CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 44367/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 23.3.2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del PG che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del delitto di ricettazione di cui al capo 1) della rubrica e di quello di truffa ascrittole al capo 2) e, ritenuto tra di essi il vincolo della continuazione, esclusa la pur contestata recidiva, l'aveva condannata alla pena complessiva di anni 2 e mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali; la aveva invece assolta per i fatti di ricettazione e tentata truffa contestati ai capi 3) e 4); 2. la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere quanto al delitto di cui al capo 2) perché estinto per intervenuta prescrizione ed ha di conseguenza rideterminato la pena per il solo delitto di ricettazione in quella di anni 2 di reclusione ed Euro 600 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore della Casinelli deducendo: 3.1 violazione di legge in relazione all'art. 648 cod. pen.: rileva che la sentenza ha erroneamente qualificato il fatto in termini di ricettazione; richiama le dichiarazioni della persona offesa che, dopo aver appreso, dalla sua banca, della negoziazione di due assegni a sua firma, di cui gli erano stati comunicati gli estremi, aveva verificato che i moduli erano ancora in suo possesso ed aveva sporto denuncia ipotizzando un falso; aggiunge che, alla luce della indicazione della Casinelli come beneficiaria, non si poteva che ritenere il suo concorso nella falsificazione ovvero nel reato di cui agli artt. 485 e 491 cod. pen. e, perciò, l'esclusione del delitto di ricettazione per essersi resa responsabile del delitto "presupposto"; 3. il PG ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23 comma 8 del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso: rileva, infatti, che il ricorso propone le medesime doglianze già avanzate con l'atto di appello cui la Corte territoriale ha congruamente replicato non potendo, in questa sede, sollecitarsi valutazioni di merito difformi ed alternative; 4. la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso le proprie conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso sul presupposto fattuale, emergente dagli atti, che si trattasse di due assegni "clonati". [OSCURATO:PERSONA] La sentenza impugnata va annullata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] era stata tratta a giudizio e riconosciuta responsabile, nei due gradi di merito, del delitto di ricettazione per avere acquistato o comunque ricevuto, senza concorrere nel delitto presupposto, due assegni bancari entrambi dell'importo di Euro 4.950 a firma apparente di [OSCURATO:PERSONA], tratti sul conto corrente di costui e di provenienza delittuosa in quanto risultati frutto di integrale contraffazione. 1. Il primo giudice era pervenuto alla condanna della ricorrente sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali e della documentazione acquisita avendo perciò ritenuto assodato che la Casinelli avesse acquistato o comunque ricevuto i due assegni postali descritti nella imputazione, a lei intestati, che aveva poi effettivamente versato sul proprio conto corrente postale dopo avervi apposto la propria firma per l'incasso. 2. Con il primo motivo di appello la difesa, con argomentazioni analoghe a quelle ribadite in questa sede, aveva sollecitato la riqualificazione del fatto nella ipotesi contemplata dall'art. 485 cod. pen. ritenendo che la vicenda denunziasse di per sé un concorso della Casinelli nella condotta di contraffazione ovvero nel delitto "presupposto", come tale peraltro non compatibile con l'elevata imputazione. -, 3. Secondo la Corte di Appello che, sul punto, ha richiamato la motivazione del Tribunale giudicandola integralmente condivisibile, la donna non avrebbe mai potuto essere l'autrice materiale della "clonazione" dei titoli in quanto "... per poter donare un titolo di credito occorrono .. specifica competenza tecnica e un'apparecchiatura certamente non nninimale" che "... non è immaginabile ... che possano appartener all'imputata, sia in ragione dell'età, che dell'ambiente socio- economico e culturale ove l'imputata vie e opera normalmente". Evidente l'errore di diritto in cui è incorsa la Corte di Appello nel ritenere che il concorso della Casinelli nel delitto presupposto potesse esplicarsi esclusivamente nella attività "materiale" della contraffazione essendo invece pacifico che il contributo dell'imputata ben poteva limitarsi ad assicurare la propria disponibilità a riscuotere il titolo una volta contraffatto e, per l'appunto, a lei intestato come beneficiaria. La non manifesta infondatezza della censura impone, tuttavia, di prendere atto della intervenuta prescrizione del delitto di ricettazione avendo peraltro la stessa Corte di Appello dato conto (cfr., pag. 5 della sentenza) della assenza di cause di sospensione del suo corso sia nel giudizio di primo grado che in quello di gravame. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è