CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02511/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ibera manifestazione del pensiero anche con critiche assai pungenti, richiamando pure l'utilità sociale della conoscenza dei fatti. 4.2 In realtà "altro scritto" è agevolmente rinvenibile nella motivazione sulla c.d. continenza che il giudice d'appello offre nelle pagine 16-17 della sentenza impugnata, motivazione che d'altronde è chiara ed esauriente. A ben guardare, in effetti, quel che viene criticato è poi il contenuto della valutazione fattuale operata dal giudice di merito in ordine, appunto, alle sue modalità espressive, per cui il motivo risulta in parte infondato e in parte inammissibile. 5. Il terzo motivo, riguardante l'interesse di [OSCURATO:PERSONA], denuncia, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, nonché, in relazione all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché 21 Cost.Il motivo concerne (e si argomenta ampiamente, nelle pagine 39-54 del ricorso) la statuizione del giudice d'appello sull'intervista radiofonica resa da [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla violazione del principio del diritto di critica sotto i profili di verità storica e continenza. 5.1 Si riporta uno stralcio tratto dalle pagine 17-18 della sentenza impugnata, che non darebbe alcun supporto al preteso travalicamento della verità dei fatti, mentre sarebbe "invece emerso in ogni dove, nel corso del processo, che tutt quel che il Codacons e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] hanno affermato trovava precisa e puntuale rispondenza nelle risultanze del processo penale" tenuto al Tribunale di Grosseto, "oltre che nelle ulteriori iniziative" di CODACONS; e sarebbe altresì emerso "che le dichiarazioni tutte e le critiche mosse costituivano un più che legittimo sviluppo e valutazione di esse". Inoltre, quando furono rese le dichiarazioni "la vicenda giudiziaria penale era soltanto all'inizio" perché il Tribunale non aveva ancora depositato le motivazioni della sua sentenza di primo grado, onde "ogni conclusione era ancora possibile". Quanto appena riassunto costituisce la censura di motivazione apparente (cfr. pagina 41 del ricorso). 5.2 Segue quella che viene definita "la censura di violazione di legge riferita al canone della verità storica". Con argomentazioni tratte dalle perizie svolte nel processo penale di Grosseto e riguardo all'accertamento in esso effettuato in ordine al malfunzionamento degli ascensori della nave e del generatore di emergenza, viene in effetti addotta ulteriormente una carenza motivazionale, oltre a giungere a qualificare erroneo affermare che le asserzioni di [OSCURATO:PERSONA] non erano state "accompagnate da alcuna effettiva motivazione circa il giudizio di disvalore formulato". Questa parte del motivo viene conclusa asserendo che la sentenza avrebbe errato nel giudicare le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] come non "rispettose del canone della verità storica" per "contrasto con tutte le risultanze in atti" e per omessa citazione di elementi che invece sosterrebbero e farebbero comprendere tali affermazioni (ricorso, pagina 49). 5.3 Infine, a proposito della censura di violazione di legge riguardante il canone della continenza, si riportano alcuni incisi della motivazione della sentenza impugnata in tal senso per poi qualificarli come non condivisibili. Si argomenta dunque sulle modalità delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], che non corrisponderebbero a quanto ha valutato il giudice d'appello, e specificamente anche sul riferimento che [OSCURATO:PERSONA] ha compiuto al "carcer il quale non sarebbe offensivo come ritenuto dalla corte territoriale ma dovrebbe essere contestualizzato, e non potrebbe qualificarsi eccedente rispetto alla correttezza formale. Sarebbe pertanto erronea la statuizione riguardante proprio il richiamo al "carcere". 5.6 La motivazione offerta dalla Corte d'appello sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA], qualora sia letta logicamente e contestualizzando i passi con il complessivo quadro costruito, risulta del tutto sufficiente e priva di ogni apparenza. È difficile negare che le espressioni dell'intervista, riportate nella sentenza, siano oggettivamente lesive (si veda in particolare pagina 17 della pronuncia impugnata) e dunque formulate senza rispettare il canone della continenza. Peraltro questa è comunque una valutazione di fatto, spettante al giudice di merito; il quale, d'altronde, già manifesta di averla effettuata mediante la specifica selezione delle frasi che trascrive per indicarle come travalicanti la soglia della continenza ("il carcere spetterebbe ... non è possibile un solo colpevole con trenta e rotti morti) nei confronti di chi non è stato neppure imputato. Anche questo motivo, dunque, risulta in parte infondato - cioè per quel che concerne la sufficienza costituzionale della motivazione - e in parte inammissibile, perché diretto a offrire una valutazione alternativa del fatto. In conclusione, il ricorso principale merita rigetto. 