CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27203/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Nepi il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma in data 28/2/2025 visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria di replica depositata dai difensori del ricorrente a confutazione delle conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di Roma rigettava l'istanza di riesame formulata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che, in data 10/2/2025, aveva applicato nei confronti del medesimo la misura della custodia cautelare in carcere in quanto indagato per i delitti di estorsione aggravata, anche ai sensi dell'art. 416bis.1 cod.pen., e detenzione e porto in luogo pubblico di un ordigno esplosivo risalente alla seconda guerra mondiale. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 l'erronea applicazione dell'art. 629 cod.pen. e vizio cumulativo della motivazione con riguardo alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod.proc.pen. Il difensore deduce la manifesta illogicità della motivazione e la mancata risposta alle doglianze difensive contenute nella memoria depositata all'udienza di riesame in quanto il collegio cautelare ha escluso che gli atti intimidatori, materialmente commessi dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ai danni degli imprenditori Tesei fossero frutto di un'iniziativa autonoma degli stessi sulla base della conversazione intercettata n. 187 del 20/8/2021 tra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dalla quale ha desunto che il ricorrente avrebbe prestato il proprio preventivo consenso alle condotte minatorie del 9 gennaio e 3 giugno 2020. Secondo il difensore l'ordinanza impugnata non ha chiarito, a fronte di un dialogo successivo di oltre un anno e mezzo rispetto agli atti minatori, sulla scorta di quali elementi ha ritenuto che il beneplacito del [OSCURATO:PERSONA] sia da riferire all'episodio del 9 gennaio 2020, non essendo sufficiente al fine di ritenere il concorso morale del prevenuto la semplice circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] nel dialogo captato si fosse espresso al passato ("era stato detto"). Quanto all'avvenuta consegna, dopo il primo episodio estorsivo, del danaro da parte del Tesei a mani dell'indagato, il difensore sostiene che il Tribunale è incorso in errore di diritto, confondendo l'ottenimento dell'ingiusto profitto con l'esercizio della violenza o della minaccia sull'assunto che la norma di cui all'art. 629 cod.pen. sanziona chi esercita violenza o minaccia non anche chi ottiene l'ingiusto profitto; 2.2 il vizio cumulativo della motivazione con riferimento alla riconducibilità degli atti estorsivi all'associazione a delinquere e in particolare all'indagato. Il difensore, dopo aver segnalato i plurimi richiami effettuati dall'ordinanza impugnata alla sentenza di questa Corte n. 1850/2025, relativa alla vicenda cautelare che vede il [OSCURATO:PERSONA] indagato per il delitto ex art. 416bis cod.pen., evidenzia che i giudici del riesame hanno ritenuto che la vicenda Tesei si ponga in linea di continuità con le caratteristiche del sodalizio tratteggiate dal giudice di legittimità nella cennata decisione, travisandone -tuttavia- i contenuti con riguardo al modus operandi dell'associazione, con particolare riguardo all'assunto secondo cui il clan ricorreva ad atti di violenza esplicitamente riferibili ai suoi componenti solo in caso limitati, anche al fine di evitare indagini e possibili rallentamenti delle attività illecite. Ad avviso del ricorrente la vicenda a giudizio si pone in antitesi e non in continuità con il modus operandi del prevenuto e degli affilati, atteso l'utilizzo di bombe e proiettili nelle attività intimidatorie ai danni dei fratelli Tesei e il Tribunale è incorso in contraddittorietà laddove, dapprima, afferma che i reati contestati ai capi D ed E sono espressione del generale modo d'agire del clan di Aprilia e, successivamente, sostiene che gli atti intimidatori hanno natura eccezionale e che debbono essere ricondotti al [OSCURATO:PERSONA] in quanto gli esecutori materiali non avrebbero potuto agire senza preventiva autorizzazione del clan. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo è inammissibile in quanto sostenuto da censure in punto di gravità indiziaria non consentite in questa sede e, comunque, manifestamente infondate. Questa Corte, sulla scia dei principi enunziati da Sez.U. Audino n.11 del 22/03/2000, Rv. 215828 - 01, è ferma nel ritenere che in tema di misure cautelari personali il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01;Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Rv. 261400 - 01). Pertanto, dal controllo di legittimità demandato alla Corte adita esulano sia la ricostruzione dei fatti che l'apprezzamento circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, sicché non può darsi ingresso a censure che postulano una rivalutazione di elementi indiziari già congruamente scrutinati e disattesi con argomenti che non palesano criticità giustificative, atteso il perimetro della verifica circoscritto a riscontrare l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che hanno determinato il provvedimento cautelare personale e l'assenza di illogicità manifeste nelle considerazioni a sostegno della decisione (Sez 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja,Rv. 248698 - 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.m. in proc. Tiana, Rv. 255460 - 01). 2. Nella specie il ricorrente fonda i propri rilievi in punto di gravità indiziaria su alcuni stralci motivazionali, incentrati sulla portata dimostrativa dei contenuti dell'intercettazione n. 626 del 16/8/2021, senza rapportarsi al complesso apparato indiziario posto a fondamento dell'ordinanza impugnata (pag. 21-29), che ha dato conto dei pregressi rapporti di contiguità di [OSCURATO:PERSONA] con il clan capeggiato da [OSCURATO:PERSONA], della partecipazione del medesimo alle raccolte fondi promosse dal sodalizio per far fronte alle spese legali dei sodali e del trattamento di assoluto favore riservato ai fratelli Tesei, in conseguenza del patto politico mafioso intercorso tra il clan di Aprilia ed esponenti politici locali, nell'affidamento alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. del servizio di trasporto scolastico nel territorio comunale, giusta determina n. 634 de 29/11/2019. Il collegio cautelare ha segnalato, sulla base di una corretta e persuasiva ricostruzione delle fonti intercettive, che proprio a seguito dell'affidamento dell'appalto di servizi richiamato, pilotato dal Principi, che costituiva espressione degli interessi mafiosi in seno all'Amministrazione locale, i Tesei non avevano manifestato la dovuta e tangibile "riconoscenza" nel confronti del sodalizio che li aveva favoriti sicché in data 9/1/2020 la nuova [OSCURATO:PERSONA] subiva il primo atto intimidatorio, consistito nell'allocazione di un ordigno esplosivo sul cancello di ingresso alla sede dell'attività, cui faceva seguito nei primi giorni di giugno 2020 il rinvenimento nel parcheggio di due proiettili e il 30 giugno seguente l'incendio di due autobus (episodio quest'ultimo non oggetto di contestazione nell'odierno procedimento). L'ordinanza impugnata ha evidenziato che i Tesei dopo il primo attentato si erano rivolti ad [OSCURATO:PERSONA], elemento di spicco della compagine, legato al [OSCURATO:PERSONA], e a [OSCURATO:PERSONA], anch'egli esponente del sodalizio, ricevendone assicurazioni circa la vicinanza degli "amici" e rimarcava che dalla conversazione tra l'indagato e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emerge che, dopo il primo atto intimidatorio, [OSCURATO:PERSONA] aveva incontrato il [OSCURATO:PERSONA] cui aveva consegnato del danaro, che era stato destinato al pagamento delle spese legali del Forniti. Fu lo stesso ricorrente nella richiamata conversazione a narrare all'interlocutore che egli nell'occasione aveva assunto un atteggiamento di sufficienza nei confronti dell'imprenditore, mostrando fastidio per la mancanza di tempestività nella dazione quale segno di riconoscenza per l'appalto ottenuto. Dalla conversazione del 15/6/2021 tra [OSCURATO:PERSONA], esponente del sodalizio mafioso e responsabile con il figlio Luigi delle condotte intimidatorie, e [OSCURATO:PERSONA], imprenditore contiguo al sodalizio e in rapporti con i Tesei, consta che l'associazione -tramite il Morra- stava pianificando ulteriori atti intimidatori nei confronti dei fratelli Tesei e che la ragione di tanto era da rinvenirsi nella mancata manifestazione di una "pronta riconoscenza" nei confronti del clan. In particolare, il Benvenuti, dopo aver convenuto con l'interlocutore che [OSCURATO:PERSONA] si era comportato male e aveva mancato di rispetto al Morra, a Luigi e a "quegli altri" poiché prima di Natale non si era fatto vedere e non gli aveva fatto "prendere un thé", rammentava (pag. 25) di aver incontrato prima delle festività natalizie [OSCURATO:PERSONA] e l'odierno indagato, il quale, facendo riferimento alla mancanza di notizie da parte di [OSCURATO:PERSONA], aveva affermato stizzito che "i bonus sono finiti". [OSCURATO:PERSONA] proseguiva asserendo di aver riferito la circostanza al Tesei, rimproverandogli di andare dagli "amici" solo quanto "ti serve la cortesia", convenendo con il Morra che la p.o. avrebbe dovuto comprendere gli obblighi esistenti verso il clan che gli aveva fatto ottenere l'affidamento del servizio di trasporto pubblico.L'ordinanza impugnata richiamava, inoltre, la conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e suo figlio Antonio, n. 626 del 16/8/2021, dalla quale risulta che gli stessi erano stati esecutori materiali degli attentati in danno della p.o., e la successiva, n. 187 del 20/8/2021, tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e l'associato Ziino, intercettata presso il [OSCURATO:PERSONA], luogo di incontro degli appartenenti al sodalizio, in cui alla comunicazione di [OSCURATO:PERSONA] che il figlio Antonio avrebbe voluto continuare nelle intimidazioni nei confronti del Tesei, l'indagato rispondeva " lì è stato detto che potete fare come vi pare", ribadendo poco dopo " così ti ridico...e già te lo avevo detto pure. .secondo me si può procedere". A fronte dell'articolata trama giustificativa dell'ordinanza impugnata che ha dettagliatamente inserito le azioni estorsive contestate nell'ambito del programma associativo del clan Forniti, di cui [OSCURATO:PERSONA] era elemento di spicco, segnalando la figura di associato dell'autore materiale [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando il movente delle condotte, di interesse associativo, anche alla luce della destinazione data alla somma conferita dal Tesei all'indagato dopo il primo attentato, la difesa concentra le proprie obiezioni sulla sola lettura dell'intercettazione in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], omettendo il confronto critico con il complesso delle risultanze valorizzate dal Collegio cautelare, incorrendo per tal via in genericità della censura, e deducendo un'insussistente pretermissione delle doglianze difensive che sono state debitamente riassunte alle pagg.1-3 e disattese con argomenti puntuali ed esaustivi. 2.1 Destituita di pregio è la censura svolta nel primo motivo sub 1b). Il difensore assume che la ricezione del danaro versato dal Tesei da parte dell'indagato prova esclusivamente che il [OSCURATO:PERSONA] abbia tratto vantaggio dal reato ma non il concorso morale del prevenuto nella consumazione dell'illecito. La tesi contrasta con la ricostruzione fattuale dei giudici cautelari che, con motivazione esente da criticità giustificative, hanno ritenuto che le condotte estorsive poste in essere nei confronti dei fratelli Tesei fossero espressione degli interessi associativi in quanto intese a "sollecitare" mediante l'utilizzo del metodo proprio della compagine mafiosa la" riconoscenza" degli imprenditori per il conseguimento dell'appalto del servizio di trasporto pubblico scolastico nella città d'Aprilia e fossero state, pertanto, assentite dal [OSCURATO:PERSONA] in veste di organizzatore e dirigente del sodalizio. Il coinvolgimento quale autore materiale di [OSCURATO:PERSONA], membro del clan, conforta le conclusioni dell'ordinanza impugnata e decisiva smentita alla tesi che gli atti intimidatori costituiscano un'autonoma iniziativa dei Morra proviene dall'interlocuzione tra il predetto [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla prosecuzione dell'attività estorsiva ai danni delle pp.00., dovendosi ritenere che, al di là dei testuali richiami a un pregresso assenso già prestato, la richiesta formulata dall'intraneo Morra risponda ad una generale e consueta modalità organizzativa della compagine che rende attendibile la preventiva condivisione dell'indagato delle condotte contestate. Né può omettersi di rilevare in via logica che non risulta che il [OSCURATO:PERSONA] si sia in alcun modo doluto con il sodale Morra 5 d2f----' dell'attuazione di iniziative delittuose non concordate mentre le fonti scrutinate conclamano il risentimento nutrito dall'indagato nei confronti delle pp.00. per la mancanza di tangibili segni di riconoscenza nei confronti del sodalizio a seguito dell'affidamento dell'appalto comunale. 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il difensore deduce il travisamento dei contenuti della sentenza n. 1850/2025 di questa Corte con riguardo al modus operandi del sodalizio. Ritiene il Collegio che non possa configurarsi il travisamento della prova in relazione ai "contenuti" della sentenza di legittimità richiamata dal provvedimento impugnato in quanto il vizio, secondo la prospettazione difensiva, investe le valutazioni effettuate in quella sede in punto pertinenza e congruità della motivazione rassegnata dal giudice del riesame. In particolare, nel passaggio riportato a pag. 7 del ricorso la sentenza si è soffermata sulla valutazione effettuata dal collegio del riesame in relazione al capo 2 della rubrica provvisoria, escludendo l'illogicità della motivazione rassegnata dai giudici del merito ma con tutta evidenza le affermazioni in detto contesto effettuate non rivestono valore di prova in senso tecnico circa i caratteri e le connotazioni dell'associazione investigata. L'ordinanza impugnata ha riportato parte della sentenza n. 1850 al pari di ampi stralci dell'ordinanza di riesame relativa al reato associativo mafioso ascritto anche al [OSCURATO:PERSONA] allo scopo di una migliore contestualizzazione della vicenda a giudizio senza, tuttavia, abdicare all'onere di rendere compiuta motivazione circa i presupposti fondanti il trattamento cautelare per gli addebiti mossi nell'odierno procedimento. Nella specie, pertanto, osta alla possibilità di ravvisare il vizio denunziato l'insuperabile rilievo relativo al fatto che i dati che il difensore assume male interpretati non hanno natura probatoria ma concernono apprezzamenti dei giudici di legittimità circa la tenuta logica della motivazione censurata. 3.1 La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") circoscrive la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione e deve avere ad oggetto circostanze definite e non opinabili, tali da evidenziare la palese difformità tra il senso intrinseco della prova e quello tratto dal giudice, con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessi nella valutazione del significato probatorio (Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01). Va, inoltre, richiamato il costante insegnamento di questa Corte secondo cui il vizio di contraddittorietà della motivazione è solo quello che si traduce in un'incompatibilità logica di un passo della decisione con altro passo della stessa o con atti indicati nel motivo di gravame che appartengano necessariamente al medesimo processo e non anche quello che si risolva in una incompatibilità con una diversa decisione, assunta in altra sede processuale (Sez. 3, n. 4803 del 18/12/2024, dep. 2025, Carmellini, Rv. 287429 - 01; n. 13678 del 20/01/2022, Rv. 283034- 01; Sez. 5, n. 34643 del 08/05/2008, Rv. 240996-01) e ribadito che l'acquisizione agli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice di tale procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nell'utilizzazione, a fini decisori, dei fatti e dei relativi giudizi contenuti nei passaggi argomentativi della motivazione delle suddette sentenze, dovendosi, al contrario, ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate (Sez. 4, n. 10103 del 01/02/2023, De, Rv. 284130 - 01). 3.2 Deve conclusivamente osservarsi che la determinazione del clan, soprattutto nel periodo di detenzione del Forniti, di garantire la "pace sociale" (pag. 19) nella gestione del territorio controllato, evitando il ricorso ad azioni di violenza esplicite se non in casi eccezionali, a differenza di quanto opina la difesa, non si pone in contrasto con la realizzazione delle condotte estorsive ai danni del Tesei, le quali per quanto gravi e allarmanti, appaiono nelle modalità operative ispirate ad una qualche cautela, stante l'utilizzo a fini minatori di un residuato bellico appoggiato al cancello della ditta dei fratelli Tesei e il rilascio di due proiettili nel parcheggio, condotte che integrano un messaggio mafioso inequivoco ma nella sostanza figurato e trasversale, peraltro destinato a soggetti contigui. La difesa offre, dunque, una lettura della vicenda processuale che non si rapporta in termini puntuali al percorso argomentativo dell'ordinanza impugnata ed appare fondata su una valutazione parziale e frammentata degli esiti investigativi, insuscettibile di superare il preliminare vaglio d'ammissibilità dell'impugnazione. 4.Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni ex art. 616 cod.proc.pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am