CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023
Cassazione n. 32206/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contesta in termini del tutto vaghi e generici le valutazioni discrezionali adottate dal Giudici di merito circa la determinazione della pena e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre la sentenza impugnata ha adeguatamente giustificato la (peraltro lieve) eccedenza rispetto al minimo edittale considerando il precedente penale per tentato omicidio e l'inammissibilità di un giudizio di equivalenza fra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q, M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] iere estensore Il Presidente