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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 febbraio 2024

Cassazione n. 19821/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L.-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorsi sono meramente reiterativi di doglianze alle quali la Corte di appello, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha risposto in termini logico ricostruttivi e giuridici corretti, individuando i profili di responsabilità del ricorrente attraverso i sistemi di videosorveglianza uniti alle dichiarazioni del coimputato, nonché qualificando il reato come riciclaggio secondo l'originaria contestazione richiamando ampia lei pacifica giurisprudenza in materia ed, infinelfornendo adeguate giustificazioni all'applicazione della recidiva a fronte di una pletora di precedenti penali specifici; che avverso queste argomentazioni il ricorso e la memoria non si confrontano se non attingendo al merito del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];L.-- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva; ritenuto che i motivi di ricorsi sono meramente reiterativi di doglianze alle quali la Corte di appello, con valutazioni di merito non rivedibili in questa sede, ha risposto in termini logico ricostruttivi e giuridici corretti, individuando i profili di responsabilità del ricorrente attraverso i sistemi di videosorveglianza uniti alle dichiarazioni del coimputato, nonché qualificando il reato come riciclaggio secondo l'originaria contestazione richiamando ampia lei pacifica giurisprudenza in materia ed, infinelfornendo adeguate giustificazioni all'applicazione della recidiva a fronte di una pletora di precedenti penali specifici; che avverso queste argomentazioni il ricorso e la memoria non si confrontano se non attingendo al merito del giudizio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/02/2024 Il Consigliere
Sentenza Cassazione n. 19821/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris