di quest’ultima, stabilisce che chiunque sia arrestato ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo deve altresì ricevere un’«idonea» comunicazione scritta dei diritti e rinvia al modello indicativo contenuto nell’allegato II di tale direttiva, il cui contenuto differisce da quello riprodotto all’allegato I. Infatti, il modello indicativo dell’allegato II non include rubriche relative ai diritti previsti all’articolo 6, paragrafo 2, all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 4, paragrafo, 3 della direttiva 2012/13, i quali dunque non si applicano alle persone arrestate ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 11 ). 44. Come correttamente rilevato dal governo ceco nelle sue osservazioni, nessuna disposizione della direttiva 2012/13 prevede né lascia intendere che le persone arrestate sulla base di un mandato d’arresto europeo debbano ricevere una comunicazione scritta che cumuli le informazioni contenute nei due modelli indicativi di cui agli allegati I e II di tale direttiva. Al contrario, il considerando 39 della direttiva 2012/13 rivela molto chiaramente che il modello della comunicazione dei diritti «per tali persone» è costituito unicamente dall’allegato II della citata direttiva. Dalla formulazione degli articoli 4 e 5 della direttiva 2012/13, in combinato disposto con i considerando 22 e 39 di quest’ultima, risulta dunque che i modelli della comunicazione dei diritti riprodotti nei due allegati summenzionati si escludono a vicenda ( 12 ). 45. La conclusione dell’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è poi avvalorata da altri due elementi. 46. Mi sembra rilevante, in primo luogo, fare riferimento alla portata delle nozioni di «arresto» o di «detenzione» delle persone indagate e imputate, come impiegate agli articoli 4, 6 e 7 della direttiva 2012/13. In proposito, il considerando 21 della direttiva 2012/13 precisa che «[n]ella presente direttiva i riferimenti alle persone indagate o imputate che sono arrestate o detenute si dovrebbero intendere riferiti alle situazioni in cui, nel corso di procedimenti penali, le persone indagate o imputate siano private della libertà ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della [Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la CEDU)], quale interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo». 47. Quest’ultima disposizione riguarda la situazione in cui un individuo «è stato arrestato o detenuto per essere tradotto dinanzi all’autorità giudiziaria competente, quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato o vi sono motivi fondati di ritenere che sia necessario impedirgli di commettere un reato o di darsi alla fuga dopo averlo commesso». Orbene, una situazione siffatta si distingue da quella di cui all’articolo 5, paragrafo 1, punto f), della CEDU, ossia l’arresto o la detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un «procedimento d’espulsione o d’estradizione», ipotesi, quest’ultima, che corrisponde al meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584. 48. In secondo luogo, dagli articoli 3 e 4 della direttiva 2012/13 risulta che in favore delle persone indagate e imputate sono riconosciuti vari diritti, fra cui quelli di essere informati dell’accusa e di avere accesso alla documentazione relativa all’indagine precisati, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 di tale direttiva, come quelli «che si applicano ai sensi del diritto nazionale» dello Stato membro interessato. Orbene, tale esplicito riferimento al «diritto nazionale» non è compatibile con la presa in considerazione della situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, in quanto quest’ultima rinvia necessariamente alla menzione del diritto dello Stato membro emittente o di esecuzione, come confermato dalla formulazione dell’articolo 5 di detta direttiva. 2. Sull’interpretazione teleologica 49. In via preliminare, rilevo che, tenuto conto della natura della questione pregiudiziale sollevata, l’interpretazione teleologica implica un esame congiunto degli obiettivi della direttiva 2012/13 e della decisione quadro 2002/584. 50. Al fine di cogliere la volontà del legislatore dell’Unione e, conseguentemente, gli obiettivi di tali atti normativi, occorre fare riferimento alla dinamica della costruzione, dal punto di vista dell’Unione, di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, più specificamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale. 51. In proposito, si deve osservare che la decisione quadro 2002/584, come risulta dal suo considerando 6, costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie, sancito all’articolo 82, paragrafo 1, TFUE, che ha sostituito l’articolo 31 TUE, sulla cui base tale decisione quadro è stata adottata. Da allora, la cooperazione giudiziaria in materia penale si è dotata progressivamente di strumenti giuridici la cui applicazione coordinata è destinata a rafforzare la fiducia degli [OSCURATO:PERSONA] membri nei confronti dei loro rispettivi ordinamenti giuridici nazionali allo scopo di garantire il riconoscimento e l’esecuzione nell’Unione delle sentenze in materia penale, al fine di evitare qualsiasi impunità degli autori di reati ( 13 ). 52. La direttiva 2012/13, come indicano i suoi considerando 11, 12 e 14, fa parte di tale insieme di strumenti giuridici che concretizza la tabella di marcia, adottata dal Consiglio nel 2009, per il rafforzamento dei diritti delle persone in procedimenti penali, la quale è stata accolta con favore dal Consiglio europeo e dichiarata parte integrante del programma di Stoccolma ( 14 ). Tale cronologia rende evidente che il legislatore dell’Unione ha cercato di rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale spingendosi oltre il meccanismo del mandato d’arresto europeo, già istituito, per abbracciare il procedimento penale in tutta la sua estensione. Come afferma la Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a detta tabella di marcia, i «procedimenti penali, (...) ai fini della presente risoluzione comprend[ono] sia la fase preprocessuale che quella processuale». 53. Fra tali strumenti rientrano inoltre: – la direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali ( 15 ); – la direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari ( 16 ); – la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ( 17 ); – la direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell’ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell’ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d’arresto europeo ( 18 ). 54. Tutte le citate norme di diritto derivato, inclusa la direttiva 2012/13, mirano a rafforzare i diritti processuali degli indagati o degli imputati nell’ambito di procedimenti penali, ma sono altresì accomunate dal fatto di contenere disposizioni specifiche relative alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, rendendo così applicabili a queste ultime alcuni di detti diritti, in maniera adeguata. L’interpretazione delle disposizioni prese in considerazione nella domanda di pronuncia pregiudiziale, a mio avviso, è indissociabile da tale particolare contesto normativo, caratterizzato da una tecnica legislativa che fa ricorso a strumenti giuridici aventi un duplice scopo e nel quale il testo base, ossia la decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 ( 19 ), di per sé non è più sufficiente per individuare i diritti delle persone arrestate in forza di un mandato d’arresto europeo. 55. Riguardo appunto alla direttiva 2012/13, rilevo che varie formulazioni utilizzate nella proposta di direttiva della Commissione, del 20 luglio 2010 ( 20 ), che potevano apparire relativamente ambigue per quanto concerne la portata dei diritti ivi previsti sono venute meno nel testo definitivo. 56. Così, il considerando 25 stabiliva che «[i] diritti previsti dalla presente direttiva» dovrebbero applicarsi anche, mutatis mutandis, nei procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, formulazione generica sostituita dalla menzione, al considerando 39 della direttiva 2012/13, del solo diritto all’informazione scritta sui diritti al momento dell’arresto, con esplicito rinvio al modello di comunicazione previsto nell’allegato II. 57. L’articolo 2 della proposta di direttiva, relativo al campo di applicazione, conteneva già, al paragrafo 1, un’identica definizione ratione temporis, ossia dai primi sospetti fino alla decisione definitiva sulla colpevolezza. Il paragrafo 2 era così formulato: «La presente direttiva si applica ai procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo». Si deve constatare che l’articolo 2 della direttiva 2012/13 non fa neppure menzione di detti procedimenti. 58. Va invece sottolineato che la proposta di direttiva, nella parte della relazione relativa all’articolo 5, conteneva l’esplicita affermazione secondo la quale «[a]lle persone colpite da mandato d’arresto europeo si applicano diritti diversi», il che si è tradotto in una formulazione della disposizione in parola vicina all’attuale testo definitivo. 59. Risulta quindi che la direttiva 2012/13 mira, da un lato ed in via principale, a delimitare, mediante l’emanazione di norme minime comuni, il diritto all’informazione delle persone indagate e imputate nei procedimenti penali nazionali, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri nei loro rispettivi sistemi di giustizia penale ( 21 ). Come enunciato dai considerando 19, 22, 27 e 28 della direttiva 2012/13, al pari degli articoli 3, 4, 6 e 7 della medesima direttiva, questi ultimi mirano a garantire l’esercizio effettivo dei diritti della difesa nonché l’equità di detto procedimento ( 22 ), posto che tali diritti sono esercitati conformemente al diritto nazionale dello Stato membro interessato. 60. D’altro lato, essa è volta, in via accessoria, a precisare la maniera in cui il diritto all’informazione si applica in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo, ove l’articolo 5 della direttiva 2012/13 e il suo allegato II completano così la decisione quadro 2002/584. 61. Sebbene i due obiettivi summenzionati presentino un’innegabile connessione o possano essere descritti come paralleli, considerato che l’emissione del mandato d’arresto europeo trae necessariamente origine da un procedimento penale nazionale, essi non si confondono. L’arresto della persona ricercata conduce automaticamente alla messa in atto di una procedura specifica, avente carattere di lex specialis, a causa della dimensione transnazionale di quest’ultima. 62. Al riguardo, va ricordato che la decisione quadro 2002/584 è diretta, mediante l’instaurazione di un nuovo sistema semplificato e più efficace di consegna delle persone condannate o sospettate di aver violato la legge penale, a facilitare e ad accelerare la cooperazione giudiziaria allo scopo di contribuire a realizzare l’obiettivo assegnato all’Unione di diventare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia fondandosi sull’elevato livello di fiducia che deve esistere tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri. Come si evince dal considerando 5 di detta decisione quadro, il sistema del mandato d’arresto europeo consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alle procedure di estradizione che esistevano prima della sua adozione. In conformità dell’articolo 1, paragrafo 1, della decisione quadro di cui trattasi, lo scopo del meccanismo del mandato d’arresto europeo è dunque di consentire l’arresto e la consegna di una persona ricercata affinché, alla luce dell’obiettivo perseguito da tale decisione quadro, il reato commesso non rimanga impunito e tale persona sia sottoposta ad un procedimento penale o sconti la pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti ( 23 ). 63. La Corte ha già dichiarato che la decisione dell’autorità dell’esecuzione si limita a consentire la consegna della persona interessata, conformemente alle disposizioni della decisione quadro 2002/584, in quanto l’esercizio dell’azione penale o l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza privative della libertà, o ancora il procedimento penale di merito non rientrano nell’ambito di applicazione di detta decisione ( 24 ). 64. La determinazione dei diritti processuali della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è indissociabile dalla volontà del legislatore dell’Unione espressa in occasione dell’istituzione di detto mandato. Quest’ultimo è stato concepito come un meccanismo giudiziario di consegna rapido ed efficace delle persone ricercate tra [OSCURATO:PERSONA] membri, in sostituzione di un sistema di estradizione complesso e soggetto alla valutazione del potere politico, non idoneo a prendere in considerazione la situazione processuale penale dell’interessato nella sua integralità. Come correttamente sottolineato dal governo ceco, i diritti di una persona nel contesto di un procedimento relativo a un mandato d’arresto europeo sono dunque, logicamente, imperniati sull’aspetto della consegna in un altro Stato membro e non comprendono tutto il novero dei diritti di cui una persona dispone nel contesto di un procedimento penale a norma del diritto nazionale ( 25 ). 65. Ciò premesso, qualsiasi interpretazione della direttiva 2012/13 che conduca a un’applicazione ratione personae estensiva di quest’ultima ( 26 ) e ad una forte compenetrazione tra le due norme di diritto derivato in esame mi sembra incompatibile con l’oggetto volutamente limitato e l’obiettivo di accelerare la cooperazione giudiziaria della decisione quadro 2002/584, il cui articolo 17, paragrafo 1, prevede espressamente che il mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza ( 27 ). Si deve pertanto evitare, conformemente alla volontà già espressa dalla Corte, che l’effetto dei mandati di arresto europei sia indebolito da pratiche dilatorie volte a ostacolarne l’esecuzione ( 28 ). 66. Alla luce delle precedenti considerazioni, si deve rispondere alla prima questione pregiudiziale dichiarando che l’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ( 29 ). In tali circostanze, non occorre esaminare la possibilità, evocata dal giudice del rinvio, di modificare il contenuto del modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, come determinato all’articolo 8 della decisione quadro 2002/584, includendovi detti diritti o, in alternativa, di inviare alla persona arrestata documenti che l’informino dei suoi diritti in forza delle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13. 67. Per quanto attiene all’argomento addotto dal giudice del rinvio, secondo il quale la privazione per le persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo dei diritti enunciati nelle summenzionate disposizioni della direttiva 2012/13 condurrebbe alla violazione dell’obbligo di rispettare i diritti fondamentali, come previsto al considerando 12 e all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584 e, più specificamente, le condizioni che discendono dagli articoli 6 e 47 della Carta, occorre sottolineare che un tale argomento induce, in realtà, ad interrogarsi sulla compatibilità della decisione quadro 2002/584 con i diritti fondamentali protetti nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il che è oggetto della seconda questione ( 30 ). C. Sulla seconda questione pregiudiziale 68. Con la seconda questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interpella la Corte in ordine alla validità della decisione quadro 2002/584 con riferimento agli articoli 6 e 47 della Carta, in quanto alle persone arrestate in forza di un mandato d’arresto europeo non sono garantiti i diritti previsti dalle disposizioni della direttiva 2012/13 cui si riferisce la decisione di rinvio, il che renderebbe impossibile o eccessivamente difficile la contestazione dei mandati d’arresto nazionale ed europeo da parte di dette persone, mentre queste ultime sono detenute nello Stato membro di esecuzione sulla base del mandato d’arresto europeo. 69. Va ricordato, in via preliminare, che, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, TUE, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta, che ha lo stesso valore giuridico dei Trattati ( 31 ). 70. Si deve sottolineare, in primo luogo, che il meccanismo del mandato d’arresto europeo istituito dalla decisione quadro 2002/584, la quale non disciplina la possibilità di proporre un ricorso avverso la decisione di emissione di detto mandato, è fondato su una presunzione di rispetto dei diritti fondamentali sanciti dalla Carta di cui sono parte integrante il diritto alla libertà previsto all’articolo 6 della Carta nonché il rispetto dei diritti della difesa che derivano dal diritto a un equo processo, sancito agli articoli 47 e 48 della Carta. 71. Il principio del mutuo riconoscimento su cui si fonda il sistema del mandato d’arresto europeo, infatti, si basa esso stesso sulla fiducia reciproca tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri circa il fatto che i rispettivi ordinamenti giuridici nazionali sono in grado di fornire una tutela equivalente ed effettiva dei diritti fondamentali, riconosciuti nell’Unione, in particolare di quelli contenuti nella Carta. Il principio della fiducia reciproca impone a ciascuno di detti [OSCURATO:PERSONA], segnatamente per quanto riguarda lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, di ritenere, tranne in circostanze eccezionali, che tutti gli altri [OSCURATO:PERSONA] membri rispettino il diritto dell’Unione e, più in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 32 ). 72. Più precisamente, la decisione quadro 2002/584 si basa sul principio secondo cui le decisioni in materia di mandato d’arresto europeo beneficiano di tutte le garanzie proprie delle decisioni giudiziarie, in particolare di quelle risultanti dai diritti fondamentali e dai principi giuridici fondamentali di cui all’articolo 1, paragrafo 3, di detta decisione quadro, il che implica che l’intera procedura di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri prevista dalla decisione quadro 2002/584 è esercitata sotto controllo giudiziario. Ne consegue che le stesse disposizioni della decisione quadro prevedono già una procedura conforme ai requisiti di cui all’articolo 47 della Carta, a prescindere dalle modalità di attuazione di detta decisione scelte dagli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 33 ). 73. La Corte ha dichiarato che, nel caso di un procedimento riguardante un mandato d’arresto europeo, la garanzia del rispetto dei diritti della persona di cui si chiede la consegna spetta in primo luogo allo Stato membro emittente, che si deve presumere rispetti il diritto dell’Unione e, in particolare, i diritti fondamentali riconosciuti da quest’ultimo ( 34 ). In proposito, il sistema del mandato d’arresto europeo comporta una protezione su due livelli dei diritti in materia procedurale e dei diritti fondamentali di cui deve beneficiare la persona ricercata, in quanto alla protezione giudiziaria prevista al primo livello, in sede di adozione di una decisione nazionale come un mandato d’arresto nazionale, si aggiunge quella che deve essere garantita al secondo livello, in sede di emissione del mandato d’arresto europeo, la quale può eventualmente intervenire in tempi brevi, dopo l’adozione della suddetta decisione giudiziaria nazionale ( 35 ). 74. Pertanto, nel caso di una misura che, come l’emissione di un mandato d’arresto europeo, è idonea a ledere il diritto alla libertà della persona interessata, tale tutela implica che venga adottata, quanto meno a uno dei due livelli della stessa, una decisione conforme ai requisiti inerenti alla tutela giurisdizionale effettiva. In particolare, il secondo livello di tutela dei diritti della persona interessata presuppone che l’autorità giudiziaria emittente controlli il rispetto delle condizioni necessarie a tale emissione ed esamini in maniera obiettiva, tenendo conto di tutti gli elementi a carico e a discarico, e senza essere esposta al rischio di essere soggetta a istruzioni esterne, in particolare provenienti dal potere esecutivo, se detta emissione sia proporzionata ( 36 ). 75. Spetta, pertanto, agli [OSCURATO:PERSONA] membri provvedere affinché i loro ordinamenti giuridici garantiscano in modo effettivo il livello di tutela giurisdizionale richiesto dalla decisione quadro 2002/584 mediante norme procedurali da essi attuate e che possono differire da un sistema all’altro, purché l’obiettivo di tale decisione quadro e i requisiti derivanti da quest’ultima non siano pregiudicati. In proposito, i requisiti inerenti a una tutela giurisdizionale effettiva possono condurre all’istituzione di un diritto di ricorso distinto contro la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo adottata da un’autorità giudiziaria diversa da un giudice ( 37 ). Alla luce della formulazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, è interessante rilevare che risponde all’esigenza di una tutela giurisdizionale effettiva un sistema nazionale che prevede un diritto di ricorso avverso la decisione di emettere un mandato d’arresto europeo ai fini di un’azione penale che può essere esercitata dopo la consegna effettiva della persona ricercata ( 38 ). 76. Si deve inoltre sottolineare che sebbene, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, gli [OSCURATO:PERSONA] membri siano tenuti a dare esecuzione a ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della medesima decisione quadro, tale riconoscimento non implica, tuttavia, un obbligo assoluto di esecuzione del mandato d’arresto emesso ( 39 ). Prima di decidere sulla consegna della persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve esercitare un certo controllo sul mandato d’arresto europeo e assicurarsi del rispetto dei diritti fondamentali della persona ricercata, come espressamente ricordato all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/584. Detta autorità non può tollerare una violazione di tali diritti e, in una simile ipotesi, dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo ( 40 ). 77. A titolo di osservazione finale, rilevo che la giurisprudenza della Corte richiamata nelle presenti conclusioni ha potuto, correttamente, essere qualificata come movimento di «proceduralizzazione» del principio della fiducia reciproca nel contesto dell’attuazione del mandato d’arresto europeo, destinato a compensare la quasi automaticità di quest’ultimo con requisiti di ordine processuale che garantiscono i diritti degli interessati ( 41 ). 78. In secondo luogo, si deve osservare che la decisione quadro 2002/584 prevede un certo numero di diritti processuali a favore della persona fermata sulla base di un mandato d’arresto europeo nello Stato membro di esecuzione, e, in particolare, un diritto all’informazione. Conformemente all’articolo 11 della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione competente deve informare detta persona, al momento del suo arresto, del mandato d’arresto europeo e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire o di opporsi alla propria consegna all’autorità giudiziaria emittente nonché del suo diritto di essere assistito da un consulente legale e da un interprete. Tali diritti, oltre a quello all’audizione se non dà il consenso alla propria consegna conformemente all’articolo 14 di detta decisione quadro, corrispondono a quelli enunciati nella comunicazione scritta che dev’essere tempestivamente fornita alla persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo, prevista all’articolo 5 della direttiva 2012/13. 79. Nel contesto della comunicazione del contenuto del mandato d’arresto, detta persona riceverà le informazioni richieste nel modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, allegato alla decisione quadro 2002/584, che le autorità giudiziarie emittenti devono compilare, a fini di semplificazione e di accelerazione della procedura di consegna nel rispetto dei termini previsti all’articolo 17 della decisione quadro 2002/584. Ai sensi dell’articolo 8 di quest’ultima, tali informazioni riguardano evidentemente l’indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2 di tale decisione quadro, ma altresì la natura e la qualificazione giuridica del reato, la descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato ( 42 ). È interessante rilevare che le ultime due informazioni sono simili a quelle contemplate all’articolo 6 della direttiva 2012/13. 80. Risulta quindi che, in forza dell’articolo 11 della decisione quadro 2002/584 e dell’articolo 5 della direttiva 2012/13, la persona arrestata ai fini dell’esecuzione di un mandato d’arresto europeo beneficia di un’informazione precisa, appropriata e accessibile riguardo ai propri diritti, fornita in una fase precoce della procedura di consegna, in modo da permetterle l’esercizio effettivo di questi ultimi nello specifico contesto di detta procedura. 81. Tali diritti sono stati inoltre precisati e integrati da disposizioni delle direttive 2010/64, 2013/48 e 2016/1919. La Corte ha pertanto sottolineato che la decisione quadro 2002/584 si inserisce in un sistema globale di garanzie relative alla tutela giurisdizionale effettiva previste da altre normative dell’Unione, adottate nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale, che contribuiscono a facilitare alla persona ricercata sulla base di un mandato d’arresto europeo l’esercizio dei suoi diritti, ancor prima della sua consegna allo Stato membro emittente. In particolare, l’articolo 10 della direttiva 2013/48 impone all’autorità competente dello Stato membro di esecuzione di informare senza indebito ritardo, dopo la privazione della libertà, le persone ricercate che esse hanno il diritto di nominare un difensore nello Stato membro emittente ( 43 ). Va tuttavia precisato, da un lato, che il ruolo di tale difensore consiste nell’assistere il difensore nello Stato membro di esecuzione fornendogli informazioni e consulenza ai fini dell’effettivo esercizio dei diritti di dette persone, «di cui alla decisione quadro 2002/584/GAI» e, d’altro lato, che il diritto summenzionato fa salvi i termini fissati nella decisione quadro 2002/584 o l’obbligo per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di decidere se consegnare la persona entro tali termini e alle condizioni stabilite da tale decisione quadro. 82. Per quanto attiene, in terzo luogo, alla situazione di custodia della persona ricercata, posta in relazione dal giudice del rinvio con la questione dell’esercizio di un ricorso avverso il mandato d’arresto nazionale e il mandato d’arresto europeo, va sottolineato che, ai sensi dell’articolo 12 della decisione quadro 2002/584, compete all’autorità giudiziaria dell’esecuzione decidere, dopo l’arresto della persona ricercata, se quest’ultima debba rimanere in stato di custodia o essere rimessa in libertà nelle more della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo. La custodia non è dunque necessariamente richiesta e in qualsiasi momento è possibile la rimessa in libertà provvisoria, conformemente al diritto interno dello Stato membro di esecuzione. 83. Tali osservazioni si coniugano con il fatto che il legislatore europeo, da un lato, ha garantito il rispetto del diritto all’audizione nello Stato membro di esecuzione, quale risulta, in particolare, dagli articoli 14 e 18 della decisione quadro 2002/584, il che consente all’interessato di contestare in maniera effettiva il proprio mantenimento in custodia e, d’altro lato, ha delimitato cronologicamente in maniera rigorosa l’adozione delle decisioni relative al mandato d’arresto europeo al fine di soddisfare l’obiettivo di accelerazione della cooperazione giudiziaria. 84. Come testé menzionato, per quanto attiene all’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, l’articolo 17, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che quest’ultimo debba essere trattato ed eseguito con la massima urgenza. I paragrafi 2 e 3 di tale articolo fissano termini precisi che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono osservare per l’adozione della decisione definitiva sull’esecuzione di detto mandato, rispettivamente di 10 o 60 giorni, a seconda che il ricercato acconsenta o meno alla propria consegna, con la previsione di una proroga di trenta giorni al paragrafo 4. La tempistica del meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa dunque in ampia misura sull’espressione della volontà di detta persona. 85. Pur dichiarando che i termini previsti dall’articolo 17 della decisione quadro 2002/584 sono in linea di principio sufficienti, alla luce in particolare del ruolo essenziale del principio del riconoscimento reciproco nel sistema istituito dalla decisione quadro, affinché l’autorità giudiziaria dell’esecuzione proceda ai controlli preliminari all’esecuzione del mandato d’arresto europeo e adotti la decisione sull’esecuzione di tale mandato, la Corte ha considerato che in capo a detta autorità permane l’obbligo di adottare tale decisione dopo la scadenza dei termini summenzionati e che, in una situazione siffatta, l’articolo 12 della decisione quadro, in combinato disposto con l’articolo 17 della medesima, non osta, in linea di principio, a che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione mantenga la persona ricercata in custodia, sulla base del diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti ( 44 ). 86. A mio avviso, l’aspetto importante è che, procedendo a un’interpretazione delle disposizioni di cui trattasi conforme all’articolo 6 della Carta, le cui spiegazioni rinviano all’articolo 5 della CEDU e, nel caso di specie all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di detto testo normativo vertente sui procedimenti d’estradizione, la Corte ha chiaramente temperato tale soluzione precisando che, atteso che l’emissione di un mandato d’arresto europeo non può, in quanto tale, giustificare la custodia della persona ricercata per un periodo la cui durata totale superi il tempo necessario all’esecuzione di tale mandato, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può decidere di mantenere tale persona in custodia soltanto a condizione che il procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo sia stato condotto con sufficiente diligenza e, pertanto, che la durata della custodia non risulti eccessiva. Per sincerarsene, tale autorità deve effettuare un esame concreto della situazione di cui trattasi, tenendo conto di tutti gli elementi pertinenti al fine di valutare la giustificazione della durata del procedimento ( 45 ). 87. Ritengo che debbano essere richiamate ancora due disposizioni della decisione quadro 2002/584, alla luce della situazione di custodia della persona arrestata in esecuzione di un mandato d’arresto europeo menzionata dal giudice del rinvio a sostegno dei propri dubbi in ordine alla validità di tale atto nell’ipotesi dell’inapplicabilità dei vari diritti all’informazione di cui alla direttiva 2012/13 presi in considerazione nella domanda di pronuncia pregiudiziale. 88. Da un lato, l’articolo 23, paragrafo 5, della decisione quadro 2002/584 prevede che, dopo la scadenza dei termini per la consegna del ricercato a seguito dell’adozione della decisione sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo, tale persona è rilasciata se continua a trovarsi in stato di custodia. 89. D’altro lato, l’articolo 26, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 prevede che lo Stato membro emittente deduce il periodo complessivo di custodia che risulta dall’esecuzione di un mandato d’arresto europeo dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello stesso Stato, garantendo, in tal modo, che qualsiasi periodo detentivo, compreso quello risultante da un eventuale mantenimento in custodia dopo la scadenza dei termini di cui all’articolo 17 della decisione quadro, sarà debitamente preso in considerazione nel caso di esecuzione di una pena privativa della libertà nello Stato membro emittente ( 46 ). 