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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 18369/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 19 febbraio 2016 e 18 luglio 2016, dalla Corte di appello di Roma e, in data 27 ottobre 2016, dalla Corte di appello di Milano, determinando la pena del reato continuato in anni 14, mesi due e giorni venti di reclusione.

In particolare, è stato ritenuto più grave il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma in data 18 luglio 2016, e per il quale era stata inflitta la pena di nove anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, e per i reati così detti satellite è stato commisurato, applicata la diminuente per il rito, un aumento di pena di anni tre di reclusione (per il reato giudicato dalla Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2016) e di un anno e quattro mesi di reclusione (per il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma in data 19 febbraio 2016).

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Con l'unico motivo vengono denunciati violazione e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

Gli aumenti per i reati così detti satellite non erano stati specificati né motivati, tanto più che la sentenza pronunciata in data 18 luglio 2016 aveva applicato per tre fattispecie di importazione di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] (capi C, D, E) la pena di sei mesi di reclusione ciascuna, fattispecie più gravi di quelle giudicate dalla Corte di appello di Milano (capi 7 e 63), come di quelle giudicate dalla Corte di appello di Roma in data 19 febbraio 2016 (capi 23, 25-26, 39).

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata.

1. L'unico motivo di impugnazione riguarda, incontestata la individuazione del reato più grave e la relativa pena base, la motivazione degli aumenti di pena operati per gli ulteriori reati uniti nel vincolo della continuazione.Sul punto, si deve rilevare che il giudice dell'esecuzione, dando atto che l'aumento riguardava una pluralità di reati già uniti nel vincolo della continuazione, così detta interna, in sede di cognizione,f ha indicato la misura dell'aumento complessivo per i reati giudicati dalle due condanne in considerazione e ne ha dato una motivazione pure riferita al complesso delle condotte criminose esaminate.

1.1. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali relativa a reati già unificati a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo.

Ne consegue che, se per la individuazione del reato più grave e la determinazione della relativa pena, che diviene la base per la commisurazione della pena del reato continuato, opera il criterio legale indicato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ("... si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), per la determinazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite il giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 81, comma quarto, cod. pen. e 671, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735), esercita la discrezionalità riconosciuta e disciplinata dagli artt. 132 e 133 cod. pen., con il relativo obbligo motivazionale.

Si è quindi affermato che, per il giudice dell'esecuzione, il dovere di motivazione riguarda proprio il giudizio discrezionale sulla commisurazione della pena dei reati così detti satellite, così da consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto dei limiti legali di cui si è detto (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, TRISCIUOGLIO, Rv. 279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, BRUZZANITI, Rv. 280216).

Il principio è stato affermato (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269) anche con riguardo al giudizio di cognizione, dove è esteso anche alla determinazione della pena del reato più grave, rimessa alla discrezionalità giudiziale, con precisazioni in ordine all'estensione dell'onere motivazionale, che deve essere maggiore tanto più la pena si discosti dal minimo edittale.Con specifico riferimento alla commisurazione della pena nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., si deve rilevare che le scelte sanzionatorie operate nei giudizi di cognizione, oltre a costituire uno dei limiti della discrezionalità del giudice dell'esecuzione, costituiscono un dato che si integra con la decisione del giudice dell'esecuzione, il quale, dunque, deve concentrare la motivazione sui profili che dipendono in modo specifico dal riconoscimento della continuazione, che è il dato nuovo rispetto al giudizio operato dai giudici della cognizione.

A titolo esemplificativo, può essere indicato come rilevante, in tale prospettiva, il punto che riguarda la determinazione del quantum di pena di un reato che solo in sede esecutiva viene considerato come satellite, ovvero il caso in cui il giudice dell'esecuzione debba determinare la pena in relazione a reati omogenei, ma sanzionati in misura assai diversa nei distinti giudizi di cognizione.

1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha rilevato che le condanne avevano riguardato una pluralità di reati, consumati nell'arco di un biennio nell'ambito di una più ampia condotta associativa, senza peraltro dare una precisa indicazione né del numero dei reati né dei dati fattuali e giuridici essenziali.

La commisurazione dell'aumento di pena è stata operata in misura solo complessiva per i reati giudicati dalle due sentenze di condanna, e quindi non è possibile individuare quale sia l'aumento di pena per ciascun reato.

Si tratta di una carenza essenziale, dato che l'indicazione della pena commisurata per ciascun reato è l'oggetto rispetto al quale si misura l'adeguatezza della motivazione.

2. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio sul punto.

Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a motivare la decisione, innanzitutto, senza ripetere la carenza rilevata al superiore punto

1.2. e quindi dando motivazione del trattamento sanzionatorio commisurato per ciascun reato così detto satellite.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza depositata in data 17 giugno 2021 la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, in accoglimento della richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], ha riconosciuto la continuazione fra i reati di cui alle sentenze pronunciate, in data 19 febbraio 2016 e 18 luglio 2016, dalla Corte di appello di Roma e, in data 27 ottobre 2016, dalla Corte di appello di Milano, determinando la pena del reato continuato in anni 14, mesi due e giorni venti di reclusione. In particolare, è stato ritenuto più grave il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma in data 18 luglio 2016, e per il quale era stata inflitta la pena di nove anni, dieci mesi e venti giorni di reclusione, e per i reati così detti satellite è stato commisurato, applicata la diminuente per il rito, un aumento di pena di anni tre di reclusione (per il reato giudicato dalla Corte di appello di Milano in data 27 ottobre 2016) e di un anno e quattro mesi di reclusione (per il reato giudicato dalla Corte di appello di Roma in data 19 febbraio 2016). 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Con l'unico motivo vengono denunciati violazione e difetto di motivazione in relazione alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Gli aumenti per i reati così detti satellite non erano stati specificati né motivati, tanto più che la sentenza pronunciata in data 18 luglio 2016 aveva applicato per tre fattispecie di importazione di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] (capi C, D, E) la pena di sei mesi di reclusione ciascuna, fattispecie più gravi di quelle giudicate dalla Corte di appello di Milano (capi 7 e 63), come di quelle giudicate dalla Corte di appello di Roma in data 19 febbraio 2016 (capi 23, 25-26, 39). 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato e va pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata. 1. L'unico motivo di impugnazione riguarda, incontestata la individuazione del reato più grave e la relativa pena base, la motivazione degli aumenti di pena operati per gli ulteriori reati uniti nel vincolo della continuazione.Sul punto, si deve rilevare che il giudice dell'esecuzione, dando atto che l'aumento riguardava una pluralità di reati già uniti nel vincolo della continuazione, così detta interna, in sede di cognizione,f ha indicato la misura dell'aumento complessivo per i reati giudicati dalle due condanne in considerazione e ne ha dato una motivazione pure riferita al complesso delle condotte criminose esaminate. 1.1. La giurisprudenza ha chiarito che il giudice dell'esecuzione, adito ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., per procedere alla rideterminazione della pena per la continuazione tra reati separatamente giudicati con sentenze, ciascuna delle quali relativa a reati già unificati a norma dell'art. 81 cod. pen., deve dapprima scorporare tutti i reati riuniti in continuazione, individuare quello più grave e solo successivamente, sulla pena come determinata per quest'ultimo dal giudice della cognizione, operare autonomi aumenti per i reati satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo. Ne consegue che, se per la individuazione del reato più grave e la determinazione della relativa pena, che diviene la base per la commisurazione della pena del reato continuato, opera il criterio legale indicato dall'art. 187 disp. att. cod. proc. pen. ("... si considera violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave"), per la determinazione degli aumenti di pena per i reati così detti satellite il giudice dell'esecuzione, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli artt. 81, comma quarto, cod. pen. e 671, comma secondo, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, Nocerino, dep. 2017, Rv. 268735), esercita la discrezionalità riconosciuta e disciplinata dagli artt. 132 e 133 cod. pen., con il relativo obbligo motivazionale. Si è quindi affermato che, per il giudice dell'esecuzione, il dovere di motivazione riguarda proprio il giudizio discrezionale sulla commisurazione della pena dei reati così detti satellite, così da consentire un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo a tal fine sufficiente il semplice rispetto dei limiti legali di cui si è detto (Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845; Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, TRISCIUOGLIO, Rv. 279316; Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, BRUZZANITI, Rv. 280216). Il principio è stato affermato (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, PIZZONE, Rv. 282269) anche con riguardo al giudizio di cognizione, dove è esteso anche alla determinazione della pena del reato più grave, rimessa alla discrezionalità giudiziale, con precisazioni in ordine all'estensione dell'onere motivazionale, che deve essere maggiore tanto più la pena si discosti dal minimo edittale.Con specifico riferimento alla commisurazione della pena nel procedimento ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., si deve rilevare che le scelte sanzionatorie operate nei giudizi di cognizione, oltre a costituire uno dei limiti della discrezionalità del giudice dell'esecuzione, costituiscono un dato che si integra con la decisione del giudice dell'esecuzione, il quale, dunque, deve concentrare la motivazione sui profili che dipendono in modo specifico dal riconoscimento della continuazione, che è il dato nuovo rispetto al giudizio operato dai giudici della cognizione. A titolo esemplificativo, può essere indicato come rilevante, in tale prospettiva, il punto che riguarda la determinazione del quantum di pena di un reato che solo in sede esecutiva viene considerato come satellite, ovvero il caso in cui il giudice dell'esecuzione debba determinare la pena in relazione a reati omogenei, ma sanzionati in misura assai diversa nei distinti giudizi di cognizione. 1.2. Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha rilevato che le condanne avevano riguardato una pluralità di reati, consumati nell'arco di un biennio nell'ambito di una più ampia condotta associativa, senza peraltro dare una precisa indicazione né del numero dei reati né dei dati fattuali e giuridici essenziali. La commisurazione dell'aumento di pena è stata operata in misura solo complessiva per i reati giudicati dalle due sentenze di condanna, e quindi non è possibile individuare quale sia l'aumento di pena per ciascun reato. Si tratta di una carenza essenziale, dato che l'indicazione della pena commisurata per ciascun reato è l'oggetto rispetto al quale si misura l'adeguatezza della motivazione. 2. Va dunque pronunciato annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio alla Corte di appello di Milano perché, in diversa composizione, provveda a nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio, senza vincoli nel merito della decisione, è tenuto a motivare la decisione, innanzitutto, senza ripetere la carenza rilevata al superiore punto 1.2. e quindi dando motivazione del trattamento sanzionatorio commisurato per ciascun reato così detto satellite. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e rinvia per nuovo giudizio al riguardo alla Corte di appello di
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