CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 47948/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con un primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA], mediante proprio difensore, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 390/1990, 495 e 648 cod. pen, non avendo il giudice motivato il contenuto distaccamento dal minimo edittale della pena; con secondo motivo di ricorso deduce illogicità della motivazione in ordine alla determinazione della pena a titolo di continuazione interna con il reato descritto nel capo B), essendo il reato estinto per prescrizione; Ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] deduce, mediante proprio difensore, con ricorso e con memoria difensiva, violazione di lege e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio per i reati di cui all'ad 73 D.P.R. 390/1990, avendo il giudice del rinvio commisurato la pena non nel minimo edittale, come invece aveva fatto il precedente giudice, nonché carenza di motivazione in relazione agli aumenti di pena applicati per il reato satellite di cui al capo b); Considerato che le doglianze formulate in entrambi i ricorsi da entrambi i ricorrenti esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico- giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale, a seguito del giudizio di rinvio e alla luce della sentenza della Corte costituzionale del 2019, per entrambi gli imputati, ha ritenuto adeguata la pena base di anni 7 e mesi 6 di reclusione, in quanto proporzionata ed adeguata alla gravità della condotta posta in essere, in ragione del quantitativo di stupefacente, della capacità criminale, della non occasionalità della condotta, mentre, con riferimento agli aumenti per i reati in continuazione, all'alto livello di traffico di stupefacente; Tenuto conto che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2022 Il co igliere estensore I