CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30979/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/11/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la condanna per i reati di tentato furto in abitazione (capo A) e di resistenza a pubblico ufficiale (capo B); Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che invocano la desistenza volontaria, sono non solo meramente reiterativi e del tutto privi di fondamento giuridico, ma si appalesano completamente disancorati dalla realtà fattuale che vede l'imputato darsi alla fuga in quanto sorpreso a rubare; Considerato che il terzo motivo, imperniato sulla valutazione della testimonianza de relato, è versato in fatto e assertivo; Ritenuto che il quarto (sul giudizio di bilanciamento) è inedito; Considerato che il quinto motivo, che contesta la configurabilità del reato di resistenza, è intrinsecamente generico, poiché si sostanzia nella trascrizione di un principio giurisprudenziale e parimenti generico risulta il sesto motivo che contesta l'esclusione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. a seguito della sentenza n. 172 del 2025 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 131-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui si riferisce agli articoli 336 e 337 dello stesso codice, disponendo che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; il ricorso, difatti, non precisa per quale specifica ragione il fatto di cui al capo B) presenterebbe, in concreto, i caratteri della lieve entità; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M