CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 26 gennaio 1980
Cassazione n. 43710/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 26/01/1980 avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di ROMA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]. Il difensore illustra i motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza emessa - con rito abbreviato - dal Tribunale di Roma in punto di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 73, comma 4, 80, comma 2, d.P.R. 309/90, in relazione all'illecita detenzione di diversi chili di hashish e marijuana, come meglio specificato n rubrica (fatto del 26.4.2022). 2. Avverso tale sentenza il difensore dello Speranza propone ricorso per cassazione, lamentando (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.) violazione di legge e vizio di motivazione secondo i seguenti profili. I) Erronea applicazione dell'aggravante dell'ingente quantità di stupefacenti, riconosciuta sulla base dell'automatismo costituito dal mero superamento del valore soglia stabilito dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Biondi (n. 36258/2012) e ribadito dalla recente sentenza S.U. n. 14772/2020. II) Erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., fondato sul non aver fornito l'imputato alcun contributo conoscitivo utile alle indagini. III) Carenza motivazionale in relazione alla determinazione della pena base nel massimo edittale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi dedotti non possono trovare accoglimento; pertanto, il ricorso deve essere rigettato. 2. Il motivo sub I) è privo di pregio. Diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione offerta dalla Corte capitolina in ordine all'aggravante dell'ingente quantità non si limita a riscontrare il superamento del valore soglia, ma evidenzia che si tratta di quantitativo di droga idoneo al confezionamento di ben 324.555 singole dosi medie di hashish e marijuana, contenente oltre 8 Kg di prncipio attivo THC, quantitativo plausibilmente ritenuto oggettivamente ingente, anche alla luce della rilevante somma di denaro (euro 10.700 in contanti) e di materiali di confezionamento trovati nella disponibilità del prevenuto, ritenuti - non illogicamente - indici sintomatici dell'inserimento dello Speranza nel settore illecito del traffico di ingenti quantitativi di stupefacenti. 3. Il motivo sub II) si limita ad evidenziare una asserita carenza motivazionale, senza specificare e supportare le ragioni per cui l'imputato sarebbe stato meritevole di attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Sotto questo profilo il motivo è estrinsecamente generico. Peraltro, la sentenza impugnata ha dato adeguatamente conto degli elementi ritenuti ostativi alla concessione di tale circostanza attenuante, richiamandosi anche alla decisione del Tribunale, che le aveva negate in ragione, essenzialmente, delle gravi modalità del fatto e dell'assenza di elementi positivi su cui fondare un più mite trattamento sanzionatorio. Si tratta di una ponderata valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. 4. Quanto alla motivazione sulla pena (motivo sub III), si deve osservare che la stessa appare congrua e non manifestamente illogica, avendo evidenziato come le circostanze del caso concreto, reputate particolarmente allarmanti, giustificassero l'applicazione di una pena in misura più elevata rispetto alla media ed itta le. Anche in questo caso, si tratta di una valutazione ponderata e non arbitraria, come tale incensurabile nella presente sede di legittimità. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese procèssuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua