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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 00641/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 21 settembre 2020, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di quella stessa città in data 19 marzo 2018, che l'aveva condannato per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., commesso in Bari il 9 febbraio 2017.

2. All' uopo denuncia, con due motivi, la violazione degli artt. 496 e 131-bis cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Il primo motivo è aspecifico, intendendosi per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945) e, comunque, manifestamente infondato.

Atteso il principio di diritto secondo il quale per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., devesi intendere ogni attributo o modo di essere che serve a caratterizzare il soggetto e che possa avere interesse per l'autorità interrogante (Sez. 5, n. 7780 del 26/05/1983, Rv. 160378; Sez. 5, n. 555 del 17/03/1967, Rv. 104686), va riconosciuto che anche le false dichiarazioni quanto al domicilio effettivo dell'imputato valgono ad integrare il reato contestato, ove le stesse assumano un interesse concreto per l'autorità interrogante (che, nel caso di specie, aveva urgenza di effettuare perquisizioni per rinvenire ulteriore sostanza stupefacente).

3.2. Anche il secondo motivo è aspecifico, nei termini dianzi illustrati, e manifestamente infondato: è jus receptum, infatti, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], con il ministero del difensore, avverso la sentenza del 21 settembre 2020, con la quale la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di quella stessa città in data 19 marzo 2018, che l'aveva condannato per il delitto di cui all'art. 496 cod. pen., commesso in Bari il 9 febbraio 2017. 2. All' uopo denuncia, con due motivi, la violazione degli artt. 496 e 131-bis cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è aspecifico, intendendosi per tale quel rilievo censorio che risulti privo di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945) e, comunque, manifestamente infondato. Atteso il principio di diritto secondo il quale per qualità personali, ai fini del delitto di cui all'art. 496 cod. pen., devesi intendere ogni attributo o modo di essere che serve a caratterizzare il soggetto e che possa avere interesse per l'autorità interrogante (Sez. 5, n. 7780 del 26/05/1983, Rv. 160378; Sez. 5, n. 555 del 17/03/1967, Rv. 104686), va riconosciuto che anche le false dichiarazioni quanto al domicilio effettivo dell'imputato valgono ad integrare il reato contestato, ove le stesse assumano un interesse concreto per l'autorità interrogante (che, nel caso di specie, aveva urgenza di effettuare perquisizioni per rinvenire ulteriore sostanza stupefacente). 3.2. Anche il secondo motivo è aspecifico, nei termini dianzi illustrati, e manifestamente infondato: è jus receptum, infatti, che, ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma 1, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647; Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). 4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 dicembre 2021 Il Consigliere estensor
Sentenza Cassazione n. 00641/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris