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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 1972

Cassazione n. 11419/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di critica adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento, al fine di giustificare il leggero discostamento dal minimo edittale, alla consistenza dei fatti ed alla personalità del ricorrente di cui ha dato adeguatamente conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13/02

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/07/1972 avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso attraverso il quale si censura la quantificazione del trattamento sanzionatorio è riproduttivo di critica adeguatamente confutata dalla Corte di merito che ha fatto riferimento, al fine di giustificare il leggero discostamento dal minimo edittale, alla consistenza dei fatti ed alla personalità del ricorrente di cui ha dato adeguatamente conto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/02
Sentenza Cassazione n. 11419/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris