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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 27 luglio 1995

Cassazione n. 10609/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stesa città del 13 ottobre 2020 che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altre persone, oltre 358 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina -crack ed averne venduto una dose per il prezzo di 20 euro.

2. L'imputato propone, per mezzo del suo difensore, due motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo vengono censurati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza per il concorso nella detenzione dell'intero quantitativo di stupefacente sequestrato, oltre all'unica dose da lui ceduta.

Secondo la difesa, la Corte d'appello sarebbe giunta al giudizio di colpevolezza in maniera incoerente rispetto al materiale probatorio acquisito ed attraverso ripetuti salti logici, posto che nessuno degli elementi valorizzati in sentenza permetterebbe di escludere che il ricorrente fosse all'oscuro del maggior quantitativo detenuto dai soggetti cui egli si è rivolto per ottenere l'unica dose a sua volta ceduta.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepito un vizio di violazione di legge, avendo il giudice erroneamente escluso l'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, potendo addebitarsi al ricorrente, indipendentemente dalle connotazioni oggettive della complessiva vicenda, soltanto una singola ed episodica condotta concorsuale di minima rilevanza, in quanto - sostiene la difesa - lo stesso non deteneva la provvista di sostanza, non ne conosceva il nascondiglio e non poteva direttamente accedere alla stessa e disporne. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La decisione di merito, in punto di ricostruzione del concorso del ricorrente nella detenzione dell'intero quantitativo di sostanza sequestrata, è logica e pienamente coerente con le premesse in fatto.

La Corte d'appello di Torino ha ampiamente motivato in merito al pieno e consapevole inserimento del ricorrente nell'ambito dell'attività di spaccio del gruppo, organizzato secondo una precisa ripartizione di compiti.

Nello specifico, la sentenza rileva come il ruolo rivestito dall'imputato fosse quello di interlocutore con i clienti, ragionevolmente fondando tale convinzione sull'ingiustificato quantitativo di denaro rinvenuto in suo possesso, oltre che sulle numerose chiamate ricevute sull'utenza telefonica personale, tra cui quella di una donna che gli chiedeva di "portare qualcosa come prima".

Nessuna rilevanza, ai fini dell'esclusione del concorso nella detenzione dell'intero quantitativo, può assegnarsi alla semplice distinzione di ruoli tra i custodi della sostanza stupefacente pronta ad essere ceduta e chi materialmente si occupava della cessione delle singole dosi da quella provvista di volta in volta prelevate.Il concorso di persone nel reato, infatti, presuppone un contributo causale in termini, anche minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del fatto collettivo realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postuma, integrate in un unico obiettivo perseguito dagli imputati, quand'anche per differenti scopi immediati individuali, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui.

Nello specifico, considerando la stretta sinergia tra il ricorrente ed i custodi della droga, manifestatasi secondo uno schema operativo ricorrente ed evidentemente funzionale ad eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine, risulta ampiamente ragionevole la conclusione della sentenza nel senso della consapevole e preordinata collaborazione al fine della gestione di un'attività di cessione di stupefacenti, attraverso la ripartizione dei differenti ruoli funzionali allo scopo.

3. Da quanto sin qui osservato discende inevitabilmente l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, anche del secondo motivo di ricorso, in tema di riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, a norma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990.

Tale doglianza, infatti, muove dal presupposto - tuttavia infondato, per quanto appena detto - per cui all'imputato debba addebitarsi unicamente la singola condotta di cessione che egli è stato visto effettuare, isolandola dal contesto.

In quest'ultimo, invece, egli era pienamente coinvolto e ad esso ha apportato un contributo causale nient'affatto marginale, ma anzi determinante, in quanto interfaccia tra il gruppo e gli acquirenti.

Pertanto, considerate l'entità della sostanza stupefacente sequestrata e la dimensione organizzata, seppur minima, della relativa attività di cessione, la condotta criminosa non può essere qualificata di lieve entità.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).

Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il sid nte [OSCURATO:PERSONA] ti [OSCURATO:PERSONA] redatta con la collaborazione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in tirocinio format

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/05/2021 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale della stesa città del 13 ottobre 2020 che condannava [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere detenuto, in concorso con altre persone, oltre 358 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina -crack ed averne venduto una dose per il prezzo di 20 euro. 2. L'imputato propone, per mezzo del suo difensore, due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo vengono censurati violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di colpevolezza per il concorso nella detenzione dell'intero quantitativo di stupefacente sequestrato, oltre all'unica dose da lui ceduta. Secondo la difesa, la Corte d'appello sarebbe giunta al giudizio di colpevolezza in maniera incoerente rispetto al materiale probatorio acquisito ed attraverso ripetuti salti logici, posto che nessuno degli elementi valorizzati in sentenza permetterebbe di escludere che il ricorrente fosse all'oscuro del maggior quantitativo detenuto dai soggetti cui egli si è rivolto per ottenere l'unica dose a sua volta ceduta. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso viene eccepito un vizio di violazione di legge, avendo il giudice erroneamente escluso l'ipotesi lieve, di cui al comma 5 del medesimo art. 73, potendo addebitarsi al ricorrente, indipendentemente dalle connotazioni oggettive della complessiva vicenda, soltanto una singola ed episodica condotta concorsuale di minima rilevanza, in quanto - sostiene la difesa - lo stesso non deteneva la provvista di sostanza, non ne conosceva il nascondiglio e non poteva direttamente accedere alla stessa e disporne. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. La decisione di merito, in punto di ricostruzione del concorso del ricorrente nella detenzione dell'intero quantitativo di sostanza sequestrata, è logica e pienamente coerente con le premesse in fatto. La Corte d'appello di Torino ha ampiamente motivato in merito al pieno e consapevole inserimento del ricorrente nell'ambito dell'attività di spaccio del gruppo, organizzato secondo una precisa ripartizione di compiti. Nello specifico, la sentenza rileva come il ruolo rivestito dall'imputato fosse quello di interlocutore con i clienti, ragionevolmente fondando tale convinzione sull'ingiustificato quantitativo di denaro rinvenuto in suo possesso, oltre che sulle numerose chiamate ricevute sull'utenza telefonica personale, tra cui quella di una donna che gli chiedeva di "portare qualcosa come prima". Nessuna rilevanza, ai fini dell'esclusione del concorso nella detenzione dell'intero quantitativo, può assegnarsi alla semplice distinzione di ruoli tra i custodi della sostanza stupefacente pronta ad essere ceduta e chi materialmente si occupava della cessione delle singole dosi da quella provvista di volta in volta prelevate.Il concorso di persone nel reato, infatti, presuppone un contributo causale in termini, anche minimi, di facilitazione della condotta delittuosa, assumendo carattere decisivo l'unitarietà del fatto collettivo realizzato, che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, alla fine, con giudizio di prognosi postuma, integrate in un unico obiettivo perseguito dagli imputati, quand'anche per differenti scopi immediati individuali, sicché è sufficiente che ciascun agente abbia conoscenza, anche unilaterale, del contributo recato alla condotta altrui. Nello specifico, considerando la stretta sinergia tra il ricorrente ed i custodi della droga, manifestatasi secondo uno schema operativo ricorrente ed evidentemente funzionale ad eludere eventuali controlli delle forze dell'ordine, risulta ampiamente ragionevole la conclusione della sentenza nel senso della consapevole e preordinata collaborazione al fine della gestione di un'attività di cessione di stupefacenti, attraverso la ripartizione dei differenti ruoli funzionali allo scopo. 3. Da quanto sin qui osservato discende inevitabilmente l'inammissibilità, per manifesta infondatezza, anche del secondo motivo di ricorso, in tema di riqualificazione del fatto come ipotesi lieve, a norma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. Tale doglianza, infatti, muove dal presupposto - tuttavia infondato, per quanto appena detto - per cui all'imputato debba addebitarsi unicamente la singola condotta di cessione che egli è stato visto effettuare, isolandola dal contesto. In quest'ultimo, invece, egli era pienamente coinvolto e ad esso ha apportato un contributo causale nient'affatto marginale, ma anzi determinante, in quanto interfaccia tra il gruppo e gli acquirenti. Pertanto, considerate l'entità della sostanza stupefacente sequestrata e la dimensione organizzata, seppur minima, della relativa attività di cessione, la condotta criminosa non può essere qualificata di lieve entità. 5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente — ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. — la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] estensore Il sid nte [OSCURATO:PERSONA] ti [OSCURATO:PERSONA] redatta con la collaborazione della dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], in tirocinio format
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