CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 maggio 2026
Cassazione n. 12406/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ESCOMANCINI-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del direttore pro tempore,rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATOcontroricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLAZIO n. 2709/2021 depositata il 21/05/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale del Lazio (hinc: CTR), con lasentenza n. 2709/2021 depositata in data 21/05/2021, ha accolto l’appelloproposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 27078/2017, conla quale la Commissione tributaria provinciale di Roma aveva, a sua volta,Numero registro generale 30687/2021Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 12406/2026Data pubblicazione 03/05/2026accolto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (hinc: il contribuente) control’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, emesso anche neisuoi confronti quale amministratore di diritto della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,all’epoca dei fatti.2. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure – per il qualel’atto impositivo impugnato avrebbe dovuto essere notificatoall’amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in carica al momento dellanotificazione – la CTR ha ritenuto che l’avviso di accertamento fosse statonotificato al sig. [OSCURATO:PERSONA] come responsabile solidale, con la conseguenteirrilevanza del successivo venir meno della qualifica come rappresentantefiscale. La CTR ha evidenziato che tanto l’atto impositivo impugnato che leoperazioni che hanno concretizzato la commissione di reati fiscali, così comela creazione di costi fittizi riversati nel bilancio di esercizio delle molteplicisocietà coinvolte, riguardavano un periodo in cui il contribuente era in caricae rappresentava la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.3. Contro la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso incassazione con due motivi.4. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo è stata denunciata, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art.145 c.p.c. e dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973.1.1. Con tale motivo il ricorrente rileva che, in base agli artt. 145 c.p.c.e 60 d.P.R. n. 600 del 1973 la notifica deve essere fatta mediante consegnaalla persona che rappresenta l’ente, mentre chi ha rivestito in passato lacarica di amministratore non gode di legittimazione né passiva, né attiva.1.2. Nel caso di specie il thema disputandum investe l’individuazione delrappresentante legale della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e tra il primo e la seconda nonesiste alcuna forma di responsabilità solidale (Cass., 25530 del 2021, doveviene evidenziato che la responsabilità ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973Numero registro generale 30687/2021Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 12406/2026Data pubblicazione 03/05/2026costituisce una particolare ipotesi di responsabilità propria ex lege, di naturacivilistica e non tributaria). Nel caso in esame non viene dedotta alcunaresponsabilità in capo al sig. [OSCURATO:PERSONA], né viene allegata la sussistenza deirelativi elementi costitutivi.1.3. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] non è, quindi, intervenuto in nome e per conto dellasocietà, non avendone titolo, mentre ha agito, a titolo meramentetuzioristico, per difendersi da un atto che rischiava di arrecargli pregiudizio.1.4. L’error in iudicando censurato nella decisione impugnata è quello diaver valorizzato, ultra legem, in violazione degli artt. 145 c.p.c. e 60 d.P.R.n. 600 del 1973, il ruolo di amministratore del contribuente all’epoca dellaprefigurata commissione di reati fiscali, quando nessuna norma autorizza acostruire questa figura nella filiera dei soggetti nei confronti dei quali sipotesse considerare valida la notifica eseguita per atti concernenti unapersona giuridica.2. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., l’erronea e falsaapplicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992 per mancato rispetto degliobblighi di motivazione.2.1. Con tale motivo la sentenza impugnata viene censurata, in viasubordinata, per l’erronea sussunzione della norma applicabile, dalmomento che la CTR ha richiamato gli indirizzi giurisprudenziali sulrappresentante fiscale, mentre oggetto del contendere era l’identificazionedel rappresentante legale.3. I motivi di ricorso possono essere esaminati insieme e sonoinammissibili, perché non si confrontano con la ratio decidendi dellasentenza impugnata, che non ha sovrapposto la figura del legalerappresentante in carica al momento della notificazione con quello chericopriva tale carica nell’anno d’imposta interessato dall’accertamento, maha ritenuto – indipendentemente dal non puntuale riferimento alrappresentante fiscale – che «l’atto è stato notificato al ricorrente qualeNumero registro generale 30687/2021Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 12406/2026Data pubblicazione 03/05/2026responsabile solidale». Si legge, infatti, nella sentenza impugnata: «… l’attoè stato notificato al ricorrente quale responsabile solidale. L’atto attiene adun periodo in cui il contribuente era in carica, come ha puntualmenteevidenziato il giudice di primo grado. Le operazioni che hanno concretizzatola commissione di reati fiscali nonché la creazione di costi fittizi riversati nelbilancio di esercizio delle molteplici società coinvolte, attiene ad un periodoin cui il ricorrente era rappresentante della società [OSCURATO:PERSONA].»Sul punto la controricorrente – a pag. 2 ss. del controricorso - dà attodelle risultanze del PVC del 09/03/2015, dal quale emergeva un complessosistema fraudolento posto in essere tra vari soggetti (tra i quali LIN SENs.r.l. E SIG. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) consistente in unaccordo consolidato alla commissione di reati fiscali (sul punto v. anche latrascrizione parziale dell’avviso di accertamento riportato a pag. 9 delcontroricorso). Si legge a pag. 4 del controricorso che la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. – che risultava costituire un filtro che ostacolava la connessione direttatra le società cartiere e l’effettivo cessionario della merce – non disponevadi un’unità produttiva, ma solo di un piccolo ufficio tecnico-commerciale eun magazzino di stoccaggio di piccole dimensioni.Ora, nell’ambito delle operazioni che hanno concretizzato lacommissione di reati fiscali e la creazione di costi fittizi, la CTR con unaccertamento di fatto – non sindacabile da questa Corte e non scalfito dallecensure svolte con i motivi di ricorso – ha ritenuto che l’atto impositivoimpugnato fosse stato notificato al sig. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di responsabilesolidale. I motivi di ricorso sono, pertanto, inammissibili, dal momento chenon si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata appenarichiamata, in ordine alla responsabilità del ricorrente circa la pretesaavanzata con l’atto impositivo impugnato.4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso è infondato e deveessere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spesedi lite in favore della controricorrente.Numero registro generale 30687/2021Numero sezionale 1916/2026Numero di raccolta generale 12406/2026Data pubblicazione 03/05/2026 P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso;condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in 30.000 per compensi, oltrealle spese prenotate a debito;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/02/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]