CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 settembre 1946
Cassazione n. 48934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/09/1946 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/09/1977 avverso l'ordinanza del 04/05/2022 del Tribunale di Velletri visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice dell'esecuzione, respingeva l'istanza, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ad oggetto la sospensione dell'ordine di demolizione contenuto nella sentenza irrevocabile di condanna emessa dal Tribunale di Velletri il 5 dicembre 2012, irrevocabile il 25 gennaio 2013, per reati edilizi. 2. Avverso l'indicata ordinanza, [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del comune difensore fiduciario, con un unico atto hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 6015, comma 1, lett. a) ed e), cod. proc. pen. Assume il difensore che la motivazione sarebbe illogica per- ché il Tribunale, dopo avere ritenuto sussistenti le condizioni per la concessione della sospensione dell'ingiunzione di demolizione, con il provvedimento impugnato l'ha revocata, senza che fossero intervenuta fatti tali da modificare il quadro di - riferimento, considerando che la ritenuta incongruità dei tempi della giustizia am- ministrativa non deve risolversi in un danno per il cittadino e che il Tribunale aveva ritenuto la sussistenza dei presupposti per una possibile pronuncia giurisdizionale contrastante con l'esecuzione dell'ordine di demolizione. 2.2. Con un secondo motivo si censura la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione al requisito della proporzionalità. Dopo aver richiamato la giurisprudenza, anche convenzionale, in tema di bilanciamento del diritto all'abitazione e alla salute con l'interesse dello Stato a perseguire gli illeciti urbanistici, espone il difensore che il Tribunale non si sarebbe attenuto a tali principi, specie in riferimento alla valutazione della condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA], che risiede nell'immobile attiguo a quello attinto dall'ordine di de- molizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi. 2. Quanto al primo motivo, si osserva che, in tema di reati edilizi, la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, di cui all'art. 31 d.P.R. n. 380 del 2001, in conseguenza della presentazione di una istanza di con- dono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di con- danna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sus- sistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015 - dep. 04/03/2016, Manna, Rv. 266763). Il giu- dice dell'esecuzione è perciò tenuto a esaminare i possibili esiti ed i tempi di con- clusione del procedimento amministrativo e, in particolare: a) il prevedibile risul- tato dell'istanza e la sussistenza di eventuali cause ostative al suo accoglimento; b) la durata necessaria per la definizione della procedura, che può determinare la sospensione dell'esecuzione solo nel caso di un suo rapido esaurimento (Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014 - dep. 17/11/2014, Russo, Rv. 261212). Orbene, nel caso di specie, dopo aver sospeso l'ordine di demolizione con ordinanza del 24 ottobre 2020 sul presupposto che era pendente dinanzi al T.a.r. un procedimento volto ad ottenere l'annullamento del provvedimento con cui il Comune di Frascati aveva rigettato la domanda di condono, il Tribunale ha rilevato non solo che detto procedimento non era stato ancora fissato nonostante siano passati due anni, ma anche che il diniego del rilascio del permesso in sanatoria si fonda su "argomentazioni analitiche e granitO7che rendono infausta la prognosi di un esito positivo del ricorso. Si tratta di una motivazione che ha fatto corretta applicazione dei principi dinanzi richiamati e che appare immune da vizi di illogicità manifesta, rispetto alla quale il motivo appare del tutto generico, posto che il ricorrente nemmeno ha offerto alcuna indicazione in ordine all'identificazione del procedimento che si as- sume pendente davanti all'autorità amministrativa e ai motivi per i quali il ricorso non solo non è stato ancora definito, ma dovrebbe essere meritevole di accogli- mento. 3. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo. 3.1. Secondo il constante orientamento assunto da questa Sezione, qui da confermare, in tema di reati edilizi, non sussiste alcun diritto "assoluto" all'invio- labilità del domicilio, desumibile dalle decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo, finalizzato a rista- bilire l'ordine giuridico violato (Sez. 3, n. 18949 del 10/03/2016 - dep. 06/05/2016, Contadini e altro, Rv. 267024). In motivazione, la Corte ha osservato che dalla giurisprudenza CEDU si ricava, al contrario, l'opposto principio dell'inte- resse dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere in- compatibili con le disposizioni urbanistiche. Invero, nel noto caso [OSCURATO:PERSONA] c. Italia del 20 gennaio 2009 la Corte EDU ha affermato che l'interesse dell'ordina- mento è quello di abbattere l'immobile abusivamente realizzato, sottolineando i giudici europei come sia sufficiente, per ripristinare la conformità rispetto alle di- sposizioni urbanistiche dei lotti interessati, "demolire le opere incompatibili con le disposizioni pertinenti", anziché procedere alla confisca dei medesimi. Proprio da tale inciso è quindi evidente come la stessa Corte europea consideri del tutto le- gittimo il ricorso alla sanzione ripristinatoria della demolizione che, in quanto ri- volta a ristabilire l'ordine giuridico violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile abusivamente realizzato. 3.2. Nella stesso si colloca una decisione più recente, in cui si è affermato che l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo non contrasta con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all'art. 8 CEDU, posto che, non essendo desumibile da tale norma la sussistenza di alcun diritto "assoluto" ad occupare un immobile, anche se abusivo, solo perché casa familiare, il predetto ordine non viola in astratto il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, ma afferma in concreto il diritto della collettività a ri- muovere la lesione di un bene o interesse costituzionalmente tutelato ed a ripri- stinare l'equilibrio urbanistico-edilizio violato (Sez. 3, n. 24882 del 26/04/2018 - dep. 04/06/2018, Ferrante, Rv. 273368). 3.3. Invero, nell'ordinamento italiano l'ordine di demolizione non riveste una funzione punitiva, quale elemento di pena da irrogare al colpevole, ma assolve a una funzione ripristinatoria del bene interesse tutelato. La ratio della previsione, dunque, non è quella di sanzionare ulteriormente (rispetto alla pena irrogata) l'au- tore dell'illecito, ma quella di eliminare le conseguenze dannose della condotta medesima, rimuovendo la lesione del territorio così verificatasi e ripristinando quell'equilibrio urbanistico-edilizio che i vari enti preposti - ciascuno per la propria competenza - hanno voluto stabilire, al punto che tale ordine, quando imposto dall'autorità giudiziaria in uno con la sentenza di condanna, non si pone in rapporto alternativo con l'omologo ordine emesso dall'autorità amministrativa, ferma re- stando la necessità di un coordinamento tra le due disposizioni in sede esecutiva (tra le molte, Sez. 3, n. 55295 del 22/9/2016, Fontana, Rv. 268844). 3.4. In un caso del genere, le posizioni giuridiche soggettive trovano sì espres- sione nell'art. 8 CEDU (a tenore del quale "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza"), così come negli artt. 14-15 Cost., ma esse non afferiscono al caso di specie, nel quale l'ordinamento intende non violare in astratto il diritto individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, bensì riaffermare in concreto il diritto collet- tivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari) costituzionalmente tutelato, quale il territorio, eliminando le conseguenze dell'abuso riscontrato e così ripristinando quell'equilibrio già sopra richiamato. 3.5. Del pari, non può esser qui neppure invocata la sentenza della Corte EDU 21/4/2016, n. 46577/15 (Ivanova e Cherkezov c/Bulgaria), secondo la quale il diritto all'abitazione di cui al citato art. 8 - tra cui dovrebbe annoverarsi, nella lettura del ricorrente, anche l'abitazione abusiva - richiede una valutazione di pro- porzionalità, da parte di un Tribunale imparziale, tra la misura della demolizione e l'interesse del singolo al rispetto del proprio domicilio. Va, al riguardo, osservato che la Corte EDU, nella decisione in esame, ha ribadito la legittimità "convenzionale" della demolizione, allorquando, valutandone la compatibilità con il diritto alla abitazione, il suo unico scopo sia quello di garan- tire l'effettiva attuazione delle disposizioni normative che gli edifici non possono essere costruiti senza autorizzazione, poiché la stessa può essere considerata come diretta a ristabilire lo stato di diritto, fatto salvo il rispetto della proporzio- nalità della misura con la situazione personale dell'interessato. Tenuto conto, in particolare, del fatto che il problema dell'edilizia abusiva è diffuso in Bulgaria, al fine di garantire l'efficace attuazione della regola per cui gli edifici non possono essere costruiti senza permesso, la Corte EDU ha affermato che l'ordine di demolizione costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria "alla difesa dell'ordine" e alla promozione del "benessere economico del paese", ai sensi dell'art. 8. Tuttavia, per quanto riguarda la necessità di tale interferenza, la Corte EDU ha ritenuto i rimedi interni, previsti nell'ordinamento bulgaro, non garantiscono la verifica dei requisiti procedurali che impongono che ogni persona che sia esposta al rischio di perdere la propria abitazione - anche se non appartenente ad un gruppo vulnerabile - dovrebbe in linea di principio disporre della possibilità che la valutazione della proporzionalità cli tale misura (che comporta la perdita dell'abitazione) sia effettuata da un giudice indipendente. Di conseguenza, il rispetto del principio di proporzionalità impone che l'auto- rità giudiziaria valuti caso per caso se un determinato provvedimento possa rite- nersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della mi- sura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione ai sensi dell'art. 8 CEDU (o di altro diritto fondamentale come il diritto alla salute che nel caso in esame rileva) e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo, sicché deve essere il giudice a dover sta- bilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se il provvedimento limitativo della libertà "reale" sia "proporzionato" rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte Edu, che là normativa edilizia intende perseguire. In altri termini, il rispetto del principio di proporzionalità implica, a carico dell'autorità giudiziaria, una valutazione, nel singolo caso concreto, se l'esecuzione dell'ordine di demolizione possa ritenersi giustificato in considerazione delle ragioni espresse dal destinatario della misura, al fine di bilanciare il suo diritto alla tutela dell'abitazione ai sensi dell'art. 8 CEDU e l'interesse dello Stato ad impedire l'esecuzione di interventi edilizi in assenza di regolare titolo abilitativo. Ciò comporta che sia il giudice a dover stabilire, tenuto conto delle circostanze del caso concreto dedotte dalle parti, se demolire la casa di abitazione abusivamente costruita sia "proporzionato" rispetto allo scopo, riconosciuto peraltro legittimo dalla Corte EDU, che la normativa edilizia intende perseguire prevedendo la demolizione. Infine, va evidenziata l'affermazione della Corte EDU laddove esclude che l'or- dine di demolizione contrasti con l'art. 1 del protocollo n.1 (protezione della pro- prietà). Sul punto, la Corte EDU (§ 75) afferma, da un lato, che l'ordine di demo- lizione dell'immobile, emesso dopo un ragionevole lasso di tempo dopo la sua edi- ficazione (per un precedente, cfr. Hamer c. Belgio, del 27 novembre 2007, n. 21861/03), ha l'obiettivo di garantire il ripristino dello status quo ante così rista- bilendo l'ordine giuridico violato dal comportamento dell'autore dell'abuso edilizio; dall'altro, che l'ordine di demolizione e la sua esecuzione servono anche per sco- raggiare altri potenziali trasgressori (il riferimento è al caso Saliba c. Malta, n. 4251/02, dell'8 novembre 2005), ciò che non deve essere trascurato in vista della diffusività del problema delle costruzione abusive in Bulgaria. 3.6. Quest'orientamento è stato recentemente ribadito dalla Corte EDU con la sentenza del 4 agosto 2020, Kaminskas c. Lituania, la quale ha escluso la viola- zione del diritto all'abitazione tutelato dall'art. 8 CEDU nell'ipotesi in cui l'ordine di demolizione dell'abuso edilizio riguardi un immobile costituente l'unica abitazione del contravventore e quest'ultimo sia un soggetto in età avanzata e si trovi in precarie condizioni reddituali, qualora la situazione personale del destinatario dell'ordine demolitorio non assuma un peso determinante a fronte della consape- vole realizzazione della costruzione edilizia in un'area vincolata paesaggistica- mente, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. La Corte EDU, in particolare, pur dimostrandosi consapevole della difficile situazione personale del ricorrente in con- siderazione della sua età avanzata, delle cattive condizioni di salute e del basso reddito, ha tuttavia evidenziato come i giudici lituani avessero congruamente com- parato gli interessi del ricorrente con l'interesse pubblico generale per la conser- vazione delle foreste e dell'ambiente. Inoltre, e soprattutto, ha considerato che né l'età del ricorrente, né le altre circostanze personali potessero avere un peso de- terminante, in considerazione del fatto che egli aveva consapevolmente costruito l'abitazione in un'area protetta senza alcuna autorizzazione. Di conseguenza, la Corte di Strasburgo ha ritenuto che le autorità nazionali avessero correttamente valutato tutte le circostanze pertinenti e affrontato adeguatamente gli argomenti prospettati dal ricorrente in merito alla sua situazione individuale. 3.7. In coerenza con le indicate decisioni, questa Corte ha affermato che, in tema di reati edilizi, inoltre, il giudice, nel dare attuazione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una persona è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla giurisprudenza con- venzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulga- ria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della viola- zione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del me- desimo, dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se pos- sibile, la sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative (Sez. 3, n. 423 del 14/12/2020, dep. 2021, Leoni, Rv. 280270 - 01). 3.8. Nel caso di specie, si osserva come dallo stesso motivo di ricorso emerge l'insussistenza della violazione del principio di proporzionalità, avendo il difensore dedotto che la Mastrodonato - le cui condizioni di salute non sarebbero state va- lutate dal Tribunale - è "residente nell'immobile attiguo a quello attinto dall'ordine di demolizione", di talché nessun pregiudizio può derivare dalla demolizione dell'immobile abusivo. 4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle