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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1982

Cassazione n. 40834/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1982 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni esposte a pag. 3 della motivazione e in parte geneticamente inammissibili, investendo valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti facoltative, mancata esclusione della contestata recidiva), comunque sorrette da congrue argomentazioni (v. ancora pag. 3 sent.).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1982 avverso la sentenza del 07/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ([OSCURATO:PERSONA]) Rilevato che i motivi dedotti si rivelano in parte generici, perché riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito quanto alla dedotta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato, in parte manifestamente infondati, quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 131-bis cod. pen. per le ragioni esposte a pag. 3 della motivazione e in parte geneticamente inammissibili, investendo valutazioni discrezionali del giudicante in ordine al trattamento sanzionatorio (omessa applicazione in prevalenza delle attenuanti facoltative, mancata esclusione della contestata recidiva), comunque sorrette da congrue argomentazioni (v. ancora pag. 3 sent.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 20 settembre 2024 Il consiglie e es
Sentenza Cassazione n. 40834/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris