CassazionesentenzaSezione LDecisione del 10 dicembre 2020
Cassazione n. 18701/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso1397- 2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 91, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 232/2020 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 10/12/2020 R.G.N. 190/2020; [OSCURATO:PERSONA] a termine in agricoltura R.G.N.1397/2021 Cron. Rep. Ud.08/05/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/05/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto “i ricorsi proposti dai lavoratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volti ad ottenere la dichiarazione di inefficacia del termine apposto ai contratti di lavoro e loro proroghe (stipulati, rispettivamente, negli anni 2009-2015 e 2007-2015) e la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze della datrice di lavoro [OSCURATO:PERSONA] s.s., con condanna della stessa alla riammissione in servizio e al pagamento di una indennità risarcitoria”; 2.la Corte, in sintesi, ha premesso in fatto che, pacificamente, i lavoratori ricorrenti avevano prestato “attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società convenuta, in qualità di operai addetti a coltivazioni vitivinicole, in forza di numerosi contratti di lavoro a tempo determinato”; ha poi argomentato che: l’art. 10, comma 2, d. lgs. n. 368 del 2001, esclude dalla disciplina generale ivi prevista “i rapporti di lavoro tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato”; ai sensi del CCNL per gli operai agricoli e florovivaisti, pacificamente applicabile ai rapporti di lavoro in controversia, “gli operai a tempo determinato che hanno effettuato presso la stessa azienda – nell’arco di 12 mesi dalla data di assunzione – 180 giornate di effettivo lavoro, hanno diritto alla trasformazione del loro rapporto in quello a tempo indeterminato con la stessa disciplina prevista per gli operai assunti originariamente a tempo indeterminato”, diritto che “deve essere esercitato, a pena di decadenza, entro sei mesi dal perfezionamento del requisito delle 180 giornate di lavoro effettivo, mediante comunicazione scritta da presentare al datore di lavoro”; non era in contestazione che i lavoratori appellanti non avessero effettuato più di 180 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi dall’assunzione e, comunque, non avevano esercitato il diritto alla trasformazione nel termine decadenziale prescritto; la Corte, in ordine alla compatibilità comunitaria di tale disciplina, rammentato che l’obbligo di attuazione della direttiva 1999/70/CE da parte dello Stato membro sorge nel caso in cui manchi una “norma equivalente per la prevenzione degli abusi in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori”, ha ritenuto che “la disciplina di fonte collettiva appare idonea a garantire ai ricorrenti il livello di tutela richiesto dall’ordinamento europeo”; ha sostenuto che “il settore agricolo è pacificamente caratterizzato dalla sussistenza di esigenze lavorative ad andamento stagionale e/o di carattere frammentario”, per cui “appare quindi del tutto appropriata la scelta di ancorare il meccanismo di tutela contro gli abusi non già ab interno (mediante la specificazione della causale di ogni singola frammentaria assunzione) bensì ab externo, stabilendo cioè una durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi nel corso dell’anno (e quindi nel compimento del ciclo delle stagioni), superata la quale si deve ritenere che il contratto a termine sia impropriamente usato per soddisfare esigenze stabili e durevoli dell’imprenditore agricolo, con il conseguente diritto del lavoratore alla costituzione di rapporto a tempo indeterminato”;3. per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso i soccombenti con un unico articolato motivo, cui ha resistito l’intimata società con controricorso; la parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. col motivo di ricorso si denuncia: “violazione dell’art. 117, comma 1, Cost., in relazione al considerando n. 6 e alla clausola n. 5 della Direttiva 1999/70/CE relativa al lavoro a tempo determinato, che non consentono la reiterazione senza limiti dei contratti a tempo determinato (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)”; si argomenta diffusamente “l’evidente contrasto esistente tra la disciplina del rapporto di lavoro a termine per gli operai agricoli e l’[OSCURATO:PERSONA] allegato alla Direttiva 1999/70/CE”; in conseguenza della dedotta difformità tra la normativa italiana e la citata direttiva comunitaria, ancora in memoria si chiede: “in via principale, la diretta disapplicazione del comma 2 dell’art. 10 D.lgs. 368/2001 (poi sostituito dalla lettera b, comma 1, dell’art. 29 D.lgs. 81/2015) e la conseguente applicazione al ricorrente operaio agricolo della disciplina contenuta nel D.lgs. 368/2001 (e nel D.lgs. 81/2015); “in subordine, si chiede che il Giudice disponga il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in ordine alla compatibilità del comma 2 dell’art. 10 D.lgs. 368/2001 (e della lettera b, comma 1, dell’art. 29 D.lgs. 81/2015) con la direttiva 1999/70/CE ovvero rimetta gli atti alla Corte Costituzionale per la valutazione di conformità della medesima norma con gli artt. 3, 11 e 117 Cost.”;2.il ricorso pone la questione – rispetto alla quale non sono stati rinvenuti specifici precedenti di questa Corte - della compatibilità della disciplina interna dei rapporti tra i datori di lavoro dell’agricoltura e gli operai a tempo determinato con il diritto dell’Unione, in particolare con la direttiva 1999/70/CE e le sentenze della Corte di Giustizia che la interpretano; poiché la censura investe questioni di diritto di particolare rilevanza, il Collegio rimette la trattazione alla pubblica udienza; P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la trat