6. Fincantieri, come sopra si è visto, ha presentato un ricorso incidentale condizionato e un ricorso incidentale. Il ricorso incidentale condizionato viene proposto denunciando, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla inammissibilità dell'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA] - perché questi si sarebbe costituito tardivamente e la relativa eccezione non sarebbe stata vagliata dalla corte territoriale -, qualora si ritenga fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Essendo stato questo respinto, non vi è luogo a trattarlo. 7. Il ricorso incidentale è composto di tre motivi.7.1 Il primo motivo viene rubricato in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c. e, "ove occorrer possa", n.4 c.p.c., e lamenta l'omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta sussistenza della verità dei fatti riportati nel primo comunicato di CODACONS del 18 giugno 2015. Si ricostruisce la vicenda (includente anche un giudizio amministrativo) relativa all'acquisizione da parte di CODACONS di documenti della Fincantieri, affermando essere controverso quel che la Corte d'appello nella motivazione dell'impugnata sentenza definisce "incontroverso". 7.2 Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., violazione degli articoli 51 e 595 c.p. nonché omesso esame di fatti decisivi riguardanti la ritenuta continenza delle espressioni presenti nel primo comunicato di CODACONS. Il giudice d'appello non avrebbe esaminato tale comunicato nel suo complesso. Si invoca la giurisprudenza di questa Suprema Corte a proposito del requisito della continenza, per poi argomentare nel senso che risulterebbe qui "innegabile" la "portata diffamatoria e denigratoria" anche del comunicato del 18 maggio 2015. 7.3 Entrambi questi motivi dirigono la censura relativa all'accoglimento dell'appello di CODACONS sul primo comunicato direttamente sul fatto, effettuando ricostruzioni alternative rispetto alla vicenda della ostensione dei documenti da Fincantieri a CODACONS nonché rispetto alla sussistenza - naturalmente negandola - della continenza nel comunicato suddetto. Si è dinanzi, dunque, a un contenuto che sarebbe conforme ad una doglianza di gravame, intendendo perseguire dal giudice di legittimità a una diretta revisione dell'accertamento di merito compiuto dalla corte territoriale. Il che conduce entrambi i motivi ad una evidente inammissibilità. 7.4 Il terzo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'appello incidentale di Fincantieri attinente alla quantificazione del danno risarcibile. /M Fincantieri aveva chiesto il risarcimento di euro 1.000.000 o comunque di più di euro 50.000, e il giudice di prime cure aveva utilizzato i parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, strutturati in cinque scaglioni, dei quali il Tribunale specificamente aveva scelto il quarto e nel suo massimo di euro 50.000. La corte territoriale avrebbe rigettato l'appello incidentale di Fincantieri sull'erroneo presupposto che quest'ultima non aveva appellato la parte della sentenza "relativa al riferimento ai parametri" suddetti, e in particolare la scelta del quarto scaglione, che non sarebbe stata "specificamente censurata". Al contrario - sostiene Fincantieri - la censura specifica era stata mossa nell'appello incidentale, affermando che le stesse tabelle milanesi di cui si era avvalso il Tribunale specificano "che qualora la diffamazione sia di eccezionale gravità, quale è il caso che ci occupa, il danno liquidabile ben possa essere liquidato in un importo superiore a 50.000,00. La sentenza dovrà essere, pertanto, riformata; il danno ... dovrà essere quantificato in euro 1.000.000,00, o comunque in una somma superiore a 50.000 Euro". [OSCURATO:PERSONA] in tal modo avrebbe "lamentato la non corretta applicazione" dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, onde il giudice d'appello sarebbe incorso nella violazione dell'articolo 112 c.p.c. 7.5 Riguardo a quest'ultimo motivo, deve osservarsi che la corte territoriale, a pagina 18 della sentenza impugnata, afferma dapprima che non è stato criticato l'utilizzo dei parametri dell'Osservatorio Giustizia Civile di Milano del 2018, ma ciò a ben guardare costituisce una premessa generica, in quanto poi la corte specifica che la censura verteva proprio sull'erronea applicazione di tali parametri, denunciando l'appello "unicamente l'incongruità, rispetto al caso concreto, della liquidazione concretamente operata": e su questo quindi la corte precisamente ribatte (si vedano le pagine 18-19 della sentenza) che invece il Tribunale aveva "correttamente ponderato". Non è dunque sostenibile che il giudice d'appello abbia violato l'articolo 112 c.p.c., vale a dire risulta infondato quest'ultimo motivo. Anche il ricorso incidentale di Fincantieri, pertanto, merita rigetto. 8. In conclusione, il ricorso principale e il ricorso incidentale devono essere rigettati, assorbito l'incidentale condizionato; la reciproca soccombenza conduce alla compensazione delle spese processuali. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del ricorrente incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale condizionato, compensando le spese processuali. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e del rico