CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 21361/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato a TRANI il 12/10/1978 avverso la sentenza del 21/05/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità della sentenza impugnata è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Di P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteLucia [OSCURATO:PERSONA] mperiali ;eh r OfP0 ![OSCURATO:PERSONA] CANc. e Pl f e 44;Zr