90. Ciò premesso, mi sembra che la conclusione dell’inapplicabilità dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo non sia idonea a costituire, con riferimento ad un eventuale ricorso diretto contro la decisione di emissione del mandato d’arresto nazionale ed europeo e alla situazione di tali persone nel corso della procedura di consegna, una qualsivoglia violazione da parte della decisione quadro 2002/584 dei requisiti che discendono dagli articoli 6, 47 e 48 della Carta. 91. A mio avviso, la decisione quadro 2002/584, come precisata e integrata, in particolare, dall’articolo 5 della direttiva 2012/13, e interpretata dalla Corte, garantisce i diritti degli interessati, conformemente ai requisiti summenzionati, assicurando al contempo l’efficacia del meccanismo di consegna di tali persone e, in tal modo, l’effettività del sistema di cooperazione giudiziaria tra gli [OSCURATO:PERSONA] membri di cui il mandato d’arresto europeo costituisce uno degli elementi essenziali. 92. Alla luce dell’insieme delle precedenti considerazioni, occorre rispondere dichiarando che l’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584. VI. Conclusione 93. Alla luce delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere allo Spetsializiran nakazatelen sad (Tribunale speciale per i procedimenti penali, Bulgaria) nel modo seguente: – L’articolo 4, paragrafo 3, l’articolo 6, paragrafo 2, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali devono essere interpretati nel senso che i diritti ivi previsti non sono applicabili alle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo. – L’esame delle questioni sollevate non ha rivelato alcun elemento idoneo ad inficiare la validità della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) GU 2012, L 142, pag. 1 . ( 3 ) GU 2002, L 190, pag. 1 . ( 4 ) V. sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 ). ( 5 ) V. sentenza del 27 maggio 2019, PF (Procuratore generale di Lituania) ( C‑509/18 , EU:C:2019:457 ). ( 6 ) V. conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Gavanozov ( C‑324/17 , EU:C:2019:312 ). ( 7 ) V., in particolare, sentenza del 12 ottobre 2017, Sleutjes ( C‑278/16 , EU:C:2017:757 , punti 21 e 22 , nonché giurisprudenza ivi citata). ( 8 ) V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 26 e 27 ). ( 9 ) V., in tal senso, sentenza del 25 luglio 2018, AY (Mandato d’arresto – Testimone) ( C‑268/17 , EU:C:2018:602 , punti 28 e 29 ). ( 10 ) V. sentenza del 10 settembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑491/13 , EU:C:2014:2187 , punto 22 e giurisprudenza ivi citata). ( 11 ) L’allegato II contiene cinque rubriche aventi ad oggetto: A. le informazioni sul mandato di arresto europeo; B. l’assistenza di un avvocato; C. l’interpretazione e la traduzione; D. la possibilità del consenso; E. l’udienza. Tali rubriche corrispondono ai diritti della persona ricercata garantiti direttamente nella decisione quadro 2002/584, come si vedrà qui di seguito. ( 12 ) Preciso, tuttavia, che la persona ricercata, una volta consegnata all’autorità giudiziaria emittente, assumerà lo status di «imputato» ai sensi della direttiva 2012/13 e beneficerà dunque dell’insieme dei diritti connessi a tale qualifica. ( 13 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punto 43 ). ( 14 ) Risoluzione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a una tabella di marcia per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali ( GU 2009, C 295, pag. 1 ) e «Programma di Stoccolma – Un’Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini», punto 2.4 ( GU 2010, C 115, pag. 1 ). ( 15 ) GU 2010, L 280, pag. 1 . ( 16 ) GU 2013, L 294, pag. 1 . ( 17 ) GU 2016, L 132, pag. 1 . ( 18 ) GU 2016, L 297, pag. 1 . ( 19 ) GU 2009, L 81, pag. 24 . ( 20 ) COM(2010) 392 definitivo. ( 21 ) V., in tal senso, sentenze del 13 giugno 2019, Moro ( C‑646/17 , EU:C:2019:489 , punto 34 ) e del 19 settembre 2019, Rayonna prokuratura Lom ( C‑467/18 , EU:C:2019:765 , punto 36 ). Nella prima decisione citata, la Corte ha inoltre precisato, al punto 36, che la direttiva 2012/13 partecipa alla creazione di un’armonizzazione minima dei procedimenti penali nell’Unione, e l’applicazione, in uno Stato membro, delle norme previste da tale direttiva è indipendente dall’esistenza di una situazione transnazionale nell’ambito di una controversia insorta in tale Stato membro. ( 22 ) V., in tal senso, sentenza del 5 giugno 2018, Kolev e a. ( C‑612/15 , EU:C:2018:392 , punto 89 ). ( 23 ) V. sentenze del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) ( C‑551/18 PPU , EU:C:2018:991 , punti da 36 a 39 ) e del 30 maggio 2013, F ( C‑168/13 PPU , EU:C:2013:358 , punto 57 ). ( 24 ) V., in tal senso, sentenze del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) ( C‑551/18 PPU , EU:C:2018:991 , punto 56 ) e del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , punto 57 ). ( 25 ) La tesi, esposta nella decisione di rinvio, consistente nell’allineare la situazione processuale delle persone arrestate in esecuzione di un mandato europeo con quella degli indagati o degli imputati a cui fa riferimento la direttiva 2012/13, a mio avviso, equivale a negare la specificità della procedura transfrontaliera di consegna della persona ricercata tra [OSCURATO:PERSONA] membri. ( 26 ) L’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, dell’articolo 6, paragrafo 2, e dell’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 alla situazione delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo è, in ogni caso, priva di senso qualora tale mandato sia stato emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà. ( 27 ) È possibile interrogarsi, più specificamente, sulle conseguenze del riconoscimento in favore delle persone arrestate in esecuzione di un mandato d’arresto europeo del diritto di accesso al fascicolo come previsto all’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2012/13 e precisato al considerando 30 di quest’ultima sotto forma di messa a disposizione dell’interessato e del suo avvocato di qualsiasi documento e, se del caso, fotografia e registrazione audio e video che sia essenziale per contestare effettivamente, in conformità del diritto nazionale, la legittimità dell’arresto o della detenzione di persone indagate. Tale trasmissione della documentazione relativa all’indagine consentirà all’interessato e al suo avvocato di formulare domande riguardo alle prove prodotte o di chiedere un supplemento di indagini, il che inciderà innegabilmente sullo svolgimento della procedura di consegna. ( 28 ) Sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan ( C‑237/15 PPU , EU:C:2015:474 , punto 41 ). ( 29 ) Rilevo che tale posizione è condivisa dalla Commissione e da tutti i governi che hanno depositato osservazioni scritte nell’ambito del presente procedimento. ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 45 ). ( 31 ) V. sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni ( C‑399/11 , EU:C:2013:107 , punto 48 ). ( 32 ) V., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , punti 77 e 78 ). ( 33 ) V., in tal senso, sentenze del 25 luglio 2018, Minister for Justice and Equality (Carenze del sistema giudiziario) ( C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , punto 56 ) e del 30 maggio 2013, F ( C‑168/13 PPU , EU:C:2013:358 , punti 46 e 47 ). ( 34 ) V. sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punto 50 ). ( 35 ) V. sentenza del 27 maggio 2019, OG e PI (Procure di Lubecca e Zwickau) ( C‑508/18 e C‑82/19 PPU , EU:C:2019:456 , punto 67 nonché giurisprudenza ivi citata). ( 36 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 60 e 61 ). ( 37 ) V., in tal senso, sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti da 64 a 66 ). ( 38 ) V. sentenze del 30 maggio 2013, F ( C‑168/13 PPU , EU:C:2013:358 , punto 50 ); del 6 dicembre 2018, IK (Esecuzione di una pena accessoria) ( C‑551/18 PPU , EU:C:2018:991 , punto 67 ), nonché del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 70 e 71 ). ( 39 ) V., in tal senso, sentenza dell’11 marzo 2020, SF (Mandato d’arresto europeo – Garanzia di rinvio nello Stato di esecuzione) ( C‑314/18 , EU:C:2020:191 , punti 39 e 40 ). ( 40 ) V., in tal senso, sentenze del 29 gennaio 2013, Radu ( C‑396/11 , EU:C:2013:39 , punto 41 ) e del 10 agosto 2017, Zdziaszek ( C‑271/17 PPU , EU:C:2017:629 , punti 103 e 104 ). A titolo esemplificativo, è possibile citare la verifica da parte dell’autorità giudiziaria dell’esecuzione del rischio di trattamenti inumani e degradanti a causa delle condizioni di detenzione nello Stato emittente [sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru ( C‑404/15 e C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 )], della qualifica come autorità giudiziaria dell’organo che ha emesso il mandato d’arresto [sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas ( C‑477/16 PPU , EU:C:2016:861 )], dell’esistenza di un mandato d’arresto nazionale [sentenza del 1o giugno 2016, Bob‑Dogi ( C‑241/15 , EU:C:2016:385 )], del rispetto del principio del ne bis in idem [sentenza del 16 novembre 2010, Mantello ( C‑261/09 , EU:C:2010:683 )], del fatto che le condizioni per l’emissione di tale mandato e in particolare la sua proporzionalità siano oggetto di un sindacato giurisdizionale in detto Stato membro [sentenza del 12 dicembre 2019, [OSCURATO:PERSONA] (Procura Svezia) ( C‑625/19 PPU , EU:C:2019:1078 )]. ( 41 ) Rizcallah, C., «La notion d’autorité judiciaire d’émission dans le cadre du mandat d’arrêt européen et la “procéduralisation” du principe de confiance mutuelle», L’Observateur de Bruxelles, n. 119, pag. 36. ( 42 ) V., in tal senso, sentenza del 23 gennaio 2018, Piotrowski ( C‑367/16 , EU:C:2018:27 , punti 58 e 59 ). ( 43 ) V. sentenza del 12 dicembre 2019, Procura generale del Granducato di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Procuratori di Lione e Tours) ( C‑566/19 PPU e C‑626/19 PPU , EU:C:2019:1077 , punti 72 e 73 ). ( 44 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan ( C‑237/15 PPU , EU:C:2015:474 , punti 42 , 52 , 60 e 62 ). ( 45 ) V., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan ( C‑237/15 PPU , EU:C:2015:474 , punti da 53 a 59 ). ( 46 ) V. sentenza del 16 luglio 2015, Lanigan ( C‑237/15 PPU , EU:C:2015:474 , punto 51 ).
Sentenza Corte di giustizia UE/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris