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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 11341/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MESSINA, con sentenza del 20/12/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI in data 5/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen 1.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.

1.1. Preliminarmente il ricorrente rileva la nullità della sentenza in quanto nella stessa non sarebbero state indicate le conclusioni delle parti e, in particolare del Procreatore Generale.1.2.

Vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. con specifico riferimento all'affermazione secondo la quale il Ferruggio avrebbe "acquistato o comunque ricevuto beni di provenienza delittuosa".

1.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3.

Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. La questione preliminare è manifestamente infondata in quanto la mancata indicazione delle conclusioni nella sentenza non determina la nullità della stessa.

Le nullità, infatti, sono previste tassativamente dagli artt. 177 cod. proc. pen. e la mancata indicazione delle conclusioni non comporta alcuna violazione del diritto al contraddittorio quando queste, comunque, come nel caso di specie, sono state in effetti presentate (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876).

2. Nel primo effettivo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. rilevando che l'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe messo in vendita il motore marino sottratto al Famularo e riconosciuto dall'esperto Pintaudi sarebbe errata.

Dalle dichiarazioni acquisite nel corso del processo, in specifico quelle rese dalla persona offesa e dallo stesso Pintaudi, infatti, emergerebbe che gli stessi non avevano riconosciuto il motore come quello oggetto del furto.

Elemento questo che, esclusa la prova della provenienza illecita del bene, impedirebbe di ritenere la sussistenza del reato di ricettazione.

Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che nel corso del giudizio di appello il ricorrente aveva reso delle dichiarazioni spontanee all'esito delle quali il Procuratore Generale aveva chiesto, e il difensore si era associato anche depositando una memoria, di procedere ai necessari accertamenti al fine di verificare quanto detto sZer dall'imputato.

Accertamenti che non sono disposti e in ordine ai quali in sentenza non vi è traccia.

La doglianza, nella sostanza reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

Sotto tale aspetto la Corte territoriale -facendo riferimento alla dichiarazioni di Pintaudi che ha spiegato di avere notato le contraffazioni del numero di telaio e la riferibilità dello stesso a quello venduto al Famularo e anche alle stesse dichiarazioni del ricorrente che ha cercato di giustificare la disponibilità del motore senza peraltro negare che questo tua fosse quello di provenienza furtiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)- è adeguata e coerente tanto che ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente e non è consentita (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

A fronte di tale conclusione, coerente con gli elementi emersi, nessuna specifica motivazione era tenuta a dare in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata in udienza.

Il giudice d'appello, infatti, ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 275114).

3. Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione quanto al riconoscimento sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contenuto nella mera affermazione che il valore del motore acquistato dal Famularo per 4.400,00 euro osta al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sarebbe sul punto carente.

La doglianza è manifestamente infondata.

Il riferimento al valore del motore, pari a 4.400,00 euro, infatti è di per sé sufficiente a dare conto della impossibilità di riconoscere non solo l'ipotesi lieve della ricettazione ma anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ciò in quanto ai fini della sussistenza di tale attenuante il valore economico del bene deve essere pressoché irrilevante (da ultimo Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296).

4. Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che la motivazione della Corte territoriale, fondata esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali sarebbe generica e pleonastica e che tale conclusione, espressione di un automatismo, è contraria ai principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità La doglianza è manifestamente infondata.

La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dei numerosissimi procedimenti penali specifici, sintomatici della personalità dell'imputato.

Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez.

Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818).

La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419).

Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.

In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, nel caso di specie numerosissimi e specifici, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826;n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737).

5. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2018 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] La CORTE d'APPELLO di MESSINA, con sentenza del 20/12/2019, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal TRIBUNALE di PATTI in data 5/7/2018 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 648 cod. pen 1. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato che, a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi. 1.1. Preliminarmente il ricorrente rileva la nullità della sentenza in quanto nella stessa non sarebbero state indicate le conclusioni delle parti e, in particolare del Procreatore Generale.1.2. Vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. con specifico riferimento all'affermazione secondo la quale il Ferruggio avrebbe "acquistato o comunque ricevuto beni di provenienza delittuosa". 1.2. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. 1.3. Vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. La questione preliminare è manifestamente infondata in quanto la mancata indicazione delle conclusioni nella sentenza non determina la nullità della stessa. Le nullità, infatti, sono previste tassativamente dagli artt. 177 cod. proc. pen. e la mancata indicazione delle conclusioni non comporta alcuna violazione del diritto al contraddittorio quando queste, comunque, come nel caso di specie, sono state in effetti presentate (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876). 2. Nel primo effettivo motivo la difesa deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. rilevando che l'affermazione secondo la quale il ricorrente avrebbe messo in vendita il motore marino sottratto al Famularo e riconosciuto dall'esperto Pintaudi sarebbe errata. Dalle dichiarazioni acquisite nel corso del processo, in specifico quelle rese dalla persona offesa e dallo stesso Pintaudi, infatti, emergerebbe che gli stessi non avevano riconosciuto il motore come quello oggetto del furto. Elemento questo che, esclusa la prova della provenienza illecita del bene, impedirebbe di ritenere la sussistenza del reato di ricettazione. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che nel corso del giudizio di appello il ricorrente aveva reso delle dichiarazioni spontanee all'esito delle quali il Procuratore Generale aveva chiesto, e il difensore si era associato anche depositando una memoria, di procedere ai necessari accertamenti al fine di verificare quanto detto sZer dall'imputato. Accertamenti che non sono disposti e in ordine ai quali in sentenza non vi è traccia. La doglianza, nella sostanza reiterativa di quanto già dedotto nei motivi di appello, è manifestamente infondata. La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha infatti fornito congrua risposta alle critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale. Alla Corte di cassazione, d'altro canto, è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito.Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Sotto tale aspetto la Corte territoriale -facendo riferimento alla dichiarazioni di Pintaudi che ha spiegato di avere notato le contraffazioni del numero di telaio e la riferibilità dello stesso a quello venduto al Famularo e anche alle stesse dichiarazioni del ricorrente che ha cercato di giustificare la disponibilità del motore senza peraltro negare che questo tua fosse quello di provenienza furtiva (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata)- è adeguata e coerente tanto che ogni ulteriore critica, che trova peraltro fondamento in una diversa ed alternativa lettura dell'istruttoria dibattimentale, risulta del tutto inconferente e non è consentita (Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo, Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). A fronte di tale conclusione, coerente con gli elementi emersi, nessuna specifica motivazione era tenuta a dare in ordine alla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale formulata in udienza. Il giudice d'appello, infatti, ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento nel solo caso di suo accoglimento, mentre può anche motivarne implicitamente il rigetto evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità dell'imputato (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018 - dep. 11/01/2019, [OSCURATO:PERSONA] srl, Rv. 275114). 3. Nel secondo motivo la difesa rileva che la motivazione quanto al riconoscimento sull'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., contenuto nella mera affermazione che il valore del motore acquistato dal Famularo per 4.400,00 euro osta al riconoscimento dell'ipotesi di lieve entità, sarebbe sul punto carente. La doglianza è manifestamente infondata. Il riferimento al valore del motore, pari a 4.400,00 euro, infatti è di per sé sufficiente a dare conto della impossibilità di riconoscere non solo l'ipotesi lieve della ricettazione ma anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., ciò in quanto ai fini della sussistenza di tale attenuante il valore economico del bene deve essere pressoché irrilevante (da ultimo Sez. 3, n. 18386 del 19/03/2021, C., Rv. 281296). 4. Nel terzo e ultimo motivo la difesa evidenzia che la motivazione della Corte territoriale, fondata esclusivamente sull'esistenza di precedenti penali sarebbe generica e pleonastica e che tale conclusione, espressione di un automatismo, è contraria ai principi enucleati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità La doglianza è manifestamente infondata. La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all'imputato, infatti, fa buon governo della legge penale e dà conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'esercizio del potere discrezionale ex artt. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest'ultimo aspetto, dei numerosissimi procedimenti penali specifici, sintomatici della personalità dell'imputato. Le censure mosse a tale percorso argomentativo, assolutamente lineare, sono meramente assertive, e, in parte, orientate anche a sollecitare, in questa sede, una nuova e non consentita valutazione della congruità della pena (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Rv. 266818). La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., d'altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, RV. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, Caridi, RV 242419). Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione. In tale corretto contesto interpretativo è perciò sufficiente il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali dell'imputato, nel caso di specie numerosissimi e specifici, perché in tal modo viene formulato comunque, sia pure implicitamente, un giudizio di disvalore sulla sua personalità (Sez. 2, n.3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], RV. 265826;n.3609 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Sermone, RV. 249163; Sez. 6, n.41365 del 28/10/2010, Straface, RV. 248737). 5. L'inammissibilità del ricorso impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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