CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2025
Cassazione n. 40990/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2025 della Corte di appello di Perugia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza con la quale la Corte di appello di Perugia ha confermato la pronuncia del Tribunale locale che l’aveva ritenuta responsabile del reato di cui all’art. 95 d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002. Con il ricorso, affidato a tre motivi si deduce: il vizio di motivazione quanto alla mancata assoluzione dell’imputata e in specie alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo; il vizio di motivazione con riferimento alla mancata disapplicazione della recidiva e con il terzo il vizio di motivazione quanto alla dichiarazione di abitualità. Il ricorso é inammissibile. Ed invero lecensure sono riproduttiv e di profil i di doglianza già adeguatamente vagliatie disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non é scandita dalla necessaria analisi e critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto e,pertanto, immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame , dopo aver rammentato che il delitto in questione è punito a titolo di dolo generico, hanno rilevato che anche ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] non conoscesse i redditi familiari non poteva non sapere di essere lei stessa percettore di pensione. A quanto detto aggiungeva la Corte territoriale che la stessa era, comunque , a conoscenza, avendolo dichiarato in altre istanze, che anche il padre era percettore di redditi di pensione. Del pari inammissibile il secondo motivo che non si confronta con gli argomenti spesi dalla Corte territoriale a sostegno della mancata disapplicazione della recidiva delineando un quadro personologico di spiccata propensione a trasgredire i precetti penali tale da far assumere alle condotte criminose per cui è processo uno spessore di consistente pericolosità sociale. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo con cui si contesta, invero in maniera generica, la motivazione conforme posta dai giudici di merito a sostegno della dichiarazione di abitualità sul presupposto che le numerose condanne penaliriportate dalla ricorrente, molte delle quali «di particolare gravità (tra i vari svariati furti, evasione, minacce, violenza privata, rapine, cessione di sostanze stupefacenti), anche in tempi recenti in cui i fatti per cui oggi è processo appaiono, , in definitiva, null’altro che la prosecuzione di un irregolare percorso delinquenziale già avviato da tempo e mai interrotto da parte dell’imputata» (pag. 12 sentenza di primo grado). Si tratta, secondo la Corte territoriale di elementi ritenuti indicativi «di una prognosi abitualmente recidivante» della ricorrente alla quale il ricorso oppone la mancanza di riferimenti alla capacità criminale della [OSCURATO:PERSONA] nel delitto contestato. La motivazione appare congrua in quanto tale da evidenziare il grado di radicamento della tendenza delittuosa e della capacità criminale manifestata, in termini di abitualità,dalla ricorrente. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Deciso il 2 dicembre 2025 La Consigliera est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]