CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2025
Cassazione n. 35087/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che confermava l'affermazione di responsabilità dell'imputata e il trattamento sanzionatorio praticato in relazione al delitto di cui agli artt. 633-639bis cod.pen.; ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., è generico e non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianza già formulata in appello e puntualmente disattesa dalla corte di merito, dovendosi la stessa considerare non specifica ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata nei confronti della sentenza oggetto di ricorso (tra molte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che in particolare la Corte di appello, a pagina 2 dell'impugnata sentenza, ha sottolineato, in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, di dover escludere il riconoscimento della menzionata causa di non punibilità in ragione delle modalità esecutive della condotta, realizzata in forma concorsuale, e della protrazione dell'occupazione dell'alloggio comunale per un periodo significativo; considerato, inoltre, che anche il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si vedano le pagine 2 e 3 della sentenza impugnata ove si condivide la valutazione del trattamento sanzionatorio effettuata dal primo giudice, anche alla luce dei precedenti e pendenze giudiziarie della ricorrente); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il giorno 23 settembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]