Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 marzo 1972

Cassazione n. 08824/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1964 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto per la prima la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mitius nei suoi confronti il trattamento sanzionatorio e le ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale; ha rideterminato in mitius la durata delle pena accessorie fallimentari irrogate al secondo; e ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, dato che le Sezioni Unite hanno già chiarito che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (Sez.

U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, lungi dal contenere censure di legittimità hanno prospettato, senza addurre il travisamento della prova, un alternativo apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) in relazione, rispettivamente, alla sussistenza delle condotte distrattive e della bancarotta fraudolenta documentale, nonché in relazione all'elemento soggettivo; e che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è del tutto generico nella parte in cui assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sia perché ha prospettato in maniera apodittica il difetto dei presupposti di applicabilità della detta norma processuale, sia perché, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicar[n]e, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, [...] l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01), profilo rispetto al quale le impugnazioni sono del tutto carenti; ritenuto che anche il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non contiene affatto rituali censure di legittimità ma, oltre a perorare una alternativa lettura degli elementi in atti rispetto al concorso dell'imputata nei delitti, deduce il travisamento della prova per il tramite di una indicazione monca e parcellizzata di talune dichiarazioni (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf.

Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha considerato di scarso rilievo, in particolare alla luce della sua collocazione rispetto al tempo dei reati in imputazione, il percorso terapeutico intrapreso dall'imputato, ed ha indicato nella gravità degli specifici fatti da lui commessi, nel suo 2 C":"" " ruolo nella vicenda e nei suoi precedenti penali i dati meritevoli significativi); e il ricorso ha reiterato le medesime allegazioni già disattese; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena osservato, quanto esposto nella memoria in data 7 novembre 2023 presentata nell'interesse degli imputati, con la quale sono state reiterate le allegazioni contenute nei ricorsi; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/03/1972 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 02/04/1964 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha ritenuto per la prima la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mitius nei suoi confronti il trattamento sanzionatorio e le ha concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna del certificato del casellario giudiziale; ha rideterminato in mitius la durata delle pena accessorie fallimentari irrogate al secondo; e ha confermato la condanna di entrambi per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ritenuto che il primo motivo di entrambi i ricorsi è manifestamente infondato, dato che le Sezioni Unite hanno già chiarito che «il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento, quanto al presupposto oggettivo dello stato di insolvenza dell'impresa e ai presupposti soggettivi inerenti alle condizioni previste per la fallibilità dell'imprenditore» (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Niccoli, Rv. 239398 - 01); ritenuto che il secondo e il terzo motivo di entrambi i ricorsi, lungi dal contenere censure di legittimità hanno prospettato, senza addurre il travisamento della prova, un alternativo apprezzamento del compendio probatorio (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01) in relazione, rispettivamente, alla sussistenza delle condotte distrattive e della bancarotta fraudolenta documentale, nonché in relazione all'elemento soggettivo; e che il secondo motivo di entrambi i ricorsi è del tutto generico nella parte in cui assume l'inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., sia perché ha prospettato in maniera apodittica il difetto dei presupposti di applicabilità della detta norma processuale, sia perché, «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicar[n]e, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, [...] l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez. 6, n. 1219 del 12/11/2019 - dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01), profilo rispetto al quale le impugnazioni sono del tutto carenti; ritenuto che anche il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] non contiene affatto rituali censure di legittimità ma, oltre a perorare una alternativa lettura degli elementi in atti rispetto al concorso dell'imputata nei delitti, deduce il travisamento della prova per il tramite di una indicazione monca e parcellizzata di talune dichiarazioni (Sez. 2, n. 46288/2016, cit.; conf. Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01); ritenuto che il quarto motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato, generico e versato in fatto, dal momento che nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01), come avvenuto nella specie (dato che la Corte di appello ha considerato di scarso rilievo, in particolare alla luce della sua collocazione rispetto al tempo dei reati in imputazione, il percorso terapeutico intrapreso dall'imputato, ed ha indicato nella gravità degli specifici fatti da lui commessi, nel suo 2 C":"" " ruolo nella vicenda e nei suoi precedenti penali i dati meritevoli significativi); e il ricorso ha reiterato le medesime allegazioni già disattese; rilevato che nulla muta, rispetto a quel che si è appena osservato, quanto esposto nella memoria in data 7 novembre 2023 presentata nell'interesse degli imputati, con la quale sono state reiterate le allegazioni contenute nei ricorsi; ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità delle impugnazioni (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 08824/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris