CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 33415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08/1989avverso la sentenza del 20/10/2025 della Corte d'appello di PalermoVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto il rigetto dei ricorsi;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Palermo, aseguito di appello degli imputati, ha confermato la sentenza del Tribunalemonocratico di Palermo che, all’esito di giudizio abbreviato, per quanto diinteresse: a) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei furti pluriaggravatiascrittigli sub a) e b), unificati per la continuazione sul reato di cui al capo a), ericonosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alle contestateaggravanti, tra cui la recidiva, con la riduzione per il rito, lo ha condannato allapena di anni uno e mesi due di reclusione ed euro 400 di multa, oltre alpagamento delle spese processuali; b) ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del furto pluriaggravato ascrittogli, e riconosciute le circostanzecon la riduzione per il rito, lo ha condannato alla pena di mesi dieci di reclusioneed euro 300 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.2. Hanno proposto congiunti ricorsi gli imputati, per mezzo del propriocomune difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi, di seguitorichiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod.proc. pen.2.1. Il primo motivo lamenta mancanza, contraddittorietà o manifestaillogicità della motivazione, in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e all'art. 47cod. pen., laddove la Corte di appello aveva omesso di assolvere gli imputatiperché il fatto non costituisce reato o perché manca la prova che lo avesserocommesso. Deduce che: a) il reato di furto postula la altruità della cosa sottrattaed è necessaria la correlata consapevolezza dell’autore; b) la sentenza impugnatanon aveva motivato idoneamente sulla specifica consapevolezza in relazione alleparticolari circostanze del caso concreto in cui le modalità della condottadimostravano la buona fede degli imputati che si erano attivati per asportare quelliche reputavano cose abbandonate; c) non sussisteva né l’elemento oggettivo néquello soggettivo del reato.2.2. Il secondo motivo deduce l’erronea applicazione dell’art. 625 comma 1nn. 7 e 7 bis cod. pen. Argomenta che le aggravanti menzionate erano insussistentiin quanto: a) gli oggetti asportati non erano esposti alla pubblica fede; b) gli stessinon costituivano componenti metalliche di infrastrutture.3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto dei ricorsiCONSIDERATO IN DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto in relazione al primo motivo, nei limiti indicatidi seguito, con assorbimento del secondo.2. Il primo motivo, che contesta il vizio di motivazione su elemento oggettivoe soggettivo, è fondato nei termini di seguito illustrati.2.1. È infondata la censura che ha ad oggetto la motivazione in ordine allasussistenza dell’elemento oggettivo del furto.2.1.1. Secondo quanto argomentato nella sentenza impugnata, «le isoleecologiche, disciplinate dal D. Lgs. 152/2006, sono aree gestite dal Comune o dasoggetti affidatari del servizio pubblico destinate alla raccolta di rifiuti e i materialiivi collocati rimangono nella disponibilità dell'ente sino allo smaltimento».2.1.2. Si tratta di assunto coerente alle corrette coordinate ermeneutiche dellamateria. Ed, invero, i materiali conferiti presso aree di smaltimento costituisconooggetto della corrispondente attività che ha natura economica, siccome anchecapace di generare produzione in tal senso apprezzabile. Correlatamente imateriali conferiti non sono abbandonati, ma versano nella disponibilitàgiuridicamente qualificata dell’ente gestore dello stabilimento il cui animus dominipermane sino alla conclusione del ciclo di smaltimento (Sez. 5, n. 42822 del27/06/2014, 260101).2.1.3. Come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, da quantopremesso consegue che «lo stato di degrado del sito e l'assenza di recinzione nonincidono sulla titolarità pubblica dei beni…», sino a che, appunto, non consti ladismissione oggettiva del sito stesso.Deve affermarsi, dunque, che, nel caso di specie, non constando la dismissionedel sito, ma soltanto un apparente stato di degrado, persisteva oggettivamente lasituazione di disponibilità del bene che è stata violata dalle azioni di sottrazione eimpossessamento che hanno costituito i furti contestati.2.2. A differente conclusione, peraltro, deve addivenirsi in ordine all’elementosoggettivo.2.2.1. Il reato di furto in generale presuppone la conoscenza della altruitàdella cosa oggetto di sottrazione, essendo persino ovvio rimarcare che in siffattaconnotazione si annida il nucleo essenziale della offensività tipizzata.Secondo la difesa tale coscienza faceva difetto in quanto l’isola ecologica era privadi recinzione ed, a seguito dell’incendio che l’aveva interessata pochi giorni primadel fatto, appariva abbandonata.2.2.2. La sentenza impugnata ha ritenuto integrato l'elemento soggettivo delreato di furto ed ha escluso che gli imputati potessero ritenere i beni res derelictae,motivando che la necessaria consapevolezza della persistente disponibilità deimateriali in capo all’ente gestore poteva desumersi in modo inequivoco dallemodalità esecutive poste in essere dagli imputati i quali si erano recati pressol'isola ecologica comunale, vi si erano introdotti senza autorizzazione, avevanoprelevato materiale ferroso e lo avevano trasportato su veicoli propri (il [OSCURATO:PERSONA],peraltro, in ben due distinte occasioni), al fine di rivendere il materiale e trarvi,dunque. profitto. Secondo l’argomentazione addotta, si trattava di condottepianificate e reiterate, incompatibili con la tesi difensiva di una mera "raccolta dirottami abbandonati". Si aggiungeva che gli imputati erano entrambi di SanGiuseppe Jato e, pertanto, non potevano non sapere che l'area dalla quale stavanoprelevando il ferro era un'isola ecologica, nonostante la momentanea assenza diuna insegna, che era venuta meno a causa dell'incendio che si era verificato pochigiorni prima del furto.2.2.3. La motivazione sul punto si mostra illogica in quanto perviene aconclusioni sulla base di premesse che non sono idoneamente concludenti.Nel caso di specie, invero, risulta che il sito era privo di recinzione ed in condizionideteriorate. Si trattava di situazione la cui apparenza poteva indurre un terzoignaro a presumere un abbandono del sito e dei relativi materiali, pur maiverificatosi nella realtà.Per contro, su tale piano, rimane generico l’argomento secondo cui i ricorrenti,essendo entrambi del posto, non potevano ignorare che il sito costituiva un’isolaecologica e che le sue condizioni del momento erano dipese da un recenteincendio. La motivazione così resa, pur non priva di una sua qualche valenza, nonè concludente quantomeno sino a che non assuma maggiore specificità attraversola precisazione di: a) mezzi di pubblicità della notizia e sua diffusione nell’ambitolocale di riferimento dei due ricorrenti; b) eventuali connotazioni professionali deidue imputati tali da fondare la conclusione che, per il tipo di attività svolto, fosseroinformati di esistenza originaria e sorti dell’isola ecologica.Per altro verso, l’articolazione dell’attività valorizzata dalla sentenza impugnataappare correlata al tipo di operazioni attuate e si mostra sostanzialmente neutrarispetto al thema probandum, posto che non sono evidenziati accorgimenti voltiad occultarne lo svolgimento.La sentenza, del resto, non esamina ulteriori fattori che potevano concorrere adindicare la plausibilità o meno della buona fede degli agenti quali: condizioni didetenzione dei materiali nel sito (ad es. divisi per settori o disordinatamenteammassati); valore dei materiali stessi; presenza di segni specifici di gestione delsito, pur ammessa l’assenza di insegna e recinzione.La Corte territoriale non ha nemmeno preso in considerazione i contenuti dellaversione offerta dal terzo coimputato, [OSCURATO:PERSONA], la cui posizione è stataseparatamente definita, il quale ha riferito delle spiegazioni offertegli dal Ceffaliasulla disponibilità dei beni.2.3.4. Alla stregua delle considerazioni svolte, la motivazione sul punto dellaconsapevolezza della disponibilità dei beni in capo all’ente gestore appare, in primoluogo, carente nella specificazione delle premesse valutate e lacunosa nella catenadelle inferenze logiche desunte. La stessa, peraltro, appare suscettibile diintegrazione secondo le linee sopra tracciate in termini che devono prendere inconsiderazione il complesso degli elementi in tale chiave disponibili, convalutazione libera nell’esito.3. Il secondo motivo, avente ad oggetto il riconoscimento delle aggravanti dicui all’art. 625 comma 1 nn. 7 e 7-bis cod. pen. rimane assorbito dalla fondatezzadel primo motivo in punto di responsabilità. Ragioni di economia, peraltro,inducono a chiarire aspetti capaci di rilievo nel giudizio di rinvio, a secondadell’esito della valutazione relativa al primo motivo.3.1. La deduzione difensiva in ordine alla insussistenza dell’aggravante di cuiall’art. 625 n. 7 cod. pen. è manifestamente infondata ed aspecifica.Ed invero la stessa è articolata in relazione all’aggravante della esposizione delbene alla pubblica fede quando quella contestata (secondo la lettera stessadell’imputazione) ed accertata è l’aggravante, compresa nella disposizione a piùfattispecie, della sussistenza delle cose presso stabilimenti pubblici quale appuntoera l’isola ecologica comunale.3.2. Differente considerazione merita la censura relativa all’aggravante di cuiall’art. 625 n. 7-bis cod. pen.3.2.1. Secondo indirizzo che merita continuità, «(a)i fini della configurabilitàdell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria lasussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, chedeve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un serviziopubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionaleche deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel sensoche quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinataall'erogazione del servizio pubblico» (Sez. 5, n. 26447 del 06/04/2017, Rv.270537 – 01. Cfr. ex multis Sez. 5 - , n. 40027 del 18/06/2019, Rv. 277602 –01).Il nesso oggettivo è, quindi, integrato dalla funzionalità della cosa alla erogazionedel servizio. Siffatta strumentalità, comunque, può essere realizzata anche da unafunzione di protezione del servizio (cfr. Sez. 5 - , n. 8002 del 13/01/2021, Rv.280744 – 01 in cui sono state ritenute a tal fine rilevanti le componenti metallichedella balaustra messa a protezione di una pista ciclabile).3.2.2. Nel caso di specie, è sussistente la componente soggettivadell’aggravante, già riconosciuta, in relazione al primo motivo, nella affermazionedella titolarità dell’ente pubblico sui materiali oggetto del furto.Dal testo delle sentenze di merito, peraltro, non risulta alcun argomento volto adimostrare che fosse integrato quel rapporto dei beni in rilievo con le infrastrutturedell’isola ecologica che deve connotare le componenti metalliche qui in rilievo.4. La sentenza deve essere dunque annullata con riguardo al primo motivocon rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo cherivaluterà il punto dell’elemento soggettivo del reato alla stregua dei criteri sopraindicati, con libertà nell’esito. Il secondo motivo rimane assorbito. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione dellaCorte di appello di Palermo.Così è deciso, 29/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente