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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 14143/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19902/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e deceduta il 19/4/2016, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 15L28 F158G) e deceduto in Messina il 24/04/2003, la prima rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R02F158W), il secondo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso da sè stesso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.:F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrenti - contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – -avverso il decreto n. 441/2020 emesso dalla Corte d’appello di Messina in data 10/04/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto in fatto Con ricorso depositato in data 7/10/2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione dei danni non patrimoniali conseguenti all’inosservanza del termine ragionevole di durata nel procedimento civile avente ad oggetto un'azione di rilascio di immobile instaurata nei confronti anche dei loro danti causa dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]: giudizio iniziato nel 1970 e definito in secondo grado (a seguito di un complesso iter caratterizzato da interruzioni, cancellazioni e pronunce di estinzione) con sentenza n. 931/2018 (avverso la quale pendeva ancora ricorso per cassazione), emessa in data 27/7/2018, con la quale era stato rigettato l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. (società intervenuta quale acquirente del compendio immobiliare).

Con decreto del 19/9/2019, il Consigliere delegato rigettava la domanda proposta in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], accogliendo quella dagli stessi proposta nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], liquidando a ciascuno a tale titolo la somma di euro 3.750,00, oltre spese, previa quantificazione di un ritardo irragionevole del processo di anni 10, indennizzato in ragione di euro 450,00 annui.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Avverso tale provvedimento proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendone la illegittimità sia in punto di quantificazione del periodo di irragionevole durata, che in punto di adozione dei parametro di liquidazione annuo, oltre che per il mancato riconoscimento del risarcimento invocato in proprio.

Lamentavano altresì il quantum delle spese liquidate.

Con decreto del 10.4.2020, la Corte d’appello di Messina rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - quanto alla domanda proposta in proprio: 1) il ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro l’anno successivo al completamento del periodo minimo di legittima durata della fase, da computarsi in almeno anni due, in ragione della complessità del procedimento; 2) la durata del giudizio dinanzi al tribunale, dall’intervento degli opponenti fino all’adozione della sentenza depositata il 23.3.2011, era stata di circa 2 anni, del tutto ragionevole; 3) il giudizio d'appello, iscritto al n. 313/2012, era stato dichiarato interrotto a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, in esito alla costituzione degli eredi, era stato definito con sentenza del 27/7/2018 e cioè nei ragionevoli termini previsti; - quanto alla domanda proposta iure hereditatis: 4) con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una durata del giudizio di primo grado di 30 anni, solo 20 potevano ritenersi non giustificati, attesa la complessità degli eventi interruttivi verificatisi, certamente non imputabili a disfunzioni dell’apparato giudiziario; 4.1) anche nella fase di appello, rigettato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nessun ritardo poteva ritenersi configurabile; 4.2) in relazione all’azione esperita quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, i due opponenti avevano diritto al riconoscimento di un risarcimento correttamente calcolato dal primo giudice in ragione di euro 450,00 per anno (tenuto conto degli interessi in gioco e della facoltatività degli aumenti progressivi), sicchè il maturato da parte del de cuius di euro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 9.000,00 andava tra di essi ripartito in ragione di 2/3 tra i due figli, laddove l’ulteriore terzo, astrattamente spettante al coniuge, non poteva essere da essi rivendicato neanche a titolo di eredi della predetta, essendo stato escluso per il grado di appello un ritardo illegittimo; 5) con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla durata del primo grado di giudizio di poco più di 7 anni andava scorporato il periodo di sospensione durato quattro anni, sicché nessuna durata irragionevole poteva dirsi configurata; 5.1) in relazione al giudizio d’appello, iscritto al n. 313/2012 e concluso con sentenza depositata il 16/10/2018, doveva ritenersi una durata irragionevole di anni due, da liquidare in complessivi euro 900,00 e da ripartire tra gli opponenti in ragione di euro 450,00 ciascuno; 6) ne conseguiva che la corretta e separata determinazione dei periodi di irragionevole durata del giudizio presupposto avrebbe dovuto comportare la liquidazione in favore di ciascuno dei due ricorrenti del complessivo importo di euro 3.450,00, a titolo successorio, sicché l'avere ottenuto col decreto opposto una liquidazione maggiore faceva si che l’opposizione dovesse ritenersi infondata; 7) anche la ragione di doglianza concernente il quantum delle spese processuali liquidate appariva infondata, essendo state liquidate quali spese vive quelle documentate; 8) relativamente alle spese del grado di appello, appariva di giustizia adottare una statuizione di compensazione, avuto riguardo al fatto che il provvedimento opposto non aveva argomentato minimamente sulle indennità risarcitorie provenienti dalle diverse eredità materna e paterna, né sul computo dei periodi dei diversi tronconi del processo presupposto, avendo effettuato una quantificazione forfettaria (ancorchè molto vicina al dovuto).

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi.

Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria Data pubblicazione 04/05/2022 illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento alla valutazione degli anni utili ai fini della liquidazione per equa riparazione e alla consequenziale quantificazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non avendo, a loro dire, la corte d’appello correttamente individuato i presupposti per la liquidazione iure proprio e iure hereditatis.

1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

Preliminarmente, va evidenziato che le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, solo nel regime anteriore alla novella citata (laddove, nel caso di specie, il ricorso per l’indennizzo è stato depositato il 7.10.2019), ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 14/01/2022).

Orbene, avuto riguardo alla domanda proposta in proprio dagli odierni ricorrenti, e limitatamente al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, non è revocabile in dubbio che la costituzione operata nel 2003, a seguito della irrituale riassunzione del processo operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia avvenuta (come, peraltro, ammesso dagli stessi ricorrenti a pag. 12 del ricorso) al solo fine di eccepire, appunto, l’irritualità della riassunzione, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 essendo pendente un ricorso per cassazione da essi stessi proposto Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 198 del 9.5.2003 con la quale la corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato la pronuncia di estinzione emessa dal tribunale.

Alla stregua di quanto precede, i ricorrenti si sono costituiti per la prima volta intervenendo volontariamente in causa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Essendosi concluso il giudizio di primo grado con sentenza depositata il 23.3.2011, va condivisa la valutazione espressa dalla corte messinese in ordine alla ragionevolezza della durata di circa due anni e due mesi (da ridursi per difetto a due anni).

1.2. A differente conclusione deve pervenirsi, sempre avuto riguardo alla domanda proposta in proprio, con riferimento al successivo giudizio di appello, atteso che, essendo lo stesso stato iscritto nel 2012 ed essendosi concluso con sentenza del 27.7.2018, la complessiva durata di sei anni, con conseguente eccedenza di circa quattro anni rispetto al limite massimo di due, non può giustificarsi sulla base del solo evento interruttivo determinato dal decesso di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]).

Si è, del resto, in presenza di una motivazione apparente allorquando la corte messinese, per giustificare la ragionevolezza del termine complessivo, afferma che il giudizio in tali termini andava espresso sulla base, oltre che del predetto evento interruttivo, “del principio per cui l’erede può invocare l’indennizzo per il periodo che eccede – rispetto alla data della sua costituzione – il termine di ragionevole durata” (pag. 4 della sentenza), se solo si considera che non è contestata la costituzione ab initio dei ricorrenti nel giudizio di appello.

1.3. Per quanto concerne la domanda indennitaria formulata iure hereditatis, al diritto che sarebbe spettato al de cuius [OSCURATO:PERSONA] ed al giudizio di primo grado, per quanto corretto sia il rilievo in base al quale il decesso del Previti non poteva in alcun modo avere rilevanza sul calcolo della durata (essendo avvenuto in data 24.4.2003 e, quindi, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 516/2001 che ha concluso il giudizio), i ricorrenti non hanno in alcun modo preso posizione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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1.4. Da ultimo, in relazione alla domanda iure hereditatis riferita al diritto che sarebbe spettato alla de cuius [OSCURATO:PERSONA], premesso che occorre distinguere il primo dal secondo grado, la questione si concentra sulla decurtazione di quattro anni operata dalla corte messinese per via della sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di cassazione.

La censura è infondata.

Invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd.

"sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi (il principio è stato affermato, di recente, da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17686 del 21/06/2021 in un caso in cui il giudice doveva applicare una norma per la quale altro giudice aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale; si pensi altresì al caso in cui sia stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata).

Orbene, a maggior ragione si deve considerare, ai fini del calcolo, il periodo di sospensione maturato sulla base di un’ordinanza formale in attesa della decisione della Suprema Corte su una questione pregiudiziale, quale l’estinzione o meno del giudizio base.

In quest’ottica, la richiesta congiunta di sospensione concordata del giudizio di merito, di cui all'art. 296 c.p.c., deve ritenersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, imputabile alle parti stesse le quali, avendola provocata, non possono dolersene (cfr., sia pure sotto un F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 altro profilo, Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 3568 del 14/02/2018).Data pubblicazione 04/05/2022 Da ultimo, sempre avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nessun indennizzo poteva essere riconosciuto per il lasso temporale che è intercorso tra il suo decesso (intervenuto il 19.4.2016) e la sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio (pubblicata il 16.10.2018).

Invero, va ricordato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dello stesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per la legittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidente soltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017).

E così, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, pro quota e iure successionis, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021).

Del resto, così come l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto all'indennizzo iure proprio solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbe essere del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d’animo per la sua durata (Sez. 8 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver omesso la corte d’appello di fornire una risposta alla domanda n. 5 del ricorso, in particolare non liquidando in via equitativa ex art. 1126 c.c. il danno non patrimoniale nella specifica voce di danno morale.

2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato.

In primo luogo, i ricorrenti, qualora avessero inteso denunciare l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, avrebbero dovuto farlo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., essendosi al cospetto di un eventuale error in procedendo, facendo espresso riferimento alla nullità della decisione.

Invero, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (cui è equiparabile l’omessa pronuncia su un motivo di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare, come nel caso di specie, sulla violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf.

Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, siano stati applicati i parametri più favorevoli (Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018).

Da ciò deriva che la liquidazione operata sulla base dell’art. 2 l. n. 89/2001 e nel rispetto dell’art. 6 CEDU già integra gli estremi di una liquidazione in via equitativa del pregiudizio non patrimoniale patito.

3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e della legge sull’equo compenso.

3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo.

3. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, nei limiti indicati in motivazione, con riferimento al primo motivo.

Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte: - accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla corte d’appello di Messina in diversa composizione.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 19902/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e residente in Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA] n. 15 (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e deceduta il 19/4/2016, e di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 15L28 F158G) e deceduto in Messina il 24/04/2003, la prima rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Messina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52R02F158W), il secondo, ai sensi dell’art. 86 c.p.c., rappresentato e difeso da sè stesso, come da procura speciale rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, elettivamente domiciliati in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32, presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma (C.F.:F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 [OSCURATO:CODICE_FISCALE]); - ricorrenti - contro Ministero della Giustizia ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] 70, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso in cui ufficio, in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato; - controricorrente – -avverso il decreto n. 441/2020 emesso dalla Corte d’appello di Messina in data 10/04/2020 e non notificato; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto in fatto Con ricorso depositato in data 7/10/2019 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano nei confronti del Ministero della Giustizia domanda di equa riparazione dei danni non patrimoniali conseguenti all’inosservanza del termine ragionevole di durata nel procedimento civile avente ad oggetto un'azione di rilascio di immobile instaurata nei confronti anche dei loro danti causa dalla curatela del fallimento [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]: giudizio iniziato nel 1970 e definito in secondo grado (a seguito di un complesso iter caratterizzato da interruzioni, cancellazioni e pronunce di estinzione) con sentenza n. 931/2018 (avverso la quale pendeva ancora ricorso per cassazione), emessa in data 27/7/2018, con la quale era stato rigettato l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. (società intervenuta quale acquirente del compendio immobiliare). Con decreto del 19/9/2019, il Consigliere delegato rigettava la domanda proposta in proprio da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], accogliendo quella dagli stessi proposta nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], liquidando a ciascuno a tale titolo la somma di euro 3.750,00, oltre spese, previa quantificazione di un ritardo irragionevole del processo di anni 10, indennizzato in ragione di euro 450,00 annui.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Avverso tale provvedimento proponevano opposizione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendone la illegittimità sia in punto di quantificazione del periodo di irragionevole durata, che in punto di adozione dei parametro di liquidazione annuo, oltre che per il mancato riconoscimento del risarcimento invocato in proprio. Lamentavano altresì il quantum delle spese liquidate. Con decreto del 10.4.2020, la Corte d’appello di Messina rigettava l’opposizione, sulla base delle seguenti considerazioni: - quanto alla domanda proposta in proprio: 1) il ricorso per cassazione era stato rigettato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, quindi, entro l’anno successivo al completamento del periodo minimo di legittima durata della fase, da computarsi in almeno anni due, in ragione della complessità del procedimento; 2) la durata del giudizio dinanzi al tribunale, dall’intervento degli opponenti fino all’adozione della sentenza depositata il 23.3.2011, era stata di circa 2 anni, del tutto ragionevole; 3) il giudizio d'appello, iscritto al n. 313/2012, era stato dichiarato interrotto a seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] e, in esito alla costituzione degli eredi, era stato definito con sentenza del 27/7/2018 e cioè nei ragionevoli termini previsti; - quanto alla domanda proposta iure hereditatis: 4) con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], a fronte di una durata del giudizio di primo grado di 30 anni, solo 20 potevano ritenersi non giustificati, attesa la complessità degli eventi interruttivi verificatisi, certamente non imputabili a disfunzioni dell’apparato giudiziario; 4.1) anche nella fase di appello, rigettato con sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], nessun ritardo poteva ritenersi configurabile; 4.2) in relazione all’azione esperita quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], pertanto, i due opponenti avevano diritto al riconoscimento di un risarcimento correttamente calcolato dal primo giudice in ragione di euro 450,00 per anno (tenuto conto degli interessi in gioco e della facoltatività degli aumenti progressivi), sicchè il maturato da parte del de cuius di euro F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 9.000,00 andava tra di essi ripartito in ragione di 2/3 tra i due figli, laddove l’ulteriore terzo, astrattamente spettante al coniuge, non poteva essere da essi rivendicato neanche a titolo di eredi della predetta, essendo stato escluso per il grado di appello un ritardo illegittimo; 5) con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], dalla durata del primo grado di giudizio di poco più di 7 anni andava scorporato il periodo di sospensione durato quattro anni, sicché nessuna durata irragionevole poteva dirsi configurata; 5.1) in relazione al giudizio d’appello, iscritto al n. 313/2012 e concluso con sentenza depositata il 16/10/2018, doveva ritenersi una durata irragionevole di anni due, da liquidare in complessivi euro 900,00 e da ripartire tra gli opponenti in ragione di euro 450,00 ciascuno; 6) ne conseguiva che la corretta e separata determinazione dei periodi di irragionevole durata del giudizio presupposto avrebbe dovuto comportare la liquidazione in favore di ciascuno dei due ricorrenti del complessivo importo di euro 3.450,00, a titolo successorio, sicché l'avere ottenuto col decreto opposto una liquidazione maggiore faceva si che l’opposizione dovesse ritenersi infondata; 7) anche la ragione di doglianza concernente il quantum delle spese processuali liquidate appariva infondata, essendo state liquidate quali spese vive quelle documentate; 8) relativamente alle spese del grado di appello, appariva di giustizia adottare una statuizione di compensazione, avuto riguardo al fatto che il provvedimento opposto non aveva argomentato minimamente sulle indennità risarcitorie provenienti dalle diverse eredità materna e paterna, né sul computo dei periodi dei diversi tronconi del processo presupposto, avendo effettuato una quantificazione forfettaria (ancorchè molto vicina al dovuto). Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali unici eredi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 In prossimità dell’adunanza i ricorrenti hanno depositato memoria Data pubblicazione 04/05/2022 illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 2 bis l. n. 89/2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento alla valutazione degli anni utili ai fini della liquidazione per equa riparazione e alla consequenziale quantificazione dell’indennizzo per irragionevole durata del processo, nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c., non avendo, a loro dire, la corte d’appello correttamente individuato i presupposti per la liquidazione iure proprio e iure hereditatis. 1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. Preliminarmente, va evidenziato che le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dalla legge n. 208 del 2015, si applicano ai giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore di quest'ultima legge (1° gennaio 2016), con la conseguenza che, solo nel regime anteriore alla novella citata (laddove, nel caso di specie, il ricorso per l’indennizzo è stato depositato il 7.10.2019), ha diritto all'indennizzo anche la parte rimasta contumace, posto che la contumacia costituisce comportamento idoneo ad influire, implicando od escludendo specifiche attività processuali, sui tempi del procedimento e, pertanto, è valutabile agli effetti dell'art. 2, comma 2, della legge n. 89 del 2001 (Sez. 2, Sentenza n. 1142 del 14/01/2022). Orbene, avuto riguardo alla domanda proposta in proprio dagli odierni ricorrenti, e limitatamente al giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale, non è revocabile in dubbio che la costituzione operata nel 2003, a seguito della irrituale riassunzione del processo operata dalla [OSCURATO:SOCIETA]., sia avvenuta (come, peraltro, ammesso dagli stessi ricorrenti a pag. 12 del ricorso) al solo fine di eccepire, appunto, l’irritualità della riassunzione, F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 essendo pendente un ricorso per cassazione da essi stessi proposto Data pubblicazione 04/05/2022 avverso la sentenza n. 198 del 9.5.2003 con la quale la corte d’appello di Messina, in accoglimento dell’appello della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva revocato la pronuncia di estinzione emessa dal tribunale. Alla stregua di quanto precede, i ricorrenti si sono costituiti per la prima volta intervenendo volontariamente in causa all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Essendosi concluso il giudizio di primo grado con sentenza depositata il 23.3.2011, va condivisa la valutazione espressa dalla corte messinese in ordine alla ragionevolezza della durata di circa due anni e due mesi (da ridursi per difetto a due anni). 1.2. A differente conclusione deve pervenirsi, sempre avuto riguardo alla domanda proposta in proprio, con riferimento al successivo giudizio di appello, atteso che, essendo lo stesso stato iscritto nel 2012 ed essendosi concluso con sentenza del 27.7.2018, la complessiva durata di sei anni, con conseguente eccedenza di circa quattro anni rispetto al limite massimo di due, non può giustificarsi sulla base del solo evento interruttivo determinato dal decesso di [OSCURATO:PERSONA] (avvenuto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]). Si è, del resto, in presenza di una motivazione apparente allorquando la corte messinese, per giustificare la ragionevolezza del termine complessivo, afferma che il giudizio in tali termini andava espresso sulla base, oltre che del predetto evento interruttivo, “del principio per cui l’erede può invocare l’indennizzo per il periodo che eccede – rispetto alla data della sua costituzione – il termine di ragionevole durata” (pag. 4 della sentenza), se solo si considera che non è contestata la costituzione ab initio dei ricorrenti nel giudizio di appello. 1.3. Per quanto concerne la domanda indennitaria formulata iure hereditatis, al diritto che sarebbe spettato al de cuius [OSCURATO:PERSONA] ed al giudizio di primo grado, per quanto corretto sia il rilievo in base al quale il decesso del Previti non poteva in alcun modo avere rilevanza sul calcolo della durata (essendo avvenuto in data 24.4.2003 e, quindi, in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza n. 516/2001 che ha concluso il giudizio), i ricorrenti non hanno in alcun modo preso posizione F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 sugli altri tre eventi indicati dalla corte messinese (cfr. pag. 5 della Data pubblicazione 04/05/2022 sentenza) per ritenere che la durata del processo da prendere in considerazione ai fini del ristoro indennitario fosse di anni 20 (in luogo dei 30 nei quali lo stesso si era sviluppato). 1.4. Da ultimo, in relazione alla domanda iure hereditatis riferita al diritto che sarebbe spettato alla de cuius [OSCURATO:PERSONA], premesso che occorre distinguere il primo dal secondo grado, la questione si concentra sulla decurtazione di quattro anni operata dalla corte messinese per via della sospensione del procedimento in attesa della pronuncia della Corte di cassazione. La censura è infondata. Invero, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la previsione di cui all'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, secondo cui, ai fini del computo della durata del giudizio presupposto, non si tiene conto dei tempi in cui il processo è sospeso, deve ritenersi operante non solo quando sia stato pronunciato un formale provvedimento di sospensione, ma anche quando (cd. "sospensione impropria" in senso lato) lo stesso abbia subito un periodo di stasi (il principio è stato affermato, di recente, da Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17686 del 21/06/2021 in un caso in cui il giudice doveva applicare una norma per la quale altro giudice aveva sollevato una questione di legittimità costituzionale; si pensi altresì al caso in cui sia stato disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E., trattandosi di circostanza essenziale da valutare sotto il profilo del criterio della "complessità", di cui all'art. 2 cit., tale da consentire una deroga ai parametri medi di ragionevole durata). Orbene, a maggior ragione si deve considerare, ai fini del calcolo, il periodo di sospensione maturato sulla base di un’ordinanza formale in attesa della decisione della Suprema Corte su una questione pregiudiziale, quale l’estinzione o meno del giudizio base. In quest’ottica, la richiesta congiunta di sospensione concordata del giudizio di merito, di cui all'art. 296 c.p.c., deve ritenersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, della l. n. 89 del 2001, imputabile alle parti stesse le quali, avendola provocata, non possono dolersene (cfr., sia pure sotto un F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 altro profilo, Sez. 3, Ordinanza interlocutoria n. 3568 del 14/02/2018).Data pubblicazione 04/05/2022 Da ultimo, sempre avuto riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], nessun indennizzo poteva essere riconosciuto per il lasso temporale che è intercorso tra il suo decesso (intervenuto il 19.4.2016) e la sentenza conclusiva del secondo grado di giudizio (pubblicata il 16.10.2018). Invero, va ricordato che, in tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, qualora la parte sia deceduta prima della conclusione del processo presupposto, l’erede ha diritto al riconoscimento dell’indennizzo iure proprio soltanto per il periodo successivo alla sua costituzione in giudizio: infatti, non è possibile equiparare la posizione dello stesso al contumace, atteso che l’ineliminabile presupposto per la legittimazione all’indennizzo è la durata irragionevole del giudizio, incidente soltanto su chi è chiamato ad assumere, al suo interno, la qualità di parte (Sez. 6 - 2, Sentenza n. 3001 del 03/02/2017). E così, qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, pro quota e iure successionis, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo, difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021). Del resto, così come l'erede della parte deceduta nel corso del giudizio presupposto ha diritto all'indennizzo iure proprio solo dopo la notifica, nei propri confronti, dell’atto di riassunzione o la costituzione volontaria in giudizio, in quanto, prima di tale momento, potrebbe essere del tutto all'oscuro della stessa esistenza del giudizio oppure, in ipotesi, avere rinunziato all'eredità ovvero, ancora, trovarsi nella posizione di mero chiamato, mentre, a seguito della riassunzione o della costituzione, l’erede viene formalmente coinvolto nel giudizio e ne subisce tutte le conseguenze, anche in termini di patema d’animo per la sua durata (Sez. 8 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 6 - 2, Sentenza n. 183 del 05/01/2017), alla stessa stregua la parte Data pubblicazione 04/05/2022 deceduta in corso di causa non si trova nelle condizioni di patire e, quindi, di far valere la sofferenza morale da ingiustificata durata del processo. 2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver omesso la corte d’appello di fornire una risposta alla domanda n. 5 del ricorso, in particolare non liquidando in via equitativa ex art. 1126 c.c. il danno non patrimoniale nella specifica voce di danno morale. 2.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In primo luogo, i ricorrenti, qualora avessero inteso denunciare l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, avrebbero dovuto farlo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c., in combinato disposto con l’art. 112 c.p.c., essendosi al cospetto di un eventuale error in procedendo, facendo espresso riferimento alla nullità della decisione. Invero, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (cui è equiparabile l’omessa pronuncia su un motivo di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare, come nel caso di specie, sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 In ogni caso, ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, il Data pubblicazione 04/05/2022 giudice nazionale deve, in linea di principio, uniformarsi ai parametri elaborati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per i casi simili, salvo il potere di discostarsene, in misura ragionevole, qualora, avuto riguardo alle peculiarità della singola fattispecie, ravvisi elementi concreti di positiva smentita di detti criteri, dei quali deve dare conto. La parte che si dolga in sede di legittimità della inadeguatezza della liquidazione del danno non patrimoniale in termini di irragionevole divario rispetto ai criteri adottati dalla giurisprudenza della Corte europea ha, comunque, l'onere di allegare sia i fatti ritenuti rilevanti per fondare la censura di malgoverno della valutazione equitativa da parte del giudice di merito sia i concreti elementi di analogia con i casi consimili in cui, in sede europea, siano stati applicati i parametri più favorevoli (Sez. 2, Ordinanza n. 27352 del 29/10/2018). Da ciò deriva che la liquidazione operata sulla base dell’art. 2 l. n. 89/2001 e nel rispetto dell’art. 6 CEDU già integra gli estremi di una liquidazione in via equitativa del pregiudizio non patrimoniale patito. 3. Con il terzo motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., con riferimento alla liquidazione delle spese di giudizio, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e della legge sull’equo compenso. 3.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del primo. 3. In definitiva, il ricorso merita di essere accolto, nei limiti indicati in motivazione, con riferimento al primo motivo. Il decreto impugnato va, pertanto, cassato, con rinvio della causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla corte d’appello di Perugia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte: - accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il primo motivo del ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il terzo, cassa il decreto impugnato con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente grado di giudizio, alla corte d’appello di Messina in diversa composizione.F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 19902/2020 Numero sezionale 581/2022 Numero di raccolta generale 14143/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della II Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, tenutasi con modalità da remoto il 15.3.2022. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F
Sentenza Cassazione n. 14143/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris