CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 18819/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enerale delloStato– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]La Malfa e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale in atti- controricorrente -Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 1Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026per la cassazione della sentenza n. 9618/4/2023 della Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, depositata in data27/11/2023 e non notificataudita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]A seguito di un processo verbale di constatazione, l’Agenzia delleEntrate – [OSCURATO:PERSONA] di Siracusa notificava alla società [OSCURATO:SOCIETA]. una serie di avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta2003 e 2004, concernenti IRES, IVA e IRAP. Con tali atti l’Ufficioprocedeva ad accertamento induttivo, determinando per il 2003 unmaggior reddito pari a euro 483.648,00 e un maggior valore dellaproduzione pari a euro 533.160,00, e per il 2004 un maggior redditopari a euro 495.231,00 e un valore della produzione pari a euro573.522,00.La società impugnava gli avvisi dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Siracusa, contestando, in particolare, il disconoscimentodel regime IVA del margine applicato alle vendite di veicoli usati, ilmancato riconoscimento di alcune operazioni di vendita ritenute prive difattura o contratto e il diniego di deduzione di costi considerati noninerenti.La CTP accoglieva soltanto il motivo relativo al regime del margine,rigettando le ulteriori censure per difetto di prova.Avverso tale decisione proponeva appello la contribuente, mentrel’Agenzia delle Entrate resisteva e spiegava appello incidentale. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado della Sicilia accoglieva l’appelloprincipale della società. [OSCURATO:PERSONA], richiamando la normativa nazionalee unionale e la giurisprudenza di legittimità, affermava che il regime delmargine, pur costituendo un regime speciale e derogatorio, deve esserericonosciuto quando il contribuente dimostri di aver operato in buonaCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026fede e con la diligenza massima esigibile, anche mediante l’esame deidati risultanti dalla carta di circolazione dei veicoli. Nel caso concreto, laCorte riteneva che dalla documentazione emergesse che l’IVA era stataassolta a monte dai cedenti originari, non essendo tutti operatori delsettore, con conseguente illegittimità del disconoscimento del regimedel margine.La Corte rigettava invece l’appello incidentale dell’Agenzia delleEntrate, chiarendo che la mancata indicazione in fattura della diciturarelativa al regime del margine non ne impedisce automaticamentel’applicazione, essendo consentito al contribuente fornire la prova deirequisiti soggettivi anche aliunde, come avvenuto nel caso di specie.Ricorre a questa Corte l’Amministrazione finanziaria con atto affidatoa due motivi.Resiste con controricorso la società contribuente.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la nullità dellasentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 36 deld.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere laCorte di giustizia tributaria di secondo grado reso una motivazioneomessa o meramente apparente. Si deduce che il giudice di appelloabbia fondato la decisione sull’erroneo presupposto che il giudice diprimo grado avesse integralmente disconosciuto l’applicazione delregime del margine, omettendo di considerare che la Commissionetributaria provinciale aveva invece parzialmente accolto il ricorso dellacontribuente, recuperando a tale regime una parte delle operazionicontestate. Tale erronea premessa avrebbe determinato l’omessoesame delle specifiche censure devolute in appello, relative, tra l’altro,alla qualificazione soggettiva dei cedenti, all’obbligo di fatturazione delleoperazioni e alla non inerenza dei costi di manutenzione ai fini delladeterminazione del margine imponibile.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, «la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo",quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibileil fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosilasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetichecongetture» (così Cass. S.U. n. 22232/2016; conf. Cass. n.13977/2019).Diversamente, nel presente caso, la sentenza di appello ha espostochiaramente le ragioni poste a base del decisum, rendendo motivazioneil cui contenuto si colloca al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”(Cass. Sez. Un. n. 8053/2014).Con il secondo motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazionee falsa applicazione dell’art. 36 del d.L. n. 41 del 1995, convertito dallalegge n. 85 del 1995, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., per avere laCorte territoriale rigettato l’appello incidentale dell’Ufficio ritenendoirrilevante l’omessa indicazione, nelle fatture di acquisto, della diciturarelativa al regime del margine. Si deduce che tale omissione noncostituisce una mera irregolarità formale, ma incide sulla sostanzadell’operazione, in quanto impedisce di verificare il requisito soggettivonecessario per l’applicazione del regime speciale e di accertarel’avvenuto definitivo assolvimento dell’IVA a monte, in contrasto conl’interpretazione restrittiva del regime del margine affermata dallagiurisprudenza di legittimità.Il motivo è infondato.La sentenza impugnata, dopo aver premesso i profili inerenti l’oneredella prova in tema di regime c.d. “del margine” ha correttamenteidentificato la condotta prudente del cessionario – che voglia avvalersiCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026di tale regime – nella “…individuazione, nei limiti dei dati risultanti dallacarta di circolazione in suo possesso, eventualmente integrati daelementi di agevole e rapida reperibilità, dei precedenti intestatari delveicolo, al fine di accertare, sia pure solo in via presuntiva, se l'IVA siastata, o no, assolta a monte da altri, nell'ambito della catena di fornitura,senza possibilità di detrazione. In caso di esito positivo, il diritto diapplicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anche qualoral'Amministrazione dimostri, attraverso indagini e controlli inesigibili dalcontribuente, che in realtà l'imposta, per qualsiasi motivo, non era statadetratta. Solo nell’ipotesi in cui, dalla verifica del contribuente, emergache i precedenti titolari svolgano tutti attività di rivendita, noleggio oleasing nel settore del mercato dei veicoli, opera la presunzione(contraria, in base al criterio di normalità probabilistica) dell'avvenutoesercizio del diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte per l'acquistodei veicoli stessi, in quanto beni destinati ad essere impiegatinell'esercizio dell'attività propria dell'impresa, con conseguentenegazione del diritto alla fruizione del trattamento fiscale più favorevole(Cassazione civile, sez. un., 12/09/2017, n. 21105)”. E infine, essa haritenuto che “…nella specie non si potrà dubitare che l’imposta è stataassolta dal cedente originario, come facilmente rilevato dalla carta dicircolazione, non essendo tutti i cessionari operatori del settore”.Alla luce di tali affermazioni, è evidente che il giudice di merito haaccertato in fatto, compiendo operazione di valutazione del materialeprobatorio non più suscettibile, sotto tale profilo, di rivalutazione inquesta sede di Legittimità, la puntuale dimostrazione della sussistenzadei requisiti in argomento da parte della società contribuente.Né può rilevare ai fini del disconoscimento del regime di favore laconsiderazione, sulla quale si fonda la censura, relativa alla mancataindicazione della dicitura del regime del margine nelle fatture di acquistodelle autovetture.Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in termini autorevolmenteaffermato che «in tema di IVA, il regime del margine – previsto dall’art.36 del d.L. n. 41 del 1995, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995, per lecessioni da parte di rivenditori di beni d’occasione, di oggetti d’arte, dacolle zione o di antiquariato – costituisce un regime speciale in favoredel contribuente, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema normaledell’imposta, la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamentee applicata in termini rigorosi. Pertanto, qualora l’amministrazionecontesti, in base ad elementi oggettivi e specifici, che il cessionario abbiaindebitamente fruito di tale regime, spetta a quest’ultimo dimostrare lasua buona fede, e cioè non solo di aver agito in assenza dellaconsapevolezza di partecipare ad un’evasione fiscale, ma anche di averusato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto (secondocriteri di ragionevolezza e di proporzionalità rapportati al caso concreto),al fine di evitare di essere coinvolto in tali situazioni, in presenza di indiziidonei a farne insorgere il sospetto. Con particolare riferimento allacompravendita di veicoli usati, dunque, rientra nella detta condottadiligente l’individuazione dei precedenti intestatari dei veicoli, nei limitidei dati risultanti dalla carta di circolazione, eventualmente integrati daaltri elementi di agevole e rapida reperibilità, al fine di accertare, siapure solo in via presuntiva, se l’IVA sia già stata assolta a monte da altrisenza possibilità di detrazione. Nel caso di esito positivo della verifica, ildiritto di applicare il regime del margine deve essere riconosciuto, anchequando l’amministrazione dimostri che, in realtà, l’imposta è statadetratta. Nell’ipotesi, invece, in cui emerga che i precedenti proprietarisvolgano tutti attività di rivendita, noleggio o leasing nel settore delmercato dei veicoli, opera la presunzione (contraria) dell’avvenutoesercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, assolta a monte perl’acquisto dei veicoli, in quanto beni destinati ad essere impiegatinell’esercizio dell’attività propria dell’impresa, con conseguenteCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6Numero registro generale 24049/2024Numero sezionale 2870/2026Numero di raccolta generale 18819/2026Data pubblicazione 09/06/2026negazione del trattamento fiscale più favorevole». (Cass. Sez. Un. n.21105/2017)Nel caso di specie la motivazione del giudice d’appello è del tuttorispettosa di tali principi in tema di onere della prova perché è ilcontribuente e non l’Agenzia che deve fornire prova idoneadell’assolvimento delle condizioni per fruire del regime dell’IVA delmargine, trattandosi di regime agevolativo più favorevole rispetto aquello ordinario, restando irrilevanti a tal fine elementi meramenteformali come la fatturazione e il pagamento (Cass. n. 13473/2022).Quindi, l’assenza dell’indicazione in fattura della sottoposizione delleoperazioni di acquisto al regime del margine non può, di per sé, farconcludere per la mancanza dei requisiti sostanziali necessari - al di làdelle sole rilevanze contabili formali - per l’applicazione dello stesso, chenel caso sono stati invece ritenuti provati dalla sentenza di merito dopouna disamina analitica e illustrata delle circostanze fattuali tutteemergenti dal giudizio.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese processuali sono liquidate in dispositivo secondo lasoccombenza. P.Q.Mrigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento dellespese processuali in favore di parte controricorrente che liquida in euro13.900,00 oltre a euro 200,00 per esborsi, 15% per spese generali, CPAe iva come per legge.Così deciso in Roma, il 26 marzo 2026.Il PresidenteGiacomo Maria NonnoCons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 7