CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 giugno 2021
Cassazione n. 36533/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso 161/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al ricorso; — ricorrente - contro MINISTERO DELL'INTERNO e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato; — resistente - avverso la SENTENZA n. 531/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata 1'1/6/2021; udita la relazione della causa, svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], nell'adunanza in camera di consiglio dell' 11/11/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha confermato, dichiaratamente integrandone la motivazione, la sentenza del giudice di pace che, in data 28/8/2020, aveva rigettato l'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento prefettizio di sospensione cautelare per sei mesi, ai sensi degli artt. 223, 186 e 187 del codice della strada, della patente di guida del quale lo stesso è titolare, ed ha, quindi, condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite, che ha determinato nella somma di C. 4.151,00, oltre accessori. 1.2. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 23/12/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.3. Il ministero dell'interno e la prefettura di Mantova hanno depositato atto di costituzione in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 91 e 92, c.p.c., dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002 e dell'art.111 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'appellante fosse interamente soccombente senza, tuttavia, considerare che l'appello era stato proposto avverso una sentenza che aveva omesso di pronunciarsi sulle domande del ricorrente, tanto che lo stesso giudice dell'appello ha dovuto integrare la motivazione della sentenza di primo grado perché oggettivamente succinta, e che, pertanto, non poteva discorrersi di soccombenza integrale ma di soccombenza reciproca, con la conseguente esclusione dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002. 2.2. Il motivo è inammissibile. È noto, infatti, che, a norma dell'art. 91 c.p.c., il riparto delle spese di lite dev'essere operato avendo riguardo al criterio della soccombenza e che la soccombenza dev'essere valutata avendo riguardo all'esito complessivo del giudizio, che, nel caso in esame, a seguito del rigetto dell'appello, è stato dì integrale reiezione dell'opposizione proposta avverso il provvedimento del prefetto Ric. 2022 n. 161 Sez, 6-2, CC del 11 novembre 2022 di sospensione della patente di guida. L'integrale rigetto dell'appello, inoltre, impone alla parte che l'ha proposto, a norma dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unìfìcato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. 2.3. Con il secondo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 186, comma 2, lett. c) e 187, comma 1, del codice della strada, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che il ricorrente fosse, al momento della guida del veicolo, in stato di ebrezza e di alterazione psico-fisica causata da assunzione di sostanze stupefacenti, senza, tuttavia, considerare che, a fronte di accertamenti sanitari eseguiti dopo circa tre ore dal sinistro, non vi era alcuna prova circa lo stato in cui si trovava l'opponente al momento della conduzione del veicolo. 2.4. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale o processuale, ha lamentato, in sostanza, l'erronea ricognizione dei fattì che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenuto che l'opponente si trovava alla guida nello stato di alterazione psico-fisica che giustifica la sospensione cautelare della sua patente di guida. Ed è, invece, noto che la valutazione degli elementi istruttori costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, se non per il vizio consistito, come stabilito dall'art. 360 n. 5 c.p.c., nell'avere del tutto omesso, in sede dì accertamento della fattispecie concreta, l'esame di uno o Ric. 2022 n, 161 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti e abbiano carattere decisivo, vale a dire che, se esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia (Cass. SU n. 8053 del 2014). Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (ma non più se sia sufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all'accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com'è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.). 23. Il tribunale, invero, dopo aver valutato le prove raccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sull'opposizione proposta (e cioè i fatti costitutivi dell'illecito amministrativo contestato all'opponente) e indicando le ragioni del convincimento Ric. 2022 n, 161 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 espresso in ordine agli stessi in modo nient'affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che l'opponente si trovava alla guida in stato di alterazione psico-fisica per effetto del tasso alcolemico decisamente superiore al consentito e dell'assunzione di cocaina. Ed una volta accertato, come il tribunale ha ritenuto senza che tale apprezzamento in fatto sia stato censurato (nell'unico modo possibile, e cioè, a norma dell'art. 360 n. 5, c.p.c.) per omesso esame dì una o più circostanze decisive, che l'opponente si trovava per effetto del tasso alcolemico superiore al consentito e dell'assunzione di cocaina alla guida in stato di alterazione psico-fisica, non si presta, evidentemente, a censure la decisione che lo stesso tribunale ha conseguentemente assunto, e cioè la conferma, a norma degli artt. 223, 186 e 187 del codice della strada, del provvedimento di sospensione provvisoria della patente di guida adottato dal prefetto. Il provvedimento del prefetto dì sospensione della patente di guida, a norma dell'art. 223 del codice della strada, ha, del resto, natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, tenga condotte ulteriori che possano arrecare pericolo ad altri (Cass. n. 7731 del 2009). 3. Il ricorso, quindi, per l'inammissibilità di tutti i suoi motivi, è, a sua volta, inammissibile. 4. Nulla per le spese in mancanza di un'effettiva attività difensiva da parte dei resistenti. 5. La Corte dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei Ric. 2022 n. 161 Sez. 6-2, CC del 11 novembre 2022 presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'inammissibilità del ricorso; dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